Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3178 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20829-2014 proposto da:

N.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO

GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8416/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2014 R.G.N. 5555/2009.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 8416/2013, depositata il 3 marzo 2014, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame di N.G.F. e conseguentemente confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto le domande dallo stesso proposte nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di cui era stato dipendente fino al 31/10/2005), domande volte ad ottenere, fra altre pronunce, la condanna al pagamento della somma di Euro 76.919,97 in relazione all’omesso computo nel t.f.r. dell’intero trattamento economico corrispostogli nei periodi in cui aveva prestato servizio nelle filiali di (OMISSIS) nonchè al pagamento della maggior somma dovutagli ad integrazione della liquidazione del fondo integrativo BNL;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il N. con due motivi, cui ha resistito la Banca Nazionale del Lavoro con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato:

che, con il primo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso dal computo del t.f.r. talune somme percepite dal ricorrente in occasione dei periodi di servizio all’estero, pur avendo le stesse natura retributiva e non risarcitoria: in particolare, la sentenza avrebbe errato nel ritenere che i contributi versati al ricorrente per l’alloggio fossero esclusi dalla base imponibile del trattamento di fine rapporto, avendo invece l’accollo di tali somme, da parte del datore di lavoro, natura retributiva, in quanto collegato con la prestazione di lavoro all’estero e con gli obblighi in essa impliciti, al cui adempimento il dipendente è contrattualmente tenuto, e, di conseguenza, non essendo assimilabile al rimborso spese, il quale è posto nell’art. 2120 c.c. come eccezione al principio di onnicomprensività cui è ispirata la norma;

– che, con il secondo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 91 e 94 C.C.N.L. 22 giugno 1995 per il personale direttivo delle aziende di credito per avere la sentenza escluso dal computo del t.f.r. le somme percepite dal ricorrente in occasione dei servizi all’estero, erroneamente interpretando la norme collettive dettate in materia e, in particolare, quelle che escludono dalla base imponibile del t.f.r. i trattamenti riservati nei casi di missioni e trasferimenti: norme che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non troverebbero applicazione nel caso di specie, posto che il contributo per l’alloggio era stato erogato con modalità diverse da quelle previste e cioè mediante accollo, da parte della Banca, degli oneri di locazione eccedenti la misura del 10% della retribuzione annua del dipendente, in luogo della restituzione, da parte di quest’ultimo, del corrispettivo del c.d. “equo canone”;

osservato:

che il primo motivo risulta inammissibile;

– che, infatti, come più volte affermato da questa Corte, “l’accertamento della natura retributiva, risarcitoria o mista dei trattamenti economici aggiuntivi attribuiti al lavoratore che, alle dipendenze di datore di lavoro italiano, presti la propria opera all’estero, è riservato al giudice di merito, la valutazione del quale costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità” (Cass. n. 3278/2004 e, fra le più recenti, Cass. n. 18479/2014);

– che, nella specie, attraverso un percorso argomentativo sorretto da un esame puntuale del contenuto delle comunicazioni intercorse fra le parti, e che comunque non ha formato oggetto di alcuna censura di ordine motivazionale, recependo e condividendo i rilievi già svolti in proposito dal giudice di primo grado, la Corte territoriale ha escluso la natura retributiva delle somme attribuite al ricorrente, con riguardo sia al trasferimento e al periodo di permanenza presso la Filiale di (OMISSIS), sia al trasferimento e al periodo di permanenza presso la Filiale di (OMISSIS);

– che il secondo motivo è infondato;

– che invero la sentenza impugnata ha rilevato come l’art. 94 C.C.N.L. 22 giugno 1995, nel definire i criteri di computo del t.f.r., avesse escluso dalla relativa base imponibile, oltre agli emolumenti di carattere eccezionale, “quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi del capitolo 22^ del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione”, di seguito esattamente stabilendo, sulla scorta di un preciso esame dei rinvii operati dall’una all’altra delle norme dettate in materia, come la volontà dei contraenti collettivi fosse nel senso di escludere dalla “retribuzione annua di riferimento”, per il calcolo del t.f.r., le voci indicate nell’art. 57 del medesimo contratto, fra cui quella relativa al contributo per l’alloggio nella sede di destinazione del dipendente trasferito, e ciò proprio in virtù del sistema di rinvii, con il quale era stata definita la base imponibile, “a prescindere dalla natura risarcitoria o meno di tali emolumenti” (cfr. p. 12, ultimo capoverso);

– che, d’altra parte, la sentenza ha correttamente interpretato la volontà dei contraenti collettivi anche là dove, facendo applicazione di un criterio estensivo espressamente contemplato nell’art. 94 cit. (e cioè quello di un trattamento che risulti corrisposto “con finalità similari”), ha ritenuto di dover ricondurre il contributo per l’alloggio, come in concreto definito dalle parti del rapporto di lavoro, entro l’ambito delle previsioni di cui all’art. 57 (cfr. p. 13, primo capoverso), valutando a tal fine irrilevanti le diverse modalità di determinazione della quota a carico del dipendente trasferito a fronte di una medesima ragione giustificatrice e di identiche finalità;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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