Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31792 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7565/2013 R.G. proposto da:

P.B. – elettivamente domiciliata in Roma, via Benaco n. 5,

presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito, rappresentata e

difesa dall’avv. Umberto Santi, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/25/2012 della Commissione tributaria

regionale di Venezia-Mestre, depositata in data 25 gennaio 2012;

letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378

c.p.c.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa De Renzis Luisa che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

udito l’avv. Umberto Santi per la ricorrente;

udito l’avvocato dello Stato Marinella Di Cave per la

controricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto in Venezia-Mestre, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta da P.B. avverso gli avvisi di accertamento di maggior reddito a fini Irpef relativi agli anni di imposta 2000, 2001, 2002 e 2003.

2. Ha rilevato il giudice di appello che, a fronte delle contestazioni inerenti all’incongruenza tra la capacità contributiva dichiarata dalla contribuente e all’accertato possesso di beni (due autovetture, poi ridotte a una, due immobili, contratti assicurativi e locazione immobiliare), i redditi denunciati nelle rispettive annualità contestate fossero assolutamente incompatibili con il patrimonio accertato, legittimando l’accertamento sintetico (redditometro) effettuato dall’Erario.

3. Per la cassazione della citata sentenza P.B. ricorre con sette motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” deducendo che l’assenza dell’iter logico della motivazione, affidata a sole tre righe e mezza, non essendo possibile comprendere la sorte dell’impugnazione degli avvisi di accertamento per le annualità 2004 e 2005.

b) Secondo motivo: “”Incompatibilità” degli appelli della contribuente rispetto all’appello principale dell’Agenzia delle Entrate. Inesistenza di una categoria giuridica dell’incompatibilità dell’appello (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5)”.

c) Terzo motivo: “Ammissibilità dell’appello

(asseritamente “incompatibile”, peraltro nella motivazione ma non nel dispositivo della sentenza) in base al consolidato principio della conversione in impugnazione incidentale dell’impugnazione principale successiva (se nel rispetto del relativo requisito temporale) (art. 360 c.p.c., n. 4) Omessa pronuncia (nel dispositivo della sentenza) in relazione agli anni d’imposta 2004 e 2005 (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

d) Quarto motivo: “Illegittimità delle disposizioni in tema di accertamento sintetico D.P.R. n. 1973 n. 600, ex art. 38, commi 4 e 5, per contrasto con la riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

e) Quinto motivo: “Illegittimità della pretesa per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, nella parte in cui sancisce l’obbligo di motivare gli atti di accertamento (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

f) Sesto motivo: “Illegittimità della pretesa erariale per violazione del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e del D.M. 10 settembre 1992, art. 2 comma 1, nonchè art. 3, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)” per avere la CTR omesso di considerare che alcuni beni oggetto di accertamento erano nella disponibilità dell’ex marito e dei figli.

g) Questione dell’inutilizzabilità dei documenti (1.3 delle controdeduzioni). Replica sul punto alle controdeduzioni dell’Ufficio in secondo grado (non recepite dalla sentenza).” per essere l’Ufficio venuto meno ai propri doveri di collaborazione con il contribuente, dichiarando di non possedere la documentazione fiscale relativa all’ex marito, in effetti già in suo possesso.

2. L’Agenzia delle Entrate chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. Il primo motivo è fondato, per le considerazioni che seguono. La doglianza eccepisce correttamente la nullità della sentenza per totale incomprensibilità della motivazione. La sentenza impugnata, dopo aver ricostruito il fatto processuale, affida le ragioni della decisione alla seguente frase: “La Commissione osserva come siano incompatibili i redditi denunciati dalla contribuente e come, di conseguenza, risultino fondati gli accertamenti induttivi dell’Ufficio”. Tale locuzione, per la sua evidente genericità, in quanto non riferita ad alcun atto processuale, nè alle deduzioni delle parti nel corso del processo, non consente di enucleare in alcun modo il ragionamento logico che deve sostenere ogni motivazione giurisdizionale. Tanto concreta il denunciato vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c. Invero, sul piano funzionale, questa Corte ha osservato come ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (Cass. 32980/18; id n. 15964/2016 e 1236/06).

5. I restanti motivi restano assorbiti.

6. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di legittimità.

7. Vista l’istanza contenuta nella memoria depositata dalla ricorrente, dispone l’omissione della citazione dei dati identificativi della ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 e successive modificazioni.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase. Dispone l’omissione della indicazione dei dati identificativi della ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 e successive modificazioni.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2019

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