Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31794 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10682/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.A., rappresentato e difeso dagli Avv. Riccardo Vianello

e Roberto Masiani, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n.

5, presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

nonchè da

T.A., rappresentato e difeso dagli Avv. Riccardo Vianello

e Roberto Masiani, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n.

5, presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

-intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 74/29/11 depositata il 30 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2019

dal Consigliere Dott. Nicastro Giuseppe;

udito l’Avv. dello Stato Marinella di Cave per la ricorrente e l’Avv.

Roberto Masiani per il controricorrente e ricorrente incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa De Renzis Luisa, che ha concluso chiedendo che sia

dichiarata cessata la materia del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di una verifica della Guardia di finanza, della quale fu redatto processo verbale, L’Agenzia delle entrate notificò ad T.A. tre avvisi di accertamento con i quali rettificava, ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, il reddito derivante dall’esercizio, negli anni 2003 (avviso n. (OMISSIS)), 2004 (avviso n. (OMISSIS)) e 2005 (avviso n. (OMISSIS)), dell’attività di tassista.

Il maggior reddito fu determinato, in particolare, sulla base della ricostruzione dei chilometri che sarebbero stati effettivamente percorsi dal taxi del contribuente; ricostruzione basata, a sua volta, sull’analisi: delle fatture passive emesse per le prestazioni di manutenzione e/o riparazione del taxi (dove sarebbero stati indicati i chilometri percorsi dall’automobile); delle istanze presentate dal contribuente al fine di usufruire del credito d’imposta, relativo all’accisa sugli oli minerali, concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

2. Gli avvisi di accertamento furono impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Venezia (hinc anche: “CTP”) con separati ricorsi. La CTP, riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, “annullamento l’accertamento relativo all’anno 2003 (e) respin(gendo) nel resto compensando le spese”.

3. Avverso tale pronuncia T.A. propose appello alla Commissione tributaria regionale del Veneto (hinc anche: “CTR”), che lo accolse. La CTR, in particolare, asserì che, “(d)all’esame degli atti e da quanto emerso in sede di udienza, appar(iva) di tutta evidenza l’inconsistenza dei due dati di partenza sui quali la Guardia di Finanza ha basato (il) verbale di costatazione recepito poi pedissequamente negli accertamenti impugnati”. Ciò in quanto: da un lato, è “stato documentalmente provato che la pretesa percorrenza chilometrica rilevata dai verbalizzanti sulle fatture dell’officina, in alcuni casi, altro non corrisponde che a codici di magazzino del meccanico (…) il quale ha provveduto anche a specifica dichiarazione in merito, corroborata da fatture precedenti e successive recanti, per confronto, il numero progressivo che i verbalizzanti hanno scambiato per chilometri percorsi”; dall’altro lato, “è apparso, all’evidenza dei fatti, giuridicamente inconferente l’utilizzo del calcolo della percorrenza effettuato ai fini del rimborso dell’accisa sul carburante: tale conteggio, fondato su dati forfetariamente determinati in base alle giornate di lavoro, non può certo costituire una base di confronto per l’individuazione dell’effettiva percorrenza chilometrica da computare ai fini della determinazione dell’eventuale maggior ricavo”.

4. Avverso tale sentenza della CTR, ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso a due motivi.

5. T.A. resiste con controricorso. Con lo stesso atto, T.A. ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

6. Il 26 settembre 2019 (e, poi, nuovamente, il 30 settembre 2019) T.A. ha depositato copia delle domande di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, delle controversie relative agli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005, nonchè copia del versamento delle prime rate.

7. Il ricorso e il ricorso incidentale sono stati discussi alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019.

Nel corso di tale udienza, l’Agenzia delle entrate ha depositato due comunicazioni – datate 3 ottobre 2019 e indirizzate, rispettivamente, al contribuente (atto prot. 2019/111264) e all’Avvocatura generale dello Stato (atto prot. 2019/111283) – con le quali rendeva noto che, con il provvedimento n. 2019/111260 del 3 ottobre 2019, aveva provveduto all'”annullamento totale” degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 2004 e n. (OMISSIS), per l’anno 2005. Sia la l’Agenzia delle entrate che T.A. chiedevano quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la “(m)otivazione insufficiente e l’omesso esame di fatti decisivi” con riguardo all’affermazione della sentenza impugnata che “la (…) percorrenza chilometrica rilevata dai verbalizzanti sulle fatture dell’officina, in alcuni casi, altro non corrisponde che a codici di magazzino del meccanico” e, in particolare, che la CTR, ai fini di tale affermazione, avrebbe “privilegiato senza spiegazione” la dichiarazione resa da detto meccanico rispetto sia alle risultanze del processo verbale redatto dai verificatori sia alle argomentazioni svolte dall’Ufficio nell’atto di controdeduzioni nel giudizio di appello e non avrebbe operato – pur a fronte di tali risultanze e argomentazioni – alcun “esame specifico” delle fatture.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la “(m)otivazione insufficiente e (l’)omesso esame di fatti decisivi” con riguardo all’affermazione della sentenza impugnata che “il calcolo della percorrenza effettuato ai fini del rimborso dell’accisa sul carburante (…) non può (…) costituire una base di confronto per l’individuazione dell’effettiva percorrenza chilometrica da computare ai fini della determinazione dell’eventuale maggior ricavo” e, in particolare, che la CTR, da un lato, nell’affermare ciò, avrebbe trascurato che l’Ufficio, nell’atto di controdeduzioni nel giudizio di appello, aveva evidenziato il dato “dissonante” che “la quantità di carburante ricavabile da(ll’)operazione (di calcolo del credito d’imposta) è risultata (…) divergente dal contenuto delle schede carburante” e, dall’altro lato, si sarebbe “basat(a) su uno soltanto dei vari elementi posti a base della verifica (il calcolo della percorrenza) completamente trascurando gli altri (“i dati contenuti nelle fatture di costo relative alle manutenzioni/riparazioni dei veicoli (..1″)”.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, T.A. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 112 dello stesso codice, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di formazione del giudicato interno – sollevata dallo stesso T. nella memoria depositata nel giudizio di appello – sul capo della sentenza di primo grado relativo all’annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 2003.

4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Sia la ricorrente che il controricorrente e ricorrente incidentale, nel richiedere entrambi tale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, concordano sul fatto che l’avviso di accertamento per l’anno 2003 non costituva oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado (e non costituisce, quindi, oggetto del presente giudizio di cassazione). Ciò, chiaramente, in quanto tale avviso fu annullato dalla sentenza di primo grado, la quale fu appellata solo dal contribuente (evidentemente, nella parte relativa agli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005), mentre l’Agenzia delle entrate non propose appello incidentale sul capo della sentenza relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2003.

Ne consegue che l’annullamento, da parte dell’Agenzia delle entrate, degli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 comporta la cessazione della materia del contendere, con la caducazione delle pronunce emanate nei gradi di merito nella parte relativa a detti avvisi e con la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli anni d’imposta 2004 e 2005; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2019

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