Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31786 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15747-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GERMANA VILLIRILLO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 6777/2015 del TRIBUNALE di CATANIA,

depositato l’01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con decreto del 24 novembre-1 dicembre 2016 nr. 10159 il Tribunale di Catania respingeva l’opposizione proposta da C.G. avverso lo stato passivo del fallimento della società (OMISSIS) srl per la insinuazione del proprio credito di Euro 8.413,28, quale dipendente della società fallita;

che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che il ricorso proposto non solo era carente dal punto di vista dell’allegazione delle causali della domanda ma comunque – anche a voler tener conto del riferimento alla consulenza depositata in atti- della prova del credito.

Non vi era prova agli atti nè specifica deduzione: della durata del rapporto di lavoro, della vincolatività del contratto collettivo, dell’obbligo di corresponsione della 14a mensilità, dell’omessa fruizione di ferie e permessi, non essendo sufficiente la produzione dell’unica busta paga di agosto 2009, che non si riferiva solo a paga base e contingenza ma riportava una serie di emolumenti presupponenti l’applicazione al rapporto di lavoro del contratto collettivo.

Neppure era stata prodotta la comunicazione del licenziamento, il modello UNILAV, un estratto contributivo nè i CUD. In conclusione, l’opponente non aveva assolto al proprio onere probatorio;

che avverso il decreto ha proposto ricorso C.G., articolato in un unico motivo, cui il curatore del fallimento della società (OMISSIS) srl non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione agli artt. 2697,2734,2335, c.c., per non aver il Tribunale di Catania considerato che la busta paga del mese di agosto 2009 era prova del credito di lavoro in essa indicato.

Con il motivo si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le buste paga costituiscono piena prova nei confronti del datore di lavoro delle somme in esse indicate a credito del lavoratore, per la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza alle registrazioni eseguite.

Si assume la valenza dei prospetti di paga di confessione stragiudiziale, con conseguente loro efficacia di prova legale, ex artt. 2734 e 2735 c.c..

Il ricorrente ha esposto che la busta paga, nel suo contenuto, non era stata in alcun modo contestata nè dal curatore nè dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti e che la non-corrispondenza degli importi in essa indicati al maggior credito azionato, come quantificato dal consulente di parte, costituiva giustificazione, al limite, della riduzione del credito da ammettere al concorso alla somma netta indicata in busta paga- (pari ad Euro 7717,59);

che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso;

La statuizione del decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che la busta paga di agosto 2009 non costituiva prova del credito, nei limiti degli importi in essa indicati, in quanto essa riportava “una serie di emolumenti in tanto spettanti in quanto si dimostri l’applicazione al rapporto di lavoro presupposto a fondamento della domanda del contratto collettivo di settore” non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ” in tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato” (Cass. civ., sez. 12.09.2016 nr. 17930; Cass. sez. VI nr. 17413/2015).

Per le somme documentate dalla busta paga di agosto 2009 non era dunque rilevante la prova della applicazione al rapporto di lavoro dei CCNL di categoria, unica ragione in base alla quale il Tribunale non ha ammesso al passivo il credito documentato.

che, pertanto, il decreto deve essere cassato con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione affinchè provveda ad un nuovo esame degli atti alla luce del principio di diritto sopra esposto;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia – anche per le spese – al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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