Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3180 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7153-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA LANZETTA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO,

SEBASTIANO CARUSO, FRANCESCA FERRAZZOLI;

– ricorrenti –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO BAGNOLI;

– controricorrente –

e contro

P.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3737/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/12/2013, R.G.N. 582/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato Sebastiano Caruso;

udito l’Avvocato Alberto Bagnoli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 3737 del 2013, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS nei confronti di L.A., P.G. e Lo.Mi. avverso la sentenza del Tribunale di Bari emessa tra le parti.

2. Occorre premettere che con ricorso del 20 febbraio 2007, L.A., in qualità di avvocato in servizio presso l’Avvocatura dell’INPS con la 10^ qualifica funzionale, ramo legale, sino al 31 marzo 1995, e in quiescenza dal 1 aprile 1995, premetteva quanto segue:

con Delib. 20 luglio 1990, n. 50 in attuazione del D.P.R. n. 43 del 1990 e con effetto dal 1 luglio 1990, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS aveva istituito due livelli differenziati di professionalità delle Aree professionali legali, Statistico Attuariale e Tecnico-Edilizio, nell’ambito della 10^ qualifica funzionale;

in applicazione della citata normativa il Comitato esecutivo dell’INPS, con Delib. 26 luglio 1990, n. 869 stabiliva in sede di prima attuazione criteri e modalità per l’attribuzione dei predetti livelli differenziati di professionalità;

al termine della procedura concorsuale il Comitato esecutivo dell’INPS, con Delib. n. 1257 del 1991, approvava la graduatoria di merito del concorso interno riservato per titoli per l’assegnazione del secondo livello differenziato di professionalità dell’Area legale, con effetto dal 1 luglio 1990;

non essendo risultato il L. posizionato tra gli utilmente collocati in graduatoria interponeva, unitamente ad altri partecipanti al concorso, ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio all’esito del quale venivano annullate le deliberazioni del Comitato esecutivo di approvazione delle graduatorie di merito delle Aree professionali legali;

a seguito della rinnovazione della procedura concorsuale, il Commissario straordinario dell’INPS, con Det. 8 aprile 2003, n. 446 approvava la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a n. 89 posti di secondo livello differenziato di professionalità dell’Area legale, nella quale il ricorrente era stato collocato al 137 posto con il punteggio di 8,22, in posizione non utile per conseguire l’inquadramento nel detto secondo livello;

irregolare era l’attribuzione di un punteggio inferiore a 12, previsto dal bando con riferimento al titolo “specializzazione universitarie”, posseduto solo da 12 concorrenti su 262, posto che la Delib. Comitato esecutivo dell’INPS 26 luglio 1990, n. 369 non consentiva alla Commissione valutatrice di predeterminare alcun criterio aggiuntivo per questa categoria di titoli, come per altri titoli, quale “anzianità” e “coordinamento”, in quanto solo per il titolo “incarichi particolari”, espressamente previsto dal bando, criteri di determinazione del punteggio relativo ogni singolo candidato sarebbero stati stabiliti dalla Commissione;

analogamente, a titolo di “produttività” riteneva di avere diritto all’attribuzione del punteggio di 12, posto che le relazioni scritte del direttore di sede avevano definito ottimale la sua produttività, avendo trattato nel periodo preso in esame n. 9.200 affari legali, dei quali aveva portato a definizione n. 6.200 affari, pur operando in condizioni logistiche disagiate, e disponendo di scarse risorse umane e strumentali.

3. Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro che fosse accertato il proprio diritto ad essere inquadrato nel secondo livello di professionalità dell’Area legale dell’INPS, con decorrenza dal 1 luglio 1990, con conseguente condanna all’Istituto al pagamento dei ratei di stipendio sino alla permanenza in servizio, e di pensione, dal collocamento a riposo, a partire da detta decorrenza al soddisfo, con interessi e rivalutazione.

4. Nel giudizio di primo grado, resisteva L’INPS contestando il fondamento della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il Tribunale, con sentenza emessa 1’8 novembre 2007, accoglieva il ricorso e condannava l’INPS all’inquadramento del ricorrente nel secondo livello di professionalità dell’Area legale dell’Istituto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 1990, nonchè ai consequenziali effetti retributivi, previdenziali e di buonuscita, con il pagamento dei ratei arretrati di retribuzione dal 1 luglio 1990, sino al collocamento in pensione, e dei ratei di pensione dal collocamento in quiescenza sino al soddisfo. Il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

6. La Corte d’Appello, con sentenza del 16 novembre 2010, dopo aver rilevato d’ufficio che in violazione dell’art. 102 c.p.c., non erano stati evocati in giudizio i partecipanti alla selezione per l’assegnazione per titoli di n. 89 posti di 2^ livello differenziato di professionalità dell’Area legale e collocati in posizione utile nella graduatoria approvata l’8 aprile 2003 dal Commissario straordinario dell’INPS, dichiarava nulla la sentenza di primo grado e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice perchè venisse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, fissando il termine di mesi quattro per la riassunzione.

7. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, il ricorrente con ricorso ex art. 150 c.p.c., in riassunzione chiedeva l’autorizzazione al Presidente del Tribunale alla notificazione per estratto del ricorso, evidenziando che la notificazione del ricorso era sommamente difficile per l’elevato numero di destinatari e per la difficoltà di reperire i loro recapiti personali sul territorio nazionale, trattandosi di personale da tempo in quiescenza. La notificazione per pubblici proclami veniva autorizzata ed effettuata sulla G.U. n. 73 del 2011.

8. Con sentenza del 14 novembre 2011, il Tribunale, dopo aver dato atto dell’intervenuta integrazione del contraddittorio con i controinteressati individuati dalla sentenza di appello con notifica a mezzo di pubblici proclami, accoglieva nel merito il ricorso in riassunzione, e per l’effetto condannava l’INPS all’inquadramento del ricorrente nel secondo livello di professionalità dell’Area legale dell’Istituto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 1990, nonchè ai consequenziali effetti retributivi, previdenziali e di buonuscita, con il pagamento dei ratei arretrati di retribuzione dal 1 luglio 1990, sino al collocamento in pensione e dei ratei di pensione dal collocamento in quiescenza sino al soddisfo. Il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

9. L’INPS proponeva appello, eccependo in via preliminare la mancata valida instaurazione del contraddittorio di tutte le parti necessarie del processo anche alla luce dell’avvenuta notifica per pubblici proclami, non essendo state rispettate le formalità previste dall’art. 150 c.p.c..

La Corte d’Appello, con ordinanza del 29 aprile 2013, ritenuta la necessità di integrare in appello il contraddittorio nei confronti dei controinteressati convenuti nel giudizio di primo grado, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle suddette parti nel termine di 90 giorni. L’appellante chiedeva alla Corte la correzione integrativa dell’ordinanza in questione per consentire l’individuazione dei controinteressati destinatari della notifica. L’istanza veniva rigettata.

Si costituivano nel giudizio di appello P.G. e L.M. chiedendo che l’appello fosse accolto.

10. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto la statuizione del giudice di primo grado, che seguiva la pronuncia di appello di nullità della iniziale sentenza del Tribunale, individuava i contro interessati – secondo quanto statuito dalla medesima Corte d’Appello con la suddetta sentenza 16 novembre 2010 – nei partecipanti alla selezione collocati in posizione utile nella graduatoria approvata, ovvero nei riguardi della totalità dei vincitori della selezione. Tale statuizione non era stata posta in discussione dall’INPS che si doleva solo delle modalità della notifica effettuata per pubblici proclami.

Dunque, ha affermato il giudice di secondo grado su tale statuizione si era formato il giudicato e, pertanto, l’integrazione del contraddittorio disposta da essa Corte d’Appello non poteva che riguardare i vincitori tutti della selezione in questione, come peraltro comprovato dall’avere l’INPS attivato il relativo processo di notificazione proprio ed esclusivamente nei riguardi dei suddetti vincitori, rispetto ai quali sussisteva litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c.. La notificazione doveva perfezionarsi entro il 7 ottobre 2013.

L’INPS era stato inottemperante in ordine all’integrazione del contraddittorio:

aveva omesso la notifica nei riguardi del controinteressato T.V. (n. 62 graduatoria vincitori);

non aveva perfezionato alcune delle notifiche nel termine del 7 ottobre 2013, ma le aveva anzi avviate dopo la scadenza di tale termine;

in relazione ai controinteressati che avevano la posizione di maggiore sensibilità rispetto agli esiti del presente giudizio – nonchè di analogo giudizio intrapreso da altri – identificabili negli ultimi tre vincitori della selezione per 89 posti: S.G. (n. 87), Li.Le. (n. 88), N.C. (n. 89), ritirava copia degli atti da notificare solo il 15 ottobre 2013, e quindi in un momento ampiamente successivo allo spirare del termine per la notifica, rendendo irrilevante la circostanza per cui quella destinata a S.G. non si fosse perfezionata per irreperibilità del destinatario ovvero quelle indirizzate a Li. e N. fossero state inoltrate a mezzo posta solo il 17 ottobre 2013.

Nè la costituzione in giudizio di P. e Lo. poteva escludere l’inammissibilità del ricorso, non potendo gli stessi sanare per gli altri prevalenti contro interessati, avvinti dal legame del litisconsorzio necessario, il difetto di tempestiva integrazione del contraddittorio.

10. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando un motivo di ricorso.

11. Resiste con controricorso il solo L.A., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.

12. Il ricorrente proponeva istanza di rimessione in termini per integrazione del contraddittorio, nonchè per effettuare la notifica a mezzo di pubblici proclami, cui si opponeva il L..

14 In prossimità dell’udienza pubblica, il L. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 150,102 e 331 c.p.c..

Il ricorrente precisa che la questione devoluta al Giudice di legittimità riguarda la verifica del regolare adempimento degli oneri dettati dall’art. 150 c.p.c. per la notificazione a mezzo di pubblici proclami effettuata nel giudizio di primo grado, questione che era stata devoluta alla Corte d’Appello.

Ripercorre quindi la disciplina di cui deduce la violazione.

Tale questione, ad avviso del ricorrente, si poneva logicamente e giuridicamente in via prioritaria rispetto alla verifica della regolarità del contraddittorio in appello effettuata dalla Corte d’Appello, cui seguiva la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

Nella specie, infatti, assume l’INPS, mancava del tutto agli atti di causa l’attività di verifica che la Corte d’Appello avrebbe dovuto svolgere riguardo alla corretta instaurazione del procedimento notificatorio ex art. 150 c.p.c. nel giudizio di primo grado.

2. Il motivo non è fondato.

La verifica da parte del giudice investito della controversia della corretta instaurazione del contraddittorio, quanto alla chiamata in giudizio dei litisconsorti necessari, riguardando la valida costituzione del rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto all’esame dei motivi di impugnazione, anche nel caso in cui questi ultimi attengano alla regolare costituzione del contraddittorio nel grado precedente e non sia stata devoluta questione relativa alla individuazione dei litisconsorti necessari medesimi, come stabilita nei precedenti gradi di giudizio.

Nella specie, la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto sulla determinazione dei litisconsorti necessari (partecipanti alla selezione collocati in posizione utile nella graduatoria approvata, ovvero totalità dei vincitori della selezione), come stabilito dal Tribunale a seguito della sentenza della medesima Corte d’Appello del 16 novembre 2010, in mancanza di impugnazione, si era formato giudicato, e l’appello (proposto con riguardo alle modalità della integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e non alla determinazione dei litisconsorti necessari) non era stato notificato nel termine assegnato ai litisconsorti necessari.

Tali statuizioni non sono state censurate con l’odierno motivo di ricorso, non venendo contestata in modo circostanziato nè l’affermazione del giudice di secondo grado della mancata impugnazione in appello della statuizione di primo grado relativa a coloro che rivestivano la qualità di litisconsorti necessari, nè la affermazione specifica della mancata notifica dell’appello a tutti come disposto, che costituiscono il presupposto logico-giuridico della dichiarata inammissibilità dell’appello.

Pertanto, deve affermarsi che correttamente la Corte d’Appello ha, in via preliminare rispetto all’esame dei motivi di impugnazione, effettuato la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio da parte dell’appellante nei confronti dei litisconsorti necessari.

3. Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio nella presente fase del giudizio, oltre a rilevare la genericità della stessa, si rileva che integrazione del contraddittorio non può che riguardare le parti del processo, e non può consentire di recuperare e sanare l’integrità del contraddittorio cui, come si è rilevato, non si è dato corso nella precedente fase processuale.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi, e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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