Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31785 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29862-2014 proposto da:

GRUPPO GATTI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 2371/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ARRIGO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2371/64/14 pubblicata il 6 maggio 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, ha confermato la sentenza n. 17/8/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia pubblicata il 30 gennaio 2012 con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti proposti dalla Gruppo Gatti s.p.a. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e relativi, rispettivamente, ad IRES, IVA IRAP per l’anno 2006 e ad IRES ed IRAP per l’anno 2007. In particolare con il primo avviso di accertamento era stato contestato alla Gruppo Gatti s.p.a. di avere contabilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalle società Costruzioni Lombarde s.r.l. e Veneta Costruzioni s.r.l. per un imponibile di Euro 149.046,20, e con il secondo avviso di accertamento era stato contestato alla medesima società di avere contabilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla Veneta Costruzioni s.r.l. per un imponibile di Euro 268.806,52. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto di dare applicazione al principio di diritto secondo il quale, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, la prova della correttezza e della legittimità delle detrazioni deve essere data dal contribuente, mentre, nel caso in esame, la contribuente non aveva fornito tale prova omettendo, in particolare, la doverosa emissione del documento di trasporto (DDT) al fine di potersi avvalere della fatturazione differita come previsto dal D.P.R. n. 472 del 1996, art. 1, comma 3. La Commissione Tributaria Regionale ha inoltre osservato che l’Agenzia delle Entrate aveva operato correttamente considerando tutte le circostanze emerse dalle indagini svolte dalle quali era risultato il carattere fittizio delle società Costruzioni Lombarde s.r.l. e Veneta Costruzioni s.r.l.

La Gruppo Gatti s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 – 56 in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., art. 109 TUIR e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ex art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che il giudice dell’appello non avrebbe considerato la documentazione prodotta dalla quale risulterebbe l’effettiva esistenza delle società che hanno emesso le fatture relative alle operazioni ritenute inesistenti, in particolare l’esistenza di dipendenti e di mezzi di trasporto, inoltre di nessun rilievo sarebbe la mancata emissione del DDT in quanto non necessaria nel caso in esame e, comunque, rilevante ai soli fini sanzionatori fiscali ma non al fine di dedurre l’inesistenza delle operazioni.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 assumendosi che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe esposto l’iter logico seguito per pervenire alla decisione impugnata non considerando, in particolare, gli elementi di fatto deducibili dalla documentazione in atti, e ritenendo probante la mancata emissione del DDT non rilevante nel caso in esame sia per la non obbligatorietà di tale documentazione sia per la rilevanza solo fiscale sanzionatoria di tale omessa emissione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo fondati sulle medesime considerazioni relative alla sussistenza degli elementi di fatto che escluderebbero la dedotta inesistenza delle operazioni contestate. I motivi sono infondati. La sentenza impugnata fa corretta applicazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, la prova della correttezza e della legittimità delle detrazioni deve essere data dal contribuente. Quindi, con giudizio logicamente e compiutamente motivato non rivisitabile in sede di legittimità, ha ritenuto che, a fronte di elementi gravi, precisi e concordanti addotti dall’amministrazione a sostegno dell’inesistenza di operazioni illegittimamente fatturate, la società attuale ricorrente non abbia addotto circostanze tali da far ritenere effettive le operazioni in questione. In particolare la Commissione Tributaria Regionale ha considerato la mancata emissione del DDT che, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, era comunque obbligatorio nel caso in esame avendo la ricorrente fatto richiesta di fatturazione differita, ed essendo comunque necessario ai fini in questione in quanto avrebbe dato certezze della data e, conseguentemente, dell’effettività delle operazioni contestate. Va, in particolare, considerato che la sentenza impugnata opera un corretto rinvio alle risultanze delle indagini svolte dall’Agenzia nei confronti delle società Costruzioni Lombarde s.r.l. e Veneta Costruzioni s.r.l. In questa sede di legittimità, come detto, non è poi ammissibile una nuova valutazione delle prove addotte al fine di pervenire ad un giudizio diverso da quello a cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ed omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare si lamenta che il giudice dell’appello non si sarebbe pronunciato sulla richiesta dichiarazione di illegittimità delle sanzioni inflitte. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato in quanto la ricorrente non ha indicato la rilevanza della propria doglianza considerando che le sanzioni sono state inflitte nella misura minima prevista, e la loro applicazione è diretta conseguenza della contestata obbligazione tributaria.

Il ricorso va dunque rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, e del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 10.000,00 oltre al pagamento delle spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 dicembre 2019

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