Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3178 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 09/02/2021), n.3178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26627-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE MARRA;

– ricorrente –

contro

OMNIA COVER DI I.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 327/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Isernia rigettava la domanda proposta da S.F. nei confronti di Tua Assicurazioni s.p.a. con la quale, premesso di avere svolto attività di subagente della predetta società dal 2004 al 2012, aveva chiesto il pagamento dell’indennità ex art. 1751 c.c. e accoglieva la riconvenzionale spiegata da Omnia Cover di I.A.M. per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno all’immagine patito per effetto della condotta pregiudizievole del subagente che, in seguito alla revoca del mandato, aveva continuato ad operare come subagente della Tua Assicurazioni s.p.a. spendendo il nome della Omnia Cover e continuando a incassare i premi delle polizze dei clienti, ai quali non consegnava il relativo contrassegno;

la Corte d’appello di Campobasso, rigettata la censura mossa dal S. in relazione alla rimessione in termini di Omnia Cover disposta dal Tribunale, a seguito della quale era stata revocata la declaratoria di contumacia nei confronti della parte sulla base del rilievo che era “nulla la notifica del ricorso introduttivo effettuata presso la sede di altra società, Omnia Cover Insurance Service di I.A.M., in Isernia, via (OMISSIS) e non nelle mani della I., risultando che la convenuta, Omnia Cover di I.A.M. aveva sede in Castellammare di Stabia”, sicchè la notifica era stata effettuata nei confronti di soggetto avente altra denominazione e altra sede legale;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.F. sulla base di due motivi;

Omnia Cover non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., osservando che la ditta individuale Omnia Cover era divenuta Omnia Cover Insurance Services, sempre di I.A.M., che vi era identità di partita IVA e di sede legale, sicchè, trattandosi di unica ditta individuale, la notifica all’addetto alla sede di via (OMISSIS) in Isernia era valida ed efficace, con la conseguenza che, non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini, la domanda riconvenzionale era tardiva e inammissibile;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., in combinato disposto con l’art. 210 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., osservando che aveva richiesto ex art. 210 c.p.c. l’ordine di esibizione di tutti i contratti stipulati nella zona di sua competenza nel periodo intercorrente dal 2004 alla risoluzione del rapporto ed erroneamente tale richiesta era stata qualificata come generica, mentre avrebbe potuto consentire di determinare le spettanze dell’agente ex art. 1751 c.c.;

il primo motivo è inammissibile poichè si fonda su affermazioni prive di allegazioni documentali, mentre è onere della parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, consentire alla Corte di Cassazione di verificare se quanto afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 04/10/2018, Cass. n. 24340 del 04/10/2018);

il secondo motivo è manifestamente infondato, poichè censura l’omessa ammissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ancorchè l’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili alla parte non è sindacabile in Cassazione, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, con valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice del merito (Cass. 4375 del 23/2/2010 e molte altre conformi);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza provvedimento alcuno in ordine alla liquidazione delle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA