Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3179 del 02/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2022, (ud. 06/12/2021, dep. 02/02/2022), n.3179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 18618 del ruolo generale dell’anno 2014
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, n. 46/30/2013, depositata il 13 gennaio
2014;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 dicembre
2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
Fatto
RILEVATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a C.A. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva contestato una maggiore Iperf, Iva e Irap; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto parzialmente dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento; avverso la decisione del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: era illegittimo il contemporaneo riferimento nell’avviso di accertamento, al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 29 e 41bis, trattandosi di previsioni normative che attengono a tipologie di accertamento non compatibili tra loro; rilevava, inoltre, anche la mancata specifica indicazione dell’articolo applicato, comma; con riferimento al merito, il contribuente, inoltre, aveva regolarmente dichiarato il reddito, sicché non sussistevano i presupposti per procedere all’accertamento induttivo; era, inoltre, fondata la censura relativa alla omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei costi derivanti dai maggiori ricavi accertati, essendo stati effettivamente sostenuti per le lavorazioni effettuate;
l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi;
il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
in via pregiudiziale ed assorbente va rilevato che parte ricorrente non ha dato prova della notifica del ricorso nei confronti di controparte, sicché il contraddittorio non risulta essersi perfezionato;
invero, dagli atti di causa risulta data prova solo della consegna del ricorso, in data 4 luglio 2014, all’ufficio postale ai fini della notifica, ma non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso anteriormente, nel rito qui applicabile, alla adunanza del 6 dicembre 2021;
tale circostanza, assorbendo ogni altro profilo, rende inammissibile il ricorso, non essendo disponibile la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
questa Corte, invero, ha precisato (Cass. Civ., 21 luglio 2021 n. 20778) che: “ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 c.p.c., u.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”;
si e’, altresì, precisato (Cass. Civ., 28 marzo 2019 n. 8641), che: “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso”: e nel caso in esame non vi è stata alcuna richiesta di rimessione in termini;
né peraltro può ritenersi che possa assolvere all’onere di prova la produzione dell’atto informale proveniente da Posteitaliane con cui vengono date informazioni al notificante dello stato della spedizione, posto che, come chiarito, è solo la produzione dell’avviso di ricevimento che consente di dare certezza dell’avvenuto perfezionamento della notifica;
il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, per mancata instaurazione del rapporto processuale.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2022