Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31791 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 05/12/2019), n.31791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26446/2012 R.G. proposto da:

Pieffe Nord s.r.l. – in persona del legale rappresentante pro tempore

– elett.te domiciliata in Roma, Piazza Barberini n. 12, presso lo

studio dell’avv. Fabio Marchetto, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/35/12 della Commissione tributaria

regionale di Milano, depositata in data 13 aprile 2012;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa De Renzis Luisa che ha concluso chiedendo

accogliersi l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla

ricorrente;

udito l’avv. Fabio Marchetti per la ricorrente;

udito l’avvocato dello Stato Marinella Di Cave per la

controricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Lombardia in Milano ha respinto i gravami proposti dalla Pieffe Nord s.r.l. e dall’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto l’impugnazione da parte della contribuente degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), relativi a maggior reddito a fini Ires, Iva e Irap per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006.

2. Ha rilevato il giudice di appello che nella fattispecie la contribuente Pieffe Nord s.r.l. era associante in partecipazione della Nuova CGD s.p.a. – società del medesimo gruppo – ma che tale accordo associativo si doveva qualificare come mera comunione di impresa e non di società, sicchè del tutto corretta era la contestazione di indebita contabilizzazione di costi asseritamente derivanti dall’associazione, ma in effetti non riferibili a opere o servizi menzionati dal T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 9, lett. b). Sotto diverso profilo, il giudice di appello ha rilevato l’infondatezza dell’istanza di disapplicazione delle sanzioni, giacchè la disciplina applicabile alla fattispecie non conteneva alcuna incertezza applicativa, posto che era antecedente alla riforma del reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.

3. Per la cassazione della citata sentenza la società Pieffe Nord a r.l. ricorre con sei motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)).” deducendo che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’atto impugnato, in relazione al quale le parti discutevano solo se l’apporto degli associati fosse puro (come sosteneva la ricorrente) o misto (come sosteneva l’Erario), giammai essendosi introdotta in causa la questione dell’esistenza tra Pieffe Nord e Nuova CGD di una comunione di impresa.

b) Secondo motivo: “Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)): artt. 2247,2248,2549,2552 e 2553 c.c. – Inesistenza della nozione di “comunione di impresa”” per avere la CTR fatto riferimento a una nozione non esistente nel nostro ordinamento.

c) Terzo motivo: “Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)): artt. 2549 e 2342 c.c. – Art. 109 T.U.I.R. – Natura giuridica dell’apporto di Nuova CGD” deducendo l’erronea valutazione delle prove in tema di qualificazione dell’apporto reso dalle parti all’associazione, con specifico riferimento alla deducibilità dei costi derivanti dall’associazione tra le due società.

d) Quarto motivo: “Contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5))” per aver la CTR qualificato il rapporto esistente tra le due società come comunione di impresa, salvo poi fare riferimento a concetti applicabili a rapporti societari, come la separatezza patrimoniale, la disciplina del contratto di associazione in partecipazione e l’apporto di servizi e di capitale.

e) Quinto motivo: “Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)): non applicazione delle sanzioni per sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulle norme applicabili”.

f) Sesto motivo: “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)): D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, art. 91 c.p.c.” deducendo la natura quasi sanzionatoria della condanna alle spese disposta dalla CTR.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. La ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ha eccepito il giudicato esterno sopravvenuto per effetto della sentenza n. 99/8/13 pronunciata tra le medesime parti dalla CTR di Milano in data 17 luglio 2013.

5. L’eccezione è fondata.

6. Dal riscontro degli atti, cui questa Corte è legittimata trattandosi di verificare la sussistenza del giudicato, emerge che la sentenza 99/8/13 è stata pronunciata tra le stesse parti dell’odierno giudizio, ed ha avuto a oggetto il medesimo contratto oggetto di lite. La detta pronuncia, come si ricava dall’attestazione della competente cancelleria rilasciata in calce al provvedimento, risulta passata in cosa giudicata in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione originante il presente giudizio. L’accertamento contenuto nella citata pronuncia ha per oggetto il medesimo contratto di cui si discute nel presente giudizio; l’unica differenza tra le due controversie è relativa al tipo di imposta, trattandosi in quel caso di IVA e quello che oggi ne occupa anche di IRES. Tuttavia, va rilevato che il fatto generatore degli obblighi tributari è il medesimo e si identifica con il contratto associativo stipulato tra la ricorrente e la Nuova C.G.D. s.p.a. Ne deriva che l’accertamento sulla natura del contratto come di associazione in partecipazione con esclusivo apporto di opere e servizi, proprio della sentenza 99/8/13, e legittimante la contabilizzazione dei relativi costi, non è più sindacabile, essendo la relativa decisione passata in giudicato. Ne consegue ulteriormente che va cassata l’opposta conclusione cui è pervenuta la sentenza qui impugnata, laddove ha negato la natura di associazione in partecipazione al contratto, definendolo come comunione di impresa con conseguente indeducibilità dei relativi costi, che si pone in evidente contrasto con il giudicato formatosi sul punto tra le parti.

7. Da tanto deriva che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

8. La formazione del giudicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la declaratoria di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di tutti i gradi del processo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla Pieffe Nord s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), relativi a maggior reddito a fini Ires, Iva e Irap per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2019

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