Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31783 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sai ricorso 27196-2013 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO,

chi la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO

VALLEFUOCO delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avversa la sentenza n. 53/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato ZURLI per delega orale

dell’avvocato VALLEFUOCO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’avvocato PALATIELLO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente C.G. era destinataria di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 su redito di capitale non dichiarato quantificato in Euro 137.626,00, in ragione della sua partecipazione al 50% della “Casa e Mutui s.r.l.” società di capitali a ristretta base azionaria. L’accertamento scaturiva infatti da indagine sulla predetta società e sull’altro socio e amministratore L.L., su conti bancari ad essi riferibili ed attività professionali connesse, quali lo studio BL di L.L..

L’accertamento in capo alla società diveniva definitivo per mancata impugnazione, mentre la contribuente ricorreva contestando la regolarità dell’accertamento, la riferibilità al singolo dei redditi di società di capitali a ristretta base azionaria.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente che ricorre per cassazione affidandosi a due articolati motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si prospetta censura in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 32, per non aver notificato alla contribuente il questionario da cui ha preso scaturigine l’indagine, nè l’accertamento notificato alla sola società, poichè essa contribuente non ne veniva informata dal socio amministratore. Più specificamente si lamenta di aver evidenziato in tutti i gradi di merito come al momento della notifica dell’accertamento, avvenuta nel 2011, la sig.ra C. non fosse più da quattro anni socia di “Case e Mutui srl”, impossibilitata quindi ad operare controlli o accedere autonomamente alla documentazione societaria. Protesta la contribuente esser soggetto terzo rispetto alla società al momento dell’accertamento.

Invero, la responsabilità tributaria rimane fino alla prescrizione dell’azione di accertamento, nel caso in oggetto fino al quarto anno successivo a quello oggetto di scrutinio. L’uscita dalla compagine sociale non sottrae alla responsabilità fiscale per gli anni precedenti al recesso, irrilevanti restando in questa sede le doglianze circa il comportamento dell’amministratore (eventualmente oggetto di separato giudizio per responsabilità gestoria). L’autonomia di ciascun anno fiscale, lascia operante per l’anno 2006 (unico anno di partecipazione della contribuente C.) la presunzione di distribuzione fra i soci degli utili (extracontabili) della società.

Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass., sent. 27778/2017; 17928/2012; 5076/2011; 30069/2018).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

Con il secondo motivo si prospettano (congiuntamente) i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione art. 2697 e 2727, sul riparto dell’onere probatorio, nonchè il vizio di motivazione. Nella sostanza si evidenziano le medesime circostanze di cui sopra: difficoltà di vigilare e reagire, essendo stata la contribuente socia unicamente 12 mesi, diversi anni prima della notifica dell’avviso di accertamento. Altresì contesta che la maggior parte dei conti correnti a base dell’accertamento fossero in disponibilità dell’altro socio, L.L.. La doglianza prosegue affermando che la brevità della sua partecipazione esclude la “complicità” che sta alla base della presunzione sulla ristretta base azionaria, nonchè qualsiasi possibilità di controllo sull’altro socio. Richiama infine pronunce di questa Sezione, ove l’operatività della presunzione di riparto degli utili in proporzione alla partecipazione presuppone l’accertamento della ristrettezza della compagine.

Non di meno è pacifico in atti che tale accertamento sia stato svolto, non essendo richiesto l’accertamento sull’effettivo controllo fra i soci che si presume, deducendolo dal loro esiguo numero. In sostanza, è sufficiente l’accertamento valido in capo alla società che nel caso vi è stato per non aver risposto ai quesiti ed in base ai conti correnti dei soci in quell’anno fiscale, nonchè il numero ristretto di soci.

In altri termini, il motivo non offre argomenti per discostarsi dall’orientamento più volte ribadito da questa Sezione in tema di presunzioni e responsabilità connesse alla ristretta base azionaria.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro settemilatrecento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA