Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31785 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8698-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CERVIA che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUOVO PIGNONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio

dell’avvocato DEBORA MILILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati

ROBERTO CALABRESI, LAPO GUADALUPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 11-21 marzo 2016 numero 123 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa, che aveva respinto la domanda proposta da C.G. nei confronti dell’ex datrice di lavoro, NUOVO PIGNONE S.p.A. per il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito a seguito dell’esposizione ad amianto ed ad altre sostanze morbigene nel corso dell’attività lavorativa;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che quanto al danno biologico la ctu espletata aveva individuato le patologie da cui lavoratore era affetto (carcinoma al sigma retto e neoplasia alla prostata, peraltro solo ipotizzata e neppure dedotta dal ricorrente) ed escluso che esse fossero riconducibili alla sua esposizione professionale ad amianto. Avverso tali conclusioni l’appellante riproponeva le controdeduzioni formulate dal proprio consulente, già esaminate e superate dal ctu, senza muovere contestazioni specifiche tali da indurre dubbi sulla valutazione dell’ausiliario.

Del pari infondata era la domanda per il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale.

Nessuna prova era stata dedotta dal lavoratore circa il fatto che egli avrebbe subito dei pregiudizi a causa delle sofferenze psichiche derivate dal fatto di avere lavorato per molti anni in un ambiente inquinato consapevole del pericolo che ciò comportava per la propria salute.

Il danno dedotto, che poteva essere definito unitariamente come “stress psicologico da timore”, sarebbe stato risarcibile quale conseguenza della lesione di un interesse previamente individuato, con la precisazione che la serenità e la sicurezza, di per sè considerate, non costituivano diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consentisse il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.

Del resto le prove dedotte per provare l’impatto emotivo del pericolo cui il lavoratore era stato sottoposto non erano relative a circostanze obiettive (malattie psicosomatiche, insonnia, inappetenza, disturbi del comportamento) che, pur senza raggiungere uno stabile livello patologico, consentissero di desumere concretamente il dedotto turbamento psichico.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso C.G., articolato in due motivi, cui ha opposto difese con controricorso la società NUOVO PIGNONE spa;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, -violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 32 Cost., artt. 2043,2059,2087,2727 c.c. e ss., del D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5, D.P.R. n. 181 del 2009, art. 1, per avere la corte d’appello negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo la esistenza del danno morale e del danno esistenziale, ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni.

Con il motivo si assume che la sentenza impugnata, nel ritenere omessa la allegazione di elementi oggettivi da cui ricavare il turbamento psichico ed il peggioramento della propria vita, non considerava che, invece, essi erano integrati dalle allegazioni contenute in ricorso (i dipendenti avevano svolto le loro mansioni per l’intero periodo lavorativo in un ambiente inquinato e la consapevolezza di ciò e l’aver visto morire i numerosi colleghi di lavoro aveva generato incertezza del proprio vivere; la apprensione iniziale era degenerata in angoscia ed in prostrazione fisica e morale). La ctu ambientale aveva dimostrato che i lavoratori di NUOVO PIGNONE avevano operato in un ambiente altamente inquinato; la condotta del datore di lavoro aveva prodotto una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2,3,4,32,38 e 41 Cost., ovvero dall’insieme delle norme che tutelavano la personalità non solo fisica ma anche morale del lavoratore; le allegazioni dimostravano il danno attraverso presunzioni semplici. La Corte territoriale, richiedendo l’insorgere di una malattia psichica, aveva confuso il danno morale ed esistenziale con il danno biologico;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2087,2059,2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte di appello omesso di considerare che la rilevanza causale dell’esposizione all’amianto ed ad altri fattori morbigeni sull’insorgenza delle malattie da cui egli era affetto erano state provate dai documenti. Si censura la sentenza impugnata per essersi conformata alle conclusioni della CTU medico legale, senza prendere posizione sulle contestazioni puntuali espresse dal lavoratore. Il ricorrente ha assunto di avere impugnato le argomentazioni della c.t.u. medica, che non aveva preso posizione sui dati documentali prodotti. A fronte delle critiche svolte dal consulente tecnico di parte il giudice dell’appello avrebbe dovuto indicare le ragioni dell’adesione alla ctu, che, invece, era stata recepita acriticamente;

che ritiene il collegio si debba respingere il ricorso;

Quanto al primo motivo, giova precisare che la Corte territoriale, dopo avere escluso la esistenza del danno biologico, ha identificato l’ulteriore danno allegato come “stress psicologico da timore”.

Quest’ ultima espressione è stata adoperata nella decisione per descrivere la sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza del lavoratore del pericolo per la propria salute prodotto dalla esposizione lavorativa a sostanze nocive.

Per tale voce di danno il rigetto della domanda è stato fondato, prima ancora che sul difetto di prova, sulla mancata individuazione da parte del lavoratore del diritto della persona di rango costituzionale che sarebbe stato violato dal datore di lavoro; la Corte di merito ha sul punto aggiunto che il diritto alla serenità ed alla sicurezza in se stessi non sono diritti di rango costituzionale.

In altri termini, la sentenza impugnata ha inteso distinguere il danno non patrimoniale derivato dalla lesione del diritto alla salute del CI. rispetto al danno da turbamento, stress ed angoscia non dipendenti dalla suddetta lesione ma dal solo fatto della esposizione ad agenti morbigeni; trattasi, in sostanza, della risarcibilità del timore del possibile prodursi o dell’aggravarsi di una malattia, che si generano indipendentemente dall’effettivo avverarsi dell’evento temuto.

Tale ratio decidendi costituisce una chiara applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto dell’11 novembre 2018 nr. 26972, che in questa sede vanno ribaditi, alla luce dei quali il danno non patrimoniale – (al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge)- è risarcibile nei soli casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione sicchè non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, non derivanti – (al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria)- dalla lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato (punto 3.9 della sentenza cit.).

Il rigetto della domanda per il danno definito come “stress da timore” è stato dunque fondato su due autonome rationes decidendi:

– la mancata individuazione del diritto della persona di rilievo costituzionale violato;

– in ogni caso, la mancanza di prova del danno.

La autonomia delle due rationes decidendi è evidente alla luce del principio, parimenti enunciato nell’arresto delle Sezioni Unite citato (punto 4.10.), secondo cui “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato”.

Avverso la prima ratio decidendi – ovvero la mancata individuazione dell’interesse della persona di rilievo costituzionale violato – parte ricorrente non ha opposto una censura specifica, in quanto il ricorso è piuttosto diretto a contestare la statuizione sulla mancanza di prova del danno, senza una chiara distinzione del danno consistente nel turbamento “per avere visto ammalarsi e morire i propri colleghi di lavoro” rispetto al danno morale ed esistenziale prodotto dalla eventuale lesione del proprio diritto alla salute. Il ricorrente ha dedotto genericamente che nel ricorso introduttivo veniva allegata la lesione dei diritti di cui agli artt. 2,3,4,32,38 e 41 Cost., comma 2, non ha indicato nè in quali termini fosse stata allegata la lesione di uno specifico diritto della persona nè la correlazione, che il giudice dell’appello ha ritenuto carente, tra detto specifico diritto ed il danno da stress qui in considerazione.

Ne consegue l’irrilevanza delle censure mosse alla seconda ratio decidendi, con la quale la Corte territoriale ha ritenuto anche la mancanza di prova dell’impatto emotivo sul lavoratore del pericolo cui era stato sottoposto, per la mancata allegazione di circostanze obiettive sintomatiche di tale danno (tra tali circostanze indizianti la sentenza effettivamente indica, come il ricorrente lamenta, le malattie psicosomatiche – che avrebbero autonoma valenza di danno risarcibile per violazione dell’art. 32 C. piuttosto che rilievo indiziante – ma a mero titolo esemplificativo).

In ogni caso anche tale ratio decidendi è immune dalla censure mosse in ricorso.

Le Sezioni Unite nell’arresto nr. 26972/2008 più volte citato hanno respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto (danno- evento) che la variante costituta dalla affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, osservando che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo. A tale riguardo hanno chiarito che mentre per il danno biologico l’accertamento medico legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non-biologico, in quanto relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, comunque, il principio che “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 sent. cit.).

La Corte territoriale, dunque, non ha negato la rilevanza, ai fini della prova del danno non-biologico, delle presunzioni ma ha affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.

Appare, pertanto, corretto in punto di diritto il ragionamento della Corte di merito, che ha evidenziato che la mancata allegazione di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova per presunzioni.

Tanto premesso in punto di diritto, il giudizio di fatto circa la genericità dei capitoli di prova ed il mancato raggiungimento della prova non è contestabile in questa sede, in quanto impugnabile unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione, che è preclusa dal giudizio conforme reso nei due gradi di merito (art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5). Quanto al secondo motivo, la censura- seppure articolata sub specie di violazione di norme ex art. 360 c.p.c., n. 3, – nei contenuti contesta l’accertamento di merito, compiuto in sentenza, in adesione alle conclusioni del ctu, circa il quadro patologico e la dipendenza di alcune malattie del lavoratore dalla esposizione lavorativa.

Tale accertamento è censurabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la cui deducibilità è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, dalla pronuncia conforme resa nei due gradi di merito anche in punto di danno biologico.

La mancata adesione del giudicante ai rilievi critici del consulente di parte non consente, infatti, di configurare l’assunto vizio di travisamento della prova;

che, pertanto, la causa può essere decisa con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., in conformità alla proposta del relatore;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento della spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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