Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3179 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3179 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 5359-2008 proposto da:
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (c.f. 00356650838), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso

Data pubblicazione: 12/02/2014

l’avvocato SGROI CORRADO, rappresentato e difeso
dall’avvocato OCCHIUTO CARMELO, giusta procura in
2014

calce al ricorso;
– ricorrente –

29

contro

MARANDO GIOVANNI (C.F. MRNGNN26D21F158N), MARANDO

1

FRANCESCO (C.F. MRNFNC32A06A385F), MARANDO NICOLA
(C.F.

MRNNCL64C31A385J),

MARANDO

ROSA

(C.F.

MRNRS059D58F839R),

MAllEI

LIDIA

(C.F.

MZZLDI32H43F839V),

MARANDO

LILIANA

(C.F.

MRNLLN61P60A385H), elettivamente domiciliati in

BLASI GIAMBATTISTA (STUDIO LEGALE TOSCANOFATTORUSSO), che li rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

428/2007 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 20/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

TROILO

GREGORIO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN, 45, presso l’avvocato DI

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l Con sentenza 24 ottobre 2002, il Tribunale di Patti

condannò il Comune di Capo d’Orlando al risarcimento del
danno cagionato ai signori Giovanni, Francesco, Rosa, Li-

espropriativa di un terreno di loro proprietà. Il terreno
era stato occupato in forza di decreto l settembre 1987,
eseguito il 28 settembre 1987 per la realizzazione di verde pubblico attrezzato, per la durata di cinque anni, e in
mancanza di decreto di espropriazione i proprietari avevano agito in giudizio con citazione notificata il 25 settembre 1997.
2. La Corte d’appello di Messina, con sentenza 20
settembre 2007, ha respinto il gravame del comune, negando
la fondatezza dell’eccezione di prescrizione e confermando
l’edificabilità dell’area destinata a verde pubblico attrezzato ma interclusa tra estese zone edificabili di completamento 32 dai lati Nord – Est e Sud- Ovest.
3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il Comune di Capo d’Orlando per due motivi.
4. Gli intimati resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo si pone il quesito “se la sentenza impugnata risulta essere viziata da violazione e

3

liana e Nicola Marando, e Lidia Mazzei, per l’occupazione

falsa applicazione di legge ovvero risulta essere omessa,
insufficiente e contraddittoria la motivazione della stessa su tale punto della controversia, con riferimento alla
prescrizione dell’azione risarcitoria e del dies a quo a
partire dal quale il calcolo della prescrizione risulta

Con il secondo motivo si pone il quesito “se la sentenza impugnata risulta essere viziata da violazione e
falsa applicazione di legge nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria la motivazione su tale punto della controversia, con specifico riferimento alla destinazione urbanistica del terreno espropriato, quale area avente una
c.d. edificabilità di fatto o potenziale,

e considerare se

risulta essere legittima la quantificazione del risarcimento dei danni determinata dalla Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado. Nonché valutare se sull’area oggetto di espropriazione vi era un vincolo di natura conformativa.
6.

I quesiti sono inammissibili, ponendo in alterna-

tiva la violazione di norme e il vizio, incompatibile con
quello precedente, di motivazione (vizio peraltro contraddittoriamente indicato come omesso, insufficiente e contraddittorio) su punti di fatto controversi, che nel primo
caso non sono neppure precisati, e nel secondo sfociano in
richieste di accertamenti (esplorativi) di puro merito.

4

Il cons. teI est.
dr. Aldo ddc1wrini

essere effettuato”.

Occorre qui ricordare la giurisprudenza della corte,
per la quale è ammissibile il ricorso per cassazione nel
quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in
fatto, qualora, tuttavia, lo stesso si concluda con una

vio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto
(Cass. sez. un. 31 marzo 2009 n. 7770).
7.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese del

giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P. q. m.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200,00, di cui e 3.000,00
per compenso oltre agli oneri accessori come per legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
giorno 9 gennaio 2014.

pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rin-

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