Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31788 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18081-2017 proposto da:

TRENITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell’institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1195/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 25/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 25 settembre 2015 – 25 luglio 2016 numero 1195 la Corte d’Appello di Reggio Calabria riformava la sentenza del Tribunale di Locri nella parte in cui, per quanto ancora in discussione, aveva respinto la domanda proposta da S.S. nei confronti del datore di lavoro TRENITALIA SPA per l’accertamento del demansionamento subito dal gennaio 1993, in relazione al passaggio dalle mansioni di titolare della stazione di Gioiosa fonica, proprie della qualifica posseduta di “capo stazione superiore”, alle mansioni di bigliettaio presso la stessa stazione; per l’effetto accoglieva tale domanda e condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno, nella misura del 30% della retribuzione mensile dell’anno 2004, anno di instaurazione del giudizio, moltiplicata per il numero di mesi intercorsi dal demansionamento (febbraio 1993) al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

che la Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava essere incontestato che il S., titolare della stazione di Gioiosa Ionica e fino al 1993 esercente le mansioni proprie della sua qualifica di capo stazione superiore, era stato addetto ai solo servizio di biglietteria a seguito della riorganizzazione amministrativa, che aveva determinato il declassamento della stazione di Gioiosa fonica (divenuta stazione-satellite della stazione-madre dì Roccella fonica) e la assenza di personale assegnato al traffico, gestito in modo automatizzato. Nell’anno 1996 egli aveva assunto la nuova qualifica “capo gestione superiore” (poi “specialista tecnico commerciale”).

Il S., pur conservando la qualifica funzionale e la retribuzione, aveva subito una sensibile dequalificazione dei compiti svolti, che rappresentavano solo una parte ai quelli riferibili alla nuova qualifica assunta dal 1996; la società datrice di lavoro non aveva addotto giustificazione diversa dal processo di riorganizzazione aziendale adottato nell’anno 1992 nè fornito dimostrazione dell’effettiva impossibilità di continuare ad adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla sua qualifica originaria.

TRENITALIA spa doveva essere condannata al risarcimento dei danni, che, in difetto di elementi più precisi di calcolo, poteva essere commisurato al 30% di un 1/12 della retribuzione annua percepita nell’anno di instaurazione del giudizio (anno 2004), moltiplicato per i numero di mesi trascorsi dal febbraio 1993, data certa dell’impiego in mansioni inferiori, al deposito del ricorso introduttivo;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso Trenitalia spa, articolato in tre motivi, cui l’intimato non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Con il motivo la società ha impugnato la sentenza per avere riconosciuto il demansionamento senza operare alcun confronto tra le declaratorie dei due profili attribuiti al lavoratore (di “capo stazione superiore” e di “capo gestione superiore”) e nemmeno tra le mansioni concretamente svolte quale titolare della stazione di Gioiosa fonica e quelle svolte dopo che la stessa era divenuta una stazione-satellite di quella madre di Roccella Jonica.

Ha dedotto che la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’essere addetto alla biglietteria fosse automaticamente un demansionamento, senza alcun accertamento delle effettive mansioni e dando un’interpretazione atecnica di tale ruolo, che comportava anche una serie di attività amministrative, tanto che il nuovo profilo rivestito di “capo gestione superiore” era almeno formalmente omogeneo con quello di “capo stazione superiore”.

Essa società aveva dettagliatamente argomentato le ragioni organizzative per le quali tutti i precedenti titolari di stazioni divenute satellite erano stati dirottati al reparto commerciale e, così, al servizio biglietteria ed evidenziato che i profili di “capostazione superiore” e “capo gestione superiore” erano equivalenti;

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,2103 e 2697 c.c.. La censura ha ad oggetto la quantificazione del danno da demansionamento operata dal giudice dell’appello. La società ricorrente ha dedotto che la determinazione dell’ammontare del danno era stata operata in modo arbitrario ossia senza la indicazione dei criteri seguiti, ponendo a fondamento della decisione, il “difetto di elementi più precisi di calcolo” in violazione delle norme sull’onere della prova e sulla liquidazione equitativa, che impedivano al giudice dell’appello di individuare un ammontare del risarcimento privo di riferimenti ad un criterio oggettivo o, comunque, a circostanze di fatto ben individuate ed a fondamento di presunzioni;

– con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Con il motivo si assume la apparenza della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso ogni specifica argomentazione sulla quantificazione del danno nella percentuale del 30% della retribuzione mensile, in assenza di ogni indagine sulla pretesa riduzione- quantitativa e non solo qualitativa-delle mansioni precedentemente svolte e delle attività venute meno;

che ritiene il collegio si debba respingere il primo motivo di ricorso-relativo all’accertamento del demansionamento – ed accogliere il secondo ed il terzo, relativi all’ an ed al quantum del danno risarcibile.

che invero:

– quanto al primo motivo, il dedotto vizio di motivazione si sostanzia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – nell’omesso esame da parte del giudice del merito di un fatto storico, risultante dagli atti ed oggetto di discussione tra le parti, che se esaminato avrebbe verosimilmente condotto ad una decisione di segno diverso. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, nn. 6, e 369 c.p.c., comma 2, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”(Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053). Parte ricorrente non adempie a tale onere di allegazione del fatto storico ma:

– da un canto, assume la equivalenza dei profili professionali attribuiti al lavoratore, circostanza priva di rilievo, essendo stata affermata dal giudice del merito la mancanza di equivalenza delle mansioni assegnate in fatto e non dei profili di inquadramento del lavoratore;

– dall’altro, contesta genericamente l’accertamento della non-equivalenza professionale delle mansioni di bigliettaio rispetto a quelle di capo stazione superiore senza indicare un preciso fatto storico che deporrebbe invece nel senso della equivalenza di dette mansioni.

La censura è, dunque, inammissibile, quanto al primo profilo perchè estranea alla ratio deciderlo e sotto il secondo profilo per difetto di specificità.

Non ricorre, invece, l’assunto vizio di apparenza della motivazione poichè la ritenuta non- equivalenza delle mansioni di provenienza a quelle di bigliettaio è chiaramente argomentato in ragione dell’accertato svolgimento del solo servizio di biglietteria e non di tutti i compiti riferibili alla nuova qualifica assunta dal lavoratore.

– il secondo ed il terzo profilo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Accertato il demansionamento, la Corte territoriale, non si è fatta carico di individuare il danno – conseguenza e di verificare, poi, se ed in quale misura lo stesso fosse stato provato, assumendo che:

“affermata la conseguente responsabilità di TRENITALIA spa la stessa deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti da S.S., che, in difetto di elementi più precisi di calcolo, può essere commisurato…”

Con ciò il giudice del merito ha violato il principio che il danno da demansionamento deve essere comunque allegato e provato dal lavoratore che lo invoca e non può essere desunto dal mero inadempimento datoriale.

Questa Corte in plurime pronunce ha affermato che in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo e dalla successiva prova del danno allegato, non ricorrendo automaticamente un danno in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento (v., ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2018, n. 25071; Cass. nn. 5590/2016; 691/2012).

Pacificamente, infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest’ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere.

In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione di un determinato bene perchè possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso.

Grava, poi, sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato nonchè il relativo nesso causale con l’inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013; 14158/2011;.29832./2008).

A questi principi la sentenza impugnata non si è attenuta; la Corte di merito ha proceduto alla liquidazione equitativa del risarcimento senza avere neppure preventivamente individuato quale danno, tra quelli allegati dal lavoratore, riteneva essere stato prodotto dall’inadempimento e senza rapportare il quantum del risarcimento all’effettiva entità di tale pregiudizio;

che, pertanto, il ricorso può essere definito, in conformità alla proposta del relatore, con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., accogliendosi il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo;

che la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’ Appello di Catanzaro, affinchè provveda ad un nuovo esame in ordine alla esistenza ed entità del danno, alla luce dei principi di diritto dinanzi esposti;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia- anche per le spese- alla Corte d’Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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