Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31792 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2301-2017 proposto da:

INAPP ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

(GIA’ ISFOL), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO, 29,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE VERDUCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO RIOMMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5199/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte da R.F. avverso l’ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dirette ad ottenere: l’accertamento della natura subordinata di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti a decorrere dal 15.01.2003 sino al 31.12.2013; l’accertamento dell’illegittima apposizione dei termini di durata e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti; la condanna dell’ISFOL al risarcimento del danno ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, da quantificarsi in misura pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; la condanna dell’ISFOL, anche ai sensi dell’art. 36 Cost. e art. 2126 c.c., al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stato legittimamente inquadrato ab origine quale lavoratore subordinato appartenente al 3 livello professionale, profilo di “ricercatore”, CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazioni;

2. la Corte d’ appello di Roma, decidendo sull’appello proposto da R.F., in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava e dichiarava la natura subordinata delle prestazioni rese dall’appellante in favore dell’ISFOL nel periodo compreso tra il 15.01.2003 ed il 31.12.2007 e condannava l’ISFOL al pagamento delle differenze retributive;

3. l’INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (già ISFOL) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui R.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente valorizzato, nell’accertare la natura subordinata delle prestazioni, la mancata comparizione di parte appellata all’udienza fissata per l’escussione del teste indicato dall’ appellante.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha ancora di recente ribadito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

La decisione della Corte territoriale è basata nel caso sulla presenza di indizi concordanti, gravi e precisi, rilevatori della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, nel cui ambito la valutazione della condotta processuale dell’odierno ricorrente costituisce soltanto un “ulteriore elemento di conferma”. Il motivo quindi, piuttosto che denunciare una violazione di legge, chiede una rivisitazione del giudizio di merito, adeguatamente motivato, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e successive conformi).

2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione dei crediti per differenze retributive sollevata dall’ISFOL fin dal giudizio di primo grado e riproposta in appello.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. n. 22341 del 26/09/2017, Cass. n. 16102 del 02/08/2016). Nel caso, l’esame dell’eccezione non avrebbe giovato al ricorrente, come risulta dalle argomentazioni che vengono di seguito svolte in relazione al terzo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in quanto ad avviso del ricorrente, per la quasi totalità dei crediti per differenze retributive che la Corte d’appello ha ritenuto spettanti al lavoratore, risultava maturata la prescrizione quinquennale alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

3.1. Il motivo è infondato, poichè “la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacchè, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto” (Cass. n. 1717 del 23/01/2009 e, più recentemente, Cass. n. 22172 del 22/09/2017).

Pertanto nel caso di specie la prescrizione quinquennale decorreva solo dal 31.12.2007, data di cessazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra le parti, ed è stata interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta il 3.5.2002.

4. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, cui le parti non hanno opposto memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in virtù della dichiarata anticipazione.

6. Atteso che il ricorrente è un ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. (cfr. Cass. n. 9701 del 12/5/2016).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Maurizio Riommi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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