Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31796 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5968-2017 proposto da:

SA.PA.CA. SAS D.S.S. E C., in persona del legale

rappresentante socio accomandatario, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 2, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO GRISANTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO

ARROTTA, EMILIO BALLETTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 983/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

dell’8/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. SA.PA.CA s.a.s. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, ha rigettato l’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale per l’importo di Euro 143.866,51, avente ad oggetto oneri contributivi e somme aggiuntive pretese dall’Inps per gli anni 2000-2005.

2. Il ricorso è affidato a due motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso, mentre Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.) è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416,421 e 437 c.p.c.. La società ricorrente lamenta che la Corte abbia acquisito, avvalendosi dei propri poteri istruttori officiosi, il verbale ispettivo, che era stato ritenuto inammissibile dal Tribunale in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell’Inps.

2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 152 c.p.c., comma 2, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur dando atto in motivazione che la cartella esattoriale era stata notificata nel settembre 2006 e dunque erano salvi dalla prescrizione tutti i contributi dovuti dalla società dal settembre 2001, come riconosciuto anche dall’Inps nel proprio ricorso in appello, aveva tuttavia rigettato in toto l’opposizione, mentre essa era fondata quantomeno in relazione ai contributi richiesti per il periodo dall’ottobre 2000 all’agosto 2001.

3. Il primo motivo è infondato.

Occorre ribadire che nel rito del lavoro l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, implica un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, purchè i mezzi di prova si riferiscano pur sempre a circostanze di fatto già ritualmente allegate dalle parti (v. Cass. S.U. 20.4.05 n. 8202, ed ex multis, da ultimo, Cass. n. 11845 del 15/05/2018).

Nel caso, la Corte ha motivato in ordine all’indispensabilità dell’acquisizione ed alla non contestazione in ordine al contenuto della pretesa impositiva, e dunque si è attenuta ai presupposti sopra esplicitati nel ricorrere al potere istruttorio officioso.

4. Il secondo motivo è invece fondato, in quanto la Corte ha dato atto dell’intervenuta prescrizione dei contributi relativi al periodo sino all’agosto 2001, ma non ne ha tratto in dispositivo le conseguenze, confermando la cartella esattoriale per l’intero importo comprensivo anche dei contributi dall’anno 2000.

5. Per tali motivi il ricorso, manifestamente fondato nei termini sopra esposti, va accolto in relazione al secondo motivo con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che dovrà rivalutare la pretesa contributiva con esclusione del periodo già ritenuto prescritto, e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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