Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31790 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18802-2017 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA G., rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA CERVIA;

– ricorrente –

contro

NUOVO PIGNONE SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio

dell’avvocato DEBORA MILILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati

ROBERTO CALABRESI, LAPO GUADALUPI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 206/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

dell’8/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 8 aprile – 8 luglio 2016 numero 206 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa, che aveva respinto la domanda proposta da B.F. nei confronti dell’ex datrice di lavoro, NUOVO PIGNONE S.p.A. per il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito a seguito dell’esposizione ad amianto ed ad altre sostanze morbigene nel corso dell’attività lavorativa, svolta dal 1970 al 1993 con mansioni di saldatore;

che a fondamento della decisione la corte territoriale rilevava che quanto al danno biologico la ctu espletata aveva individuato le patologie da cui lavoratore era affetto ed aveva rilevato che non sussistevano asbestosi o alterazioni pleuriche asbesto-correlate nè vi era una brocopneumopatia da gas, fumi o altre polveri irritanti. Tali conclusioni erano ampiamente argomentate e non erano scalfite dalle censure formulate dall’appellante, che riproponeva le controdeduzioni formulate dal proprio consulente, già esaminate dal CTU e da questi superate con argomentata e convincente motivazione. Del pari infondata era la domanda per il risarcimento dei danno morale e del danno esistenziale: pur essendo astrattamente concepibile la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in mancanza di una lesione della integrità fisica, i lamentati turbamenti, angosce e stress erano rimasti disancorati da elementi obiettivi dei quali inferire che essi si fossero tradotti in un concreto peggioramento della vita del lavoratore appellante; era dunque impossibile apprezzare l’esistenza del danno oltre che la sua gravità, dovendo trovare conferma le argomentazioni svolte dal giudice del primo grado. Tali argomentazioni non erano contrastate dei motivi di appello, in quanto l’appellante si era limitato a richiamare numerose pronunce di legittimità in tema di danno non patrimoniale, senza ricostruire diversamente gli elementi di fatto.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso B.F., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso la società NUOVO PIGNONE spa;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -violazione e falsa applicazione degli art. 2,3 e 32 Cost., artt. 2043,2059,2087,2727 c.c. e ss., D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5, D.P.R. n. 181 del 2009, art. 1, per avere la corte d’appello negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo la esistenza del danno morale e del danno esistenziale, ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni.

Con il motivo si assume che la sentenza impugnata, nel ritenere omessa la allegazione di elementi oggettivi da cui ricavare il peggioramento della propria vita, non chiariva quali dovessero essere tali elementi e che, invece, essi erano integrati dalle allegazioni contenute in ricorso (i dipendenti avevano svolto le loro mansioni per l’intero periodo lavorativo in un ambiente inquinato e la consapevolezza di ciò e l’aver visto morire i numerosi colleghi di lavoro aveva generato incertezza del proprio vivere; la apprensione iniziale era degenerata in angoscia ed in prostrazione fisica e morale). La ctu ambientale aveva dimostrato che i lavoratori di NUOVO PIGNONE avevano operato in un ambiente altamente inquinato; la condotta del datore di lavoro aveva prodotto una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2,3,4,32,38 e 41 Cost., ovvero dall’insieme delle norme che tutelavano la personalità non solo fisica ma anche morale del lavoratore; le allegazioni dimostravano il danno attraverso presunzioni semplici;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2087,2089,2697 c.c., nonchè degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la corte di appello omesso di considerare che l’esposizione all’amianto ed ad altri fattori morbigeni e l’insorgenza della malattie erano state provate dai documenti. Si censura la sentenza impugnata per essersi conformata alle conclusioni della CTU medico legale, senza prendere posizione sulle contestazioni puntuali espresse dal lavoratore. Il ricorrente ha assunto di avere impugnato le argomentazioni della c.t.u. medica, per non aver preso posizione sui dati documentali prodotti. A fronte delle critiche svolte dal consulente tecnico di parte il giudice dell’appello aveva dovuto indicare le ragioni dell’adesione alla ctu che era stata recepita acriticamente;

– con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., con riferimento alla decisione di compensazione delle spese del grado nella misura del 50%. Si assume che la indiscussa sussistenza dell’esposizione professionale ad amianto avrebbe imposto la compensazione totale delle spese di lite.

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto la mancanza di prova del danno morale e del danno esistenziale per la mancata emersione di circostanze obiettive, dotate di un sufficiente grado di specificità, sintomatiche del danno.

Tale ratio decidendi è immune dalle censure mosse in ricorso.

Le questioni poste con il motivo sono state già esaminate da questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2017 nr. 27324, che ha respinto analogo ricorso proposto da altro lavoratore della società odierna controricorrente; ai principi ivi affermati si intende assicurare continuità in questa sede. Giova premettere che questa Corte nell’arresto a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 nr. 26972, nel definire la consistenza e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere chiarito che, al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Cost., ha respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto (danno- evento) che la variante costituta dalla affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa. Ha osservato che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo.

Riguardo ai mezzi di prova del danno, le Sezioni Unite hanno precisato che mentre per il danno biologico comunemente si ricorre all’accertamento medico legale, per il pregiudizio non-biologico, in quanto relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, però, il principio che “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 sent. cit.).

La Corte territoriale, dunque, non ha negato la rilevanza, ai fini della prova del danno non-biologico, delle presunzioni ma ha affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano emersi elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.

Il ragionamento della Corte di merito, che ha evidenziato che la mancanza di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova per presunzioni, appare, pertanto, corretto in punto di diritto.

Tanto premesso, il giudizio di fatto circa la genericità delle allegazioni ed il mancato raggiungimento della prova è impugnabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ovvero con la allegazione di un fatto specifico non esaminato nella sentenza impugnata. Nella fattispecie di causa, tuttavia, il giudizio, conformemente reso nei due gradi di merito tanto in ordine al danno morale che quanto al danno esistenziale, resta non più contestabile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Quanto al secondo motivo, le censure- seppure articolate sub specie di violazione di norme ex art. 360 c.p.c., n. 3. – nei contenuti contestano l’accertamento di merito, compiuto in sentenza, in adesione alle conclusioni del ctu, circa il quadro patologico e la dipendenza o meno delle malattie dalla esposizione lavorativa.

Tale accertamento è censurabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la cui deducibilità è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, dalla pronuncia conforme resa nei due gradi di merito anche in punto di danno biologico.

La mancata adesione del giudicante ai rilievi critici del consulente di parte non consente, infatti, di configurare l’assunto errore di diritto.

Il quarto motivo, avente ad oggetto la misura della disposta compensazione delle spese, è infondato. In merito alla censurabilità, in sede di legittimità, della statuizione con la quale, in ipotesi di soccombenza reciproca, il giudice abbia ritenuto di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, poichè il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (ex aliis, Cass. n. 15217 del 2013, n. 17457 del 2006).

E’ stato in particolare precisato che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice dì merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 2149 del 2014).

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. l comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento della spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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