Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 318 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11671-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei suoi legali

rappresentanti e liquidatori, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROMOLO FREDDI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

S.P., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 772/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 18/09/2013 e depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il n. di R.G. 11671 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

La Corte di Appello di Ancona ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della s.r.l. in liquidazione (OMISSIS) sulla base delle seguenti argomentazioni: il triennio da prendere in considerazione al fine di valutare la sussistenza dei requisiti dimensionali indicati nella L. Fall., art. 1 è quello “antecedente” l’annualità nella quale viene dichiarato il fallimento; nella specie i bilanci del triennio erano inequivoci. Essi peraltro rappresentano la base documentale imprescindibile della dimostrazione della situazione economico patrimoniale della società; il loro deposito è obbligatorio e la rispondenza al vero è assistita da presunzione rafforzata dalla responsabilità penale per le false comunicazioni scoiali; l’attivo non può che essere desunto dalle poste del bilancio; la non affidabilità del bilancio perchè redatto da commercialista diverso dal reclamato è irrilevante anche perchè per la redazione del bilancio 2009 era stata disposta proroga proprio finalizzata ad aggiornamento dati.

Il limite quantitativo del credito dell’istante è irrilevante alla luce del complesso dei debiti in bilancio e della situazione d’impossibilità di far fronte alle obbligazioni da esso emergente.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società in liquidazione evidenziando sia sotto il profilo della violazione di legge (artt. 112 – 115 c.p.c.) che dell’omesso esame di un fatto decisivo l’errata considerazione dei dati di bilancio non avendo considerato il giudice del merito l’omessa operazione contabile di sintesi che avrebbe dovuto essere effettuata dal 2003 e che il cambio di commercialista non aveva reso possibile, con conseguente necessità di disporre consulenza tecnica d’ufficio.

La censura è radicalmente inammissibile perchè richiede a questa Corte una valutazione delle risultanze fattuali alternativa a quella svolta incensurabilmente dalla Corte d’Appello la quale, peraltro ha considerato la circostanza dell’avvicendamento dei commercialisti, della proroga e della sua espressa finalizzazione all’aggiornamento dati di cui si lamenta la carenza.

Un ulteriore profilo di censura riguarda il computo del triennio del tutto esattamente eseguito dalla Corte territoriale. Al riguardo si richiama l’orientamento fermo di questo Corte così massimato:

In tema di requisiti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento la L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a), (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell’attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell’istanza di fallimento.(Cass.501 del 2016).

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata e ritiene che il ricorso debba essere respinto attesa l’inammissibilità della prima censura e la manifesta infondatezza della seconda, osservando che la memoria è meramente riproduttiva dei motivi di ricorso.

In mancanza della parte resistente non vi è luogo per statuire sulle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso.

Si dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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