Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3179 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. I, 11/02/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18106/2004 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso l’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MASINI Angelo, QUINTO PIETRO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LIZZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSTINIANI 18, presso l’avvocato PELLEGRINO

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura depositata in

udienza;

– resistente –

avverso la sentenza n. 105/2004 della CORTE DI APPELLO DI LECCE –

SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 30/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FABIO GULLOTTA, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente, l’Avvocato GIOVANNI PELLEGRINO che ha

chiesto il rigetto del ricorso e deposita Delib. G.C. Lizzano 13

ottobre 2004, n. 169;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 18.11.1993 C.V. conveniva avanti al Tribunale di Taranto il Comune di Lizzano, esponendo che il proprio terreno di are 37,44, sito in località (OMISSIS) e distinto in catasto alla partita (OMISSIS), fl. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), era stato illegittimamente occupato da detto Comune per la realizzazione di un parco pubblico.

Si costituiva il Comune il quale, deducendo che il fondo era stato acquisito sin dal 1978, eccepiva là prescrizione.

A fronte di tale eccezione l’attore deduceva l’invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, non essendo stati in essa previsti i termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13. Chiedeva pertanto il risarcimento del danno.

Con sentenza del 7.5.2001 il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese.

Proponeva impugnazione il C. ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva il Comune chiedendone il rigetto e proponendo anche appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese, la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – con sentenza dell’11.2-30.3.2004 rigettava l’appello principale ed accoglieva l’incidentale, condannando il C. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Confermava la Corte d’Appello la validità della dichiarazione di pubblica utilità costituita dalla Delib. Consiglio Comunale 10 novembre 1977, precisando che essa conteneva le date di inizio e fine lavori (gennaio 1978 con durata di mesi quattro), con la conseguenza dell’erroneità della tesi circa la supposta natura usurpativa e non già appropriativa dell’occupazione e con l’ulteriore conseguenza della decorrenza del termine prescrizionale dalla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di p.u. anche se intervenuta all’interno del più ampio termine dell’occupazione legittima.

Sosteneva poi che alle stesse conclusioni si perverrebbe qualora il termine si facesse decorrere dal momento della irreversibile trasformazione del fondo.

Riteneva poi immotivata la compensazione delle spese processuali operata dal primo giudice in considerazione dell’evidente fondatezza della eccezione di prescrizione e della necessaria applicazione del principio della soccombenza.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C.V. che deduce due motivi di censura illustrati anche con memoria.

La controparte non ha presentato controricorso ma ha partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso C.V. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e della L.R. Puglia, art. 3, nonchè difetto di motivazione. Lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto estinto il diritto al risarcimento per avvenuto decorso del termine prescrizionale sul rilievo che la delibera del Comune, costituendo dichiarazione di pubblica utilità, conteneva la fissazione dei termini di inizio e fine dei lavori con conseguente impossibilità di configurare un’ipotesi di occupazione usurpativa, senza considerare che la L. n. 2359 del 1865, art. 13, richiede anche la fissazione dei termini di inizio e compimento della procedura espropriativa che nella delibera in questione mancava così come mancava, una precisa indicazione dei termini di inizio (entro Gennaio 1973) e completamento dell’opera (entro i quattro mesi successivi), determinando in tal modo la presenza di un illecito permanente e che del tutto errato è da considerarsi il richiamo alla L.R. n. 16 del 1976, che, peraltro, nulla prevede in ordine alla fissazione di tali termini. Deduce infine che in ordine alla rilevata mancata fissazione dei termini per il compimento della procedura espropriativa la Corte d’Appello non si è pronunciata.

La censura è fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte Cass. 16907/03; Sez. Un. 10375/07, in tema di espropriazione per pubblica utilità i termini entro i quali devono cominciare e compiersi le espropriazioni ed i lavori previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13, non hanno uguale rilievo rispetto all’efficacia temporale della dichiarazione di pubblica utilità in quanto l’inosservanza del termine per il compimento della procedura espropriativa non ne determina la decadenza, con la conseguenza che il decreto di esproprio emesso dopo la sua scadenza è legittimo qualora non sia ancora perento il termine finale per il compimento dell’opera.

Nel caso in esame però la questione si pone sotto un diverso profilo in quanto non si discute dell’inosservanza dei termini di inizio e di compimento della procedura espropriativa ma sulla presenza di una dichiarazione di pubblica utilità che ha fissato solo i termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e non anche quelli per l’inizio ed il compimento della procedura espropriativa.

In tal caso, come più volte affermato anche qui dalla giurisprudenza (Sez. Un. 1907/97; Cass. 2470/03;. Cass. 28214/08), la prefissione dei termini iniziali e finali per l’esecuzione dei lavori e per lo svolgimento delle procedure espropriative. imposta dal richiamato art. 13 ha evidenti finalità di garanzia in quanto volta ad evitare che il bene del privato sia lasciato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria per un interesse non più concreto ed attuale e costituisce quindi una condizione fondamentale ed indefettibile, la cui mancanza implica che la stessa dichiarazione di pubblica utilità deve essere considerata emessa in carenza di potere ed inidonea pertanto ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sul bene da espropriare.

Nè a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in base alla L.R. Puglia n. 16 del 1976, art. 3 cui la Corte d’Appello sembra aver collegato la validità della dichiarazione di pubblica utilità sebbene carente dei termini di inizio e compimento della procedura espropriativa. Per le ragioni testè esposte la previsione di tutti i termini previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13, costituisce infatti un presupposto indispensabile ai fini della validità di detta dichiarazioni; inoltre va rilevato che la richiamata norma regionale nulla prevede al riguardo, limitandosi ad equiparare, al pari di disposizioni normative statali, l’approvazione del progetto alla dichiarazione di pubblica utilità (L. n. 865 del 1971, art. 27;

L. n. 1 del 1978, art. 1 ed altre).

Si è in presenza quindi di una situazione di fatto riconducibile all’istituto dell’occupazione usurpativa e non già meramente appropriativa, come ha sostenuto invece la Corte d’Appello in ragione della supposta validità della dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che, attesa la riconosciuta natura permanente dell’illecito, la prescrizione non è decorsa, perdurando la permanenza fino al momento dell’atto abdicativo della proprietà, da ritenersi implicito nella proposizione dell’azione di risarcimento del danno.

L’accoglimento del presente motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante la disposta condanna delle spese anche del giudizio di primo grado da parte della Corte d’Appello la quale aveva accolto l’appello incidentale del Comune che aveva lamentato, in presenza della soccombenza, la loro compensazione operata dal Tribunale.

Dovendo l’impugnata sentenza essere cassata per le ragioni esposte in relazione al primo motivo, il giudice di rinvio, che si indica nella stessa Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, dovrà provvedere all’esito del nuovo giudizio anche alla regolamentazione delle spese relative ai gradi di merito ed al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata è rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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