Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31797 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6441-2017 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. EMILIO 26,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA LOPRESTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA PIA PULITANO’;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato MICHELA NATALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’

DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 73/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 24/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta da B.P. avverso le intimazioni di pagamento notificatagli il 20 dicembre 2010 relative a contributi Inps già richiesti con n. 4 cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2003.

La Corte territoriale argomentava che, una volta divenute irrevocabili le cartelle esattoriali, residua l’azione diretta all’esecuzione del titolo, soggetta al termine di prescrizione decennale, giusta il disposto dell’art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l’actio iudicati, sicchè la prescrizione era stata validamente interrotta per effetto della notifica in data 24 agosto 2008 dell’iscrizione ipotecaria, effettuata il 18 aprile 2008.

2. Il ricorso proposto da B.P. è affidato a due motivi; Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.) ha resistito con controricorso, mentre l’Inps, in proprio e quale mandatario di SCCI s.p.a., si è costituito con procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 19, nonchè degli artt. 2953 e 2946 c.c., nell’individuazione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali richiesti con le cartelle esattoriali.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

La soluzione adottata dalla Corte di merito si pone in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, cui occorre dare continuità, secondo il quale con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 436 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e lamenta che sia stato accolto l’appello incidentale di INPS-SCCI, pur proposto tardivamente con notifica perfezionatasi dopo la celebrazione della prima udienza davanti alla Corte d’appello.

2.1. La questione della prescrizione era stata riproposta in secondo grado anche dall’appellante principale Equitalia, per cui la Corte era comunque tenuta ad esaminarla, anche a prescindere dalla ritualità dell’appello incidentale dell’Inps; essa comunque risulta assorbita per effetto dell’accoglimento del motivo ad essa relativo.

3. Per tali motivi il ricorso, manifestamente fondato nei termini sopra esposti in relazione al primo motivo, va accolto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, che dovrà decidere la causa applicando il principio di diritto sopra affermato e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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