Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31799 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16037-2014 proposto da:

ALPAFIN SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA APRICALE 31, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO PAOLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto dei due motivi;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, su ricorso proposto dalla soc. Alpafin spa depositato in data 16.4.1996, ingiungeva al Ministero delle Finanze il pagamento in favore della società della somma di Lire 28.000.000, oltre interessi, per rimborso delle tasse pagate dal 1986 al 1992 per “rinnovo” dell’iscrizione nel registro delle imprese, trattandosi di un tributo indebito perchè in contrasto con la normativa comunitaria. Opposto dall’Amministrazione finanziaria, il decreto ingiuntivo veniva revocato dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1558/97, depositata in data 12.6.97, ma, nel merito, il Tribunale condannava il Ministero delle Finanze al pagamento in favore di Alpafin della somma di lire 28.000.000 oltre interessi, ritenendo fondata la domanda. Sull’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 753/2000 del 21.4.2000, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande proposte dalla Alpafin spa con compensazione delle spese. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8233/2004, depositata il 29.4.2004, accogliendo il ricorso della Alpafin, cassava la sentenza di appello per vizio di motivazione rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

2. La Corte distrettuale fiorentina, all’esito del giudizio di rinvio, condannava il Ministero a corrispondere alla Alpafin srl la somma di Euro 13.427,88 (pari alla minor somma di Lire 26.000.000) con integrale compensazione tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio; rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che la compensazione delle spese si giustificava sia perchè per una parte, sia pur minore, della domanda iniziale la società era risultata soccombente, sia per il comportamento processuale serbato dalla parte privata che, pur avendo prodotto la documentazione dalla quale emergeva l’impedimento della decadenza a richiedere la restituzione delle somme versate, non aveva fatto valere (se non nella comparsa conclusionale di appello e quindi oltre i termini per la formulazione di eccezioni che si ritenevano non rilevabili d’ufficio) tali pagamenti, limitandosi infondatamente a contestare l’applicabilità del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, comma 2. Così facendo, Alpafin srl aveva indotto la Corte d’Appello a non prendere in considerazione tali documenti il cui esame, opportunamente sollecitato dalla società, avrebbe resa superflua la trattazione in diritto della questione, evitando il protrarsi della lite con il giudizio di cassazione e quello di rinvio.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso per Cassazione Alpafin srl sulla base di due motivi. L’amministrazione si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e dell’art. 92 c.p.c., comma, affermando che la C. AP., nel pronunciare la compensazione delle spese, non si è uniformata a quanto statuito dalla Corte di Cassazione sulla erroneità dell’appellata sentenza per omesso esame di fatti correttamente dedotti da Alpafin srl.

1.2.Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la C. AP. nel pronunciare la compensazione delle spese, omesso di enunciare i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla citata norma per operare la compensazione quando vi sia soccombenza di una sola parte.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 La sentenza n. 8233/2004 resa da questa Corte ha annullato l’impugnata decisione in quanto basata su una motivazione non sufficientemente chiara e comunque contraddittoria. In particolare, il Giudice rescindente evidenziava che le conclusioni cui era giunta la Corte distrettuale di rigetto della domanda di rimborso per la mancata allegazione di “atti anteriori idonei ad impedire la decadenza dal diritto al rimborso” non apparivano in sintonia con le premesse, dove si dava atto della tempestività delle istanze di rimborso almeno per gli anni 1988, 1989 e 1990. La sentenza della Corte di Appello veniva, quindi, cassata e rinviata ad altra Sezione della Corte territoriale per un nuovo accertamento di fatto e per la regolamentazione delle spese relative anche al giudizio di Cassazione.

2.2 Il capo della pronuncia del giudice di rinvio che ha disposto la compensazione delle spese non si pone dunque in alcun modo in contrasto con quanto così statuito dalla sentenza rescindente, non risultando alcuna violazione del decisum di legittimità.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti”.

3.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi in cui una domanda viene parzialmente accolta (sia essa articolata in più capi ovvero in un unico capo), è rimessa al giudice, dandosi rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda; ex plurimis Cassazione civile sez. 6, 23 settembre 2013 n. 21684) la possibilità di disporre la totale o parziale compensazione delle spese (cfr. Cass. nr. 21069/2016, 8668/2018).

3.2 Nel caso di specie il Giudice di appello, valutando l’esito complessivo della lite ed evidenziando la parzialità dell’accoglimento della domanda articolata in un unico capo sotto il profilo meramente quantitativo, ha disposto la compensazione totale delle spese.

3.3 La C. AP. ha, inoltre, individuato un ulteriore motivo di tale regolamentazione nel comportamento processuale serbato dalla parte privata che, pur avendo prodotto la documentazione dalla quale emergeva l’impedimento della decadenza a richiedere la restituzione delle somme versate, non aveva fatto valere (se non nella comparsa conclusionale di appello e quindi oltre i termini per la formulazione di eccezioni non rilevabili d’ufficio) tali pagamenti, limitandosi infondatamente a contestare l’applicabilità del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, comma 2. Così facendo, Alpafin srl aveva indotto la Corte d’Appello a non prendere in considerazione tali documenti, il cui esame opportunamente sollecitato dalla società, avrebbe reso superflua la trattazione in diritto della questione evitando il protrarsi della lite con un giudizio di cassazione e quello di rinvio.

3.4 Si tratta quindi di una analitica e coerente valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità (non si ravvisa, nella specie, il superamento dei limiti della discrezionalità giudiziale in materia, come desumibili, tra le altre, da Cass. n. 9977/2019 e 22310/2017).

3.5 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i giudici di seconde cure, con ciò facendo buon uso delle norme sulla disciplina delle spese ed uniformandosi ai principi giurisprudenziali, hanno disposto la compensazione delle spese argomentando non solo sul ricorso di gravi motivi, ma anche sulla presenza di una situazione di parziale soccombenza.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.200 oltre spese prenotate a debito;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA