Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3178 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. I, 11/02/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19378/2004 proposto da:

G.B.A., R.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l’avvocato MAGNANO

DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato TRIBULATO

Antonino, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CARLENTINI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MORELLI Antonino,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ANTONINO TRIBULATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 29.11.1999 G.B.A. ed R.A. convenivano avanti alla Corte d’Appello di Catania il Comune di Carlentini, proponendo opposizione avverso la determinazione dell’indennità di esproprio relativa al terreno di loro proprietà esteso mq. 5212, sito, nel Comune di (OMISSIS) contrada (OMISSIS), distinto in catasto al fl.

(OMISSIS), p.lle (OMISSIS) ed occupato da detto Comune per la realizzazione della zona artigianale.

Esponevano che il decreto di esproprio era stato loro notificato rispettivamente il 15 ed il 24.11.1999 e la relativa indennità fissata in L. 1.880; al mq. e, conseguentemente in L. 9.806.080 mentre l’indennità di occupazione era stata determinata in L. 4.084.867. Ritenendo errata tale valutazione rispetto alla natura edificabile del terreno, chiedevano che il terreno: fosse, stimato nella misura di L. 150.000 al mq. e che non venisse applicata la riduzione del 40%.

Si costituiva il Comune che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità della opposizione per la natura non definitiva dell’indennità determinata amministrativamente e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, contestando in particolare l’asserita natura edificatoria del terreno.

Con sentenza del 23.4-5.6.2003 la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’opposizione avverso la determinazione dell’indennità di esproprio, determinava l’indennità di occupazione relativa al periodo 1.8.1984-30.11.1990 nella misura degli interessi legali sulla somma virtuale di Euro 96554,19 per ogni anno di occupazione ed in un dodicesimo dell’indennità di esproprio per ogni mese e frazione di mese, ordinando al Comune il deposito presso, la Cassa DD.PP. della differenza fra la detta indennità di occupazione e la somma depositata: allo stesso titolo, oltre agli interessi.

Dopo aver accertato che l’occupazione era stata stabilita per il periodo dal 13.4.1984 al 30.11.1990 e che in tale arco temporale erano stati realizzati i previsti lavori di urbanizzazione senza che all’esito fosse stato, emesso il decreto di esproprio, intervenuto solo in data 22.10.2001, rilevava la Corte d’Appello che alla scadenza di detto termine di occupazione si era configurato, a seguito della irreversibile trasformazione del terreno, l’istituto dell’accessione invertita, con la conseguenza che gli attori avrebbero dovuto far valere le loro pretese mediante un’azione di risarcimento del danno, da proporre avanti al competente Tribunale.

Procedeva invece alla liquidazione dell’indennità di occupazione nella misura e con il criterio sopra precisati dopo aver determinato l’indennità virtuale di espropriazione in Euro 96.554,19, così ridotta ai sensi dell’art. 5 bis dal valore pieno indicato in L. 372.944.000.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione G. B.A. ed R.A. che deducono due motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso illustrato anch’esso con memoria, il Comune di Carlentini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso G.B.A. ed R. A. denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., nonchè difetto di motivazione.

Lamentano che la Corte d’Appello abbia ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno fosse maturato in data 30.11.1995 e che l’occupazione del suolo e la realizzazione dell’opera fossero avvenute in forza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, senza considerare che solo una parte del terreno e precisamente solo la porzione di terreno contraddistinto con la p.lla (OMISSIS) di mq. 915 era stata utilizzata per la realizzazione dell’opera di urbanizzazione costituita dalla costruzione di una strada e che a seguito dell’intervenuto evento sismico era venuta meno la possibilità di realizzare la zona artigianale, con la conseguenza che non si era verificato il fenomeno dell’accessione invertita per il venire meno della pubblica utilità dell’opera in precedenza dichiarata e che comunque detta accessione non si era verificata relativamente; alla superficie di mq. 4.301, mai occupata a strada. Deducono inoltre che la Corte d’Appello si era richiamata alle conclusioni del C.T.U. che però erano basate su prove, contrarie, incorrendo in tal modo in una non corretta valutazione delle risultanze emerse; “nella sua relazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione, degli artt. 834 e 934 c.c., nonchè difetto di motivazione. Sostengono che la Corte d’Appello non ha considerato che l’accessione invertita non avrebbe potuto configurarsi in conseguenza della mancata utilizzazione di gran parte del terreno e comunque dalla semplice realizzazione di una strada limitatamente ad una parte del terreno medesimo.

Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono inammissibili.

La Corte d’Appello, nell’esposizione dei fatti, ha riferito che la domanda aveva riguardato un’ opposizione alla stima con cui era “stata contestata l’entità dell’importo riconosciuto in sede amministrativa ed era stata rivendicata la natura: edificabile del terreno di cui il C.T.U. aveva accertato la trasformazione e la destinazione irreversibile all’opera pubblica.

A fronte di un tale contesto – che poi ha dato luogo, relativamente alla richiesta di determinazione dell’indennità di esproprio, alla declaratoria di incompetenza essendo restata ravvisata la presenza di un illecito per la non tempestiva emissione del decreto di esproprio – i ricorrenti, per la prima volta in questa sede deducono un’errata individuazione da parte della Corte d’Appello della data di maturazione del termine di prescrizione, la mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità e l’utilizzazione da parte del Comune solo di una porzione, destinata a strada, della superficie prevista.

Trattasi all’evidenza di questioni nuove che non possono, in quanto tali, trovare ingresso per la prima volta in questa sede, richiedendo degli accertamenti in punto di fatto che avrebbero dovuto essere proposti ed effettuati avanti alla Corte d’Appello che invece non ne fa menzione alcuna.

Nè con il ricorso viene lamentata, come sarebbe stato necessario, un’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sul rilievo che non avrebbe: esaminato dette questioni nonostante fossero state dedotte. Solo una tale censura avrebbe consentito infatti in questa sede di accertare le esposte omissioni e di recuperare le eventuali doglianze che non avrebbero trovato risposta in sede di merito.

Più volte nel ricorso in esame si fa riferimento ad una non corretta lettura da parte della Corte d’Appello degli atti di causa e, segnatamente, della C.T.U. ma non si precisa se le risultanze che sarebbero emerse fossero state oggetto di specifici profili prospettati in quella sede.

Pertanto, in presenza di tanti elementi di novità sui quali, ripetesi, non è stato nemmeno precisato se siano stati dedotti avanti alla Corte d’Appello, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, rimanendo in tal modo confermata la declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dalla Corte di merito che ha correttamente ritenuto competente, in presenza di un’ipotesi di accessione invertita, il Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per onorario ed in Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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