Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3178 del 11/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3178 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20503-2007 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

01585570581, (già

FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E
SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo STUDIO LEGALE
2012
4333

GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato VESCT GERARDO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LO PIANO ADELE, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 11/02/2013

VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 169 (STUDIO LEGALE MANNIAS
– DI GIOVANNI), presso lo studio degli avvocati
MANNIAS ITALA, DI GIOVANNI ETTORE, DI GIOVANNI
UMBERTO, che lo rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 89/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 22/07/2006 R.G.N. 421/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/12/2012 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato DI GIOVANNI UMBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente

RG n 20503/2007 Rete ferroviaria Italiana spa( già Ferrovie dello Stato) / Lo Piano Adele
Svolgimento del Processo
Con sentenza depositata il 22/7/2006 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha dichiarato il diritto di Adele Lo Piano ad essere assunta a tempo
determinato per 4 mesi fino al 31/12/95 alle dipendenze di Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria

somma di €4.648,11 oltre alle spese processuali
A seguito di visite mediche presso l’unità sanitaria territoriale delle FS di Catania al fine di accertare
1′ idoneità fisica al profilo professionale di ausiliario di stazione, Ferrovie dello Stato aveva
comunicato ad Adele Lo Piano la sua esclusione dall’ assunzione a tempo determinato con
contratto di inserimento al lavoro in quanto giudicata non idonea per accertata anemia.
La Corte territoriale ha affermato che il datore di lavoro non avrebbe potuto accertare l’idoneità del
lavoratore se non attraverso il ricorso alle strutture pubbliche previste dall’art 5 dello statuto dei
lavoratori e che, comunque, il giudice aveva il potere di verificare attraverso la consulenza
d’ufficio l’effettiva idoneità del lavoratore alle mansioni ( ha richiamato in tal senso Cass n
13863/2000), idoneità che, nella specie, era stata ampiamente provata sulla base della etu svolta
davanti al Tribunale e ripetuta in Appello.
La Corte d’Appello, infine, in accoglimento dell’appello incidentale ha determinato la misura del
risarcimento in sei mensilità tenuto conto che nella memoria di costituzione di Ferrovie dello Stato,
quest’ultima aveva ammesso che coloro che erano stati assunti per quattro mesi, scaduto tale
primo contratto ,erano stati riassunti per altri due mesi fino al 7 aprile 1996.
Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione Rete Ferroviaria Italiana formulando due
motivi. Si costituisce Adele Lo Piano depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato
memoria ex art 378 epc..
Motivi della decisione.

Italiana, ed in parziale riforma di detta sentenza ha condannato le Ferrovie a pagare la maggior

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1175 c.c. e
dell’articolo 29 del regio decreto n. 148 del 1931 ( art 360 n 3 cpc)
Rileva che in tema di procedure di selezione e di assunzione del personale, non essendo applicabile
nell’ambito delle procedure di assunzione di personale l’articolo 29 del regio decreto n. 148 del
1931, la correttezza e la legittimità della condotta del datore di lavoro doveva essere valutata con

riferimento al rispetto delle regole previste dalle procedure previste nel bando , nonché dal rispetto
del principio di buona fede.
Lamenta che la Corte territoriale, ritenuta l’illegittimità della clausola prevista nel bando di
insindacabilità del giudizio di idoneità fisica, avrebbe dovuto valutare il giudizio emesso dalla
commissione territoriale delle Ferrovie dello Stato alla luce del principio di buona fede e non
procedere ad una nuova valutazione tecnica alternativa a quella precedente e senza alcuna
valutazione ai sensi dell’art 1175 c.c.. La ricorrente rileva, inoltre, che l’aspirante aveva diritto ad
ottenere in sede amministrativa ed eventualmente giudiziaria un nuovo accertamento solo ove
sussistesse un concreto vizio del primo accertamento per violazione delle regole che lo disciplinano
o più in generale del principio di buona fede ( Cass n 7178/01) .Osserva che nel giudizio medico
degli organi dell’allora Ferrovie dello Stato non era rinvenibile alcun concreto vizio e nessuna
violazione del principio di buona fede considerato che l’anemia era stata effettivamente riscontrata,
che le analisi vennero ripetute due volte dando i medesimi risultati e che la valutazione sulla
transitorietà dell’anemia era stata espressa dal c.t.u. con un giudizio ex post.
La censura è infondata.
Premesso che l’accertamento del requisito dell’idoneità psicofisica dell’aspirante all’assunzione, al
pari dei controlli sull’idoneità del lavoratore previsti dall’art. 5 della legge n. 300 del 1970, è
suscettibile di riesame in sede giudiziale anche nel caso in cui una clausola del bando di concorso
per l’assunzione disponga l’insindacabilità dell’accertamento stesso sempre il lavoratore ne contesti
l’erroneità documentando e argomentando la propria idoneità e chiedendo l’espletamento di una
consulenza ( cfr Cass n 17324/2005 cfr Cass n 5393/1988, n 13863/2000, 7178/2001, n
.1

2

7311/2002,n 3095/2008, n 16195/2011) , la Corte territoriale ha evidenziato che la Lo Piano aveva
contestato la legittimità dell’accertamento del giudizio di inidoneità fisica in modo serio con precisa
indicazione dei motivi ( la Lo Piano aveva esposto di aver prodotto, oltre che una CTP, gli esami di
laboratorio, l’esito delle prove da sforzo, l’elettrocardiogramma dai quali emergeva che essa non
soffriva di dispnea o di tachicardia , né di facile stancabilità da escludersi anche sulla base della sua

giudizio di inidoneità; Rete Ferroviaria aveva prodotto, invece, soltanto una nota interna del
proprio sanitario , senza neppure allegare gli accertamenti clinici eseguiti, peraltro limitati all’esame
del sangue). La Corte d’Appello ha, poi, richiamato l’esito degli accertamenti svolti dal CTU in
Tribunale ,e ripetuti in appello, che confermavano • a seguito di approfondite indagini ed in
applicazione di un corretto metodo di valutazione medico-legale ,l’idoneità della Lo Piano a
svolgere le mansioni di ausiliario di stazione.
Sulla base delle suddette considerazioni risulta priva di fondatezza la censura della ricorrente di
mancata valutazione da parte della Corte d’Appello del comportamento della società sotto il profilo
del principio di buona fede atteso che non vi erano motivi per disattendere le conclusioni della
consulenza d’ufficio attestanti il buon diritto della Lo Piano ed anzi vi erano plurime ragioni per
evidenziare che l’esclusione era stata disposta in modo del tutto arbitrario non avendo fornito la
società la prova di aver eseguito le operazioni di accertamento dell’idoneità attenendosi
scrupolosamente a corretti criteri di valutazione medico-legale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia. Censura la sentenza nella parte in cui accogliendo l’appello
incidentale, la Corte territoriale ha determinato il risarcimento in sei mensilità. Rileva ,infatti, che
non vi era alcuna prova della proroga automatica del contratto per ulteriori due mesi dovendo
essere valutato il rendimento e l’affidabilità della lavoratrice.
Anche tale censura è infondata.

3

prolungata attività agonistica di campionessa regionale di bodybuilding e dunque l’infondatezza del

Costituisce un dato di fatto rimasto incontestato dalla società che tutti i contratti di durata di quattro
mesi sono stati prorogati di ulteriori due mesi . La Corte territoriale ha ritenuto, pertanto,
dimostrato ,con valutazione in fatto non censurabile in Cassazione, il diritto della Lo Piano a
percepire la maggior somma determinata nella sentenza impugnata .
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna della ricorrente a

PQM
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in € 40,00 per
esborsi ed € 2.500,00 ,oltre accessori di legge, per compensi professionali.
Roma 14/12/2012

rimborsare alla controrieorrente le spese processuali liquidate come in dispositivo.

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