Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31781 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3993-2017 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MORICONI, rappresentato

e difeso dall’avvocato CLAUDIA CASSELLA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SANTA TERESA 23, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GRIMALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11 febbraio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore in epigrafe nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., volta alla declaratoria di invalidità ed inefficacia del contratto di formazione e lavoro stipulato in data 15 marzo 2002 con la società, con conseguente conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e statuizioni consequenziali;

che la Corte territoriale riteneva sussistente in capo al dott. F. la legittimazione a stare in giudizio per la società, in ragione della procura concernente l’esercizio in via ordinaria dei poteri relativi alla gestione tecnico amministrativa della medesima – tra i quali rientrava specificamente il potere di rappresentare la società in giudizio – al predetto rilasciata dal Presidente della Società (a sua volta titolare dei poteri di gestione tecnico amministrativa, comprensivi della rappresentanza in giudizio, con facoltà di delega); riteneva la validità del contratto di formazione e lavoro per esistenza di un valido progetto formativo e per l’infondatezza del dedotto difetto di rappresentanza in capo al dott. C., che aveva sottoscritto per conto della società la lettera di assunzione, tenuto conto che in ogni caso il 16 febbraio 2009 la società aveva proceduto a ratificare ai sensi dell’art. 1399 c.c., con efficacia ex tunc, tutti i contratti di formazione-lavoro stipulati in esecuzione di delibera del Consiglio di amministrazione e sottoscritti da funzionari cui non era stato conferito appositamente il potere di rappresentanza della società; escludeva la sussistenza di un inadempimento rispetto agli obblighi formativi di rilevanza tale da determinare la conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi, illustrati mediante memoria;

che la società ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., punto 3, con riferimento all’art. 2384 c.c. e agli artt. 75 e 77 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto e dichiarato la legittimazione processuale del soggetto costituitosi in nome e per conto della Riscossione Sicilia s.p.a., tale dott. F., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva che, in base alle norme citate, in una società di capitali la rappresentanza processuale spetta agli amministratori o ad altri soggetti cui sia stata conferita dallo Statuto o dal Consiglio di Amministrazione, purchè detto conferimento avvenga unitamente a quello dei poteri di rappresentanza sostanziale, ciò in correlazione con il principio di ineludibile necessità di collegamento tra diritto alla tutela giurisdizionale e affermazione della titolarità del diritto sostanziale (artt. 75 e 77 c.p.c.). Rileva che il dott. F., in persona del quale ha agito Riscossione Sicilia, non era investito dei necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale, mancando una valida procura institoria, tale non potendo essere ritenuta la procura speciale richiamata nella sentenza, la quale non conferiva poteri sostanziali in ordine al rapporto oggetto del giudizio ma solo “poteri relativi alla gestione tecnico – amministrativa”, ad essi in alcun modo assimilabili;

che, premesso che difetta la prospettazione di un vizio di motivazione a termini della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come risultante dall’interpretazione di Cass. S.U. 07 aprile 2014, n. 8053, con conseguente inammissibilità della relativa censura, deve rilevarsi l’infondatezza del residuo profilo di critica prospettato con il motivo di ricorso, attinente a violazione di legge, poichè dalla sentenza della Corte d’appello si evince che il potere di rappresentanza era stato conferito al F. dal Presidente della società, cui erano stati attribuiti i poteri anche sostanziali di gestione, a ciò abilitato dal Consiglio di Amministrazione “con facoltà di delega”. E poichè la delega conferita dal Presidente al F. mediante procura riguardava anche l’esercizio “in via ordinaria dei poteri relativi alla gestione tecnico-amministrativa della società”, è dato ravvisare quella coincidenza del potere rappresentativo di natura sostanziale (tale essendo quello amplissimo di gestione amministrativa della società) con quello di natura processuale richiesto per la sussistenza di valida procura (in tal senso Cass. 16 novembre 2009, n. 24179 e, analogamente Cass. 31 luglio 2015, n. 16274: “In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della “legitimatio ad processum” del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un istituto di credito tramite un difensore munito di procura rilasciata non già dal legale rappresentante dell’istituto medesimo, ma dal funzionario responsabile del recupero crediti per due sole Regioni e delegato a compiere “la cura diretta di quanto occorre in ordine alla difesa del Banco nel primo grado di giudizio”)”;

che con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., punto 3, L. del 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 7, avendo la Corte d’appello ritenuto e dichiarato soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto di formazione e lavoro, conseguentemente rigettando la dedotta conversione dello stesso in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Osserva che il predetto requisito di forma non poteva ritenersi rispettato, essendo il contratto in argomento privo di valida sottoscrizione in quanto siglato da soggetto, il dott. C., in capo al quale non era stata documentata l’esistenza dei necessari poteri di firma e rappresentanza contrattuale della società;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., punto 3, della L. 29 dicembre 1990, n. 470, art. 8, comma 7 e all’art. 1399 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile l’istituto della ratifica ad una fattispecie di invalidità ex lege non suscettibile di sanatoria. Osserva che la Corte d’appello aveva erroneamente inquadrato la fattispecie contrattuale oggetto di contestazione qualificandola come ipotesi di contratto concluso dal falsus procurator, come tale non nullo ma inefficace e suscettibile di essere ratificato, purchè nel rispetto dell’onere della forma scritta, laddove il contratto era in primo luogo invalido per violazione dell’onere della forma imposto dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, norma introdotta dal legislatore al fine di tutelare il lavoratore attraverso la garanzia della forma scritta e la specifica sanzione, in caso di inosservanza, della conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato;

che il secondo e il terzo motivo, da esaminare unitariamente per l’intima connessione, sono infondati;

che sul punto va richiamato preliminarmente il principio enunciato da Cass. 22 agosto 2007, n. 17895, in forza del quale “L’onere della forma scritta “ad substantiam”, previsto ora espressamente dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8,comma 7, per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3 (convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863), la cui inosservanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è richiesto soltanto per il profilo di specialità che connota e qualifica detto contratto rispetto all’ordinario contratto di lavoro subordinato e cioè per la clausola concernente il progetto formativo e non già per l’insorgenza stessa del vincolo contrattuale in virtù dell’incontro delle volontà negoziali. Ne consegue che l’esigenza di protezione che è sottesa alla prescrizione di forma (e cioè di fissare in un documento scritto – e dunque ben riconoscibile il progetto formativo, così da rendere pienamente consapevole il lavoratore interessato del sottotipo contrattuale che si trova a stipulare) è soddisfatta ove l’assunzione, contenente appunto il progetto formativo, sia effettuata per iscritto e la lettera di assunzione sia consegnata al dipendente, non potendo però reputarsi che detto onere di forma, seppur così circoscritto, possa essere surrogabile (come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata) dalla mera comunicazione dell’assunzione del lavoratore all’ufficio del collocamento”. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito (Cass. 07 agosto 2013, n. 18817) che il requisito della forma scritta, previsto “ad substantiam” dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 7, è correlato alla enunciazione per iscritto del progetto formativo, così da rendere il dipendente pienamente consapevole del sottotipo contrattuale che si trova a stipulare;

che, ciò premesso, va rilevato che nel caso in disamina non è in discussione la redazione per iscritto del progetto formativo allegato al contratto, per essere controverso esclusivamente l’aspetto attinente alla validità della sottoscrizione di un contratto pacificamente redatto in forma scritta, anche per quanto attiene al progetto formativo, sicchè il dedotto vizio di forma non si rivela in alcun modo correlato alla peculiare esigenza di tutela presa in considerazione dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 7 e alla sanzione prevista dalla legge speciale;

che, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto risolutiva l’intervenuta ratifica del contratto da parte della società, avvenuta il 16 febbraio 2009 ai sensi dell’art. 1399 c.c., ritenuta valida in quanto intervenuta mediante atto dotato della medesima forma richiesta ad substantiam per il contratto cui accede (in tal senso Cass. 25 ottobre 2010, n. 21844: “La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta “ad substantiam”, stipulato da “falsus procurator”, non richiede che il “dominus” manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita – purchè sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere”);

che, per altro verso, va osservato che a pg. 13 della sentenza impugnata si legge che “non vi è dubbio che la società abbia pienamente accettato l’operato del dott. C., come dimostrato anche dai successivi atti in forma scritta (ivi comprese le buste paga rilasciate alla lavoratrice nel corso del rapporto e la stessa lettera con la quale si comunicava la cessazione del rapporto per scadenza del termine naturale apposto al contratto) provenienti dalla datrice di lavoro”. La Corte, pertanto, ha dato atto dell’intervenuta ratifica implicita del contratto di cui si discute e tale affermazione non risulta specificamente censurata da parte ricorrente;

che, infine, infondato si appalesa il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., punto 3, con riferimento all’art. 91 c.p.c., in relazione alla condanna della parte medesima al pagamento delle spese di lite, poichè la liquidazione delle spese è avvenuta correttamente secondo il criterio della soccombenza;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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