Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3179 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18054-2017 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA GALELLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato VINCENZO PIZZUTELLI;

– ricorrente –

contro

SECURITAS METRONOTTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 20,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO SALVATORI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3073/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2017 R.G.N. 281/2017.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 3073/2017, pubblicata il 5 giugno 2017, la Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo di M.C. e conseguentemente confermato la decisione, con la quale il Tribunale di Cassino, pronunciando sull’opposizione del lavoratore, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento collettivo L. n. 223 del 1991, ex art. 4 allo stesso comunicato da Securitas Metronotte S.r.l. con lettera in data 16/9/2014;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. con cinque motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la società con controricorso;

rilevato:

che con i proposti motivi di ricorso viene dedotta: (a) con il primo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la sentenza omesso di esporre, sia pure in modo conciso, le ragioni in fatto e in diritto della decisione, nonchè viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere omesso di considerare l’ordinanza del Tribunale di Latina in data 19/11/2015, che, esaminando la medesima procedura di licenziamento, era pervenuta a conclusioni opposte, e il verbale dell’udienza collegiale del 12/5/2017, in cui il provvedimento era stato prodotto; (b) con il secondo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 e dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il controllo giudiziale della procedura non possa avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale ma solo la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che, una volta che essa si sia svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, condotte datoriali quali l’assunzione di nuovi lavoratori o la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario risultano inidonee ad incidere sulla validità dei licenziamenti; (c) con il terzo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, in relazione agli artt. 5 e 24 cit. legge e all’art. 12 disp. gen., per avere la sentenza erroneamente ritenuto che, nei licenziamenti collettivi, le informazioni riguardanti i criteri di scelta dei lavoratori da assoggettare alla risoluzione del rapporto e le loro modalità di applicazione debbano essere trasmesse soltanto alle organizzazioni sindacali e agli uffici pubblici competenti a predisporre le liste di mobilità e non anche al singolo lavoratore, il quale ha unicamente diritto alla comunicazione del recesso; (d) con il quarto, la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4,5 e 24 per avere la sentenza erroneamente affermato che la comparazione dei lavoratori, per individuare quelli da avviare alla mobilità, non debba necessariamente interessare la totalità dell’impresa ma possa avvenire anche nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la sentenza ritenuto sussistenti nel territorio del Lazio due unità produttive e che solo quella di Latina fosse interessata al processo di ristrutturazione, senza dare minimamente conto degli elementi che avrebbero giustificato tale conclusione, la quale era smentita dal contenuto della lettera di avvio della procedura; (e) con il quinto motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4,5 e 24 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto legittimo il recesso anche con riferimento al profilo della corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, sebbene la datrice di lavoro non avesse riconosciuto al ricorrente il punteggio cui avrebbe avuto diritto e che ne avrebbe determinato l’esclusione dal novero dei dipendenti licenziabili;

osservato:

che il primo motivo risulta inammissibile, nella parte in cui censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non conformandosi al modello legale del nuovo vizio motivazionale risultante dalla riforma del 2012 e, in particolare, trascurando di precisare quali fatti storici, oggetto di discussione fra le parti e di rilevanza decisiva (e cioè tali che, ove esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia), il giudice del merito avrebbe omesso di considerare (cfr. Sez. U n. 8053/2014 e successive conformi); ed è comunque infondato, nella parte in cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, essendo denunciabile in cassazione, a seguito della suddetta riforma, solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. ancora Sez. U n. 8053/2014 e successive numerose conformi);

– che il secondo motivo è infondato, avendo la Corte di appello esattamente applicato il consolidato principio di diritto, per il quale “in materia di licenziamenti collettivi, a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 luglio 1991, n. 223, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell’operazione e non possono formare oggetto di cognizione giudiziaria tutte le censure a mezzo delle quali – senza che siano fatte valere violazioni degli artt. 4 e 5 della detta legge e comunque senza che sia offerta prova della dolosa elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle stesse procedure di mobilità al fine di effettuare discriminazioni tra i lavoratori – si intenda investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sull’effettiva esigenza di riduzione o trasformazione dell’attività; ne consegue che, una volta che la procedura si sia svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, condotte datoriali quali l’assunzione di nuovi lavoratori o la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, dopo il licenziamento, sono irrilevanti, risultando esse inidonee ad incidere sulla validità del licenziamento stesso” (Cass. n. 19576/2013; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 29047/2017);

– che egualmente infondato è il terzo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio, secondo il quale “nei licenziamenti collettivi, le informazioni, previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 riguardanti (tra l’altro) i criteri di scelta dei lavoratori da assoggettare alla risoluzione del rapporto e le loro modalità di applicazione, devono essere fornite solo alle organizzazioni sindacali e agli uffici pubblici competenti a predisporre le liste di mobilità, e non anche al singolo lavoratore, che ha diritto soltanto alla comunicazione del recesso” (Cass. n. 12711/2000; conforme, fra le altre, Cass. n. 4825/2003);

– che il quarto motivo risulta inammissibile, nella parte in cui, censurando l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale relativamente all’esistenza di due filiali nel territorio del Lazio e all’impossibilità del ricorso a trasferimenti di personale dalla Filiale di (OMISSIS), unica interessata al processo di ristrutturazione, a quella di (OMISSIS), svolge considerazioni di merito, non proponibili nella presente sede di legittimità; ed è, nel resto, infondato, posto che il giudice di merito ha correttamente richiamato il principio, secondo il quale “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva, le esigenze di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purchè il datore indichi nella comunicazione L. n. 223 citata, ex art. 4, comma 3, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti” (Cass. n. 4678/2015; conforme Cass. n. 22178/2018);

– che il quinto motivo è inammissibile, in quanto “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio” (Cass. n. 907/2018); mentre la questione, oggetto del motivo in esame, della corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità non risulta affrontata in sentenza, nè il ricorrente specifica se, e in quali termini, essa fosse stata proposta al giudice di appello;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA