Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31778 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14520-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA PALAZZOLO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, VELIER SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 818/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08 maggio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06 novembre 2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA

MARIA DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata l’8 maggio 2017, la Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo della (OMISSIS) srl avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società, resa dal Tribunale di Ragusa il 27 gennaio 2017, rilevando, per quanto ancora interessa:

che la notifica a mezzo pec della L.Fall., ex art. 15, a cura della Cancelleria aveva avuto esito negativo; non era andata a buon fine la notifica a cura del ricorrente presso la sede legale della società, non essendo stati rinvenuti in sede nè il legale rappresentante nè persona incaricata di ricevere gli atti, per cui si era proceduto alla notifica mediante deposito dell’atto presso la casa comunale; a seguito dell’ordine del GD, il creditore istante aveva rinnovato la notifica presso la sede legale, poi mediante deposito dell’atto nella casa comunale, da cui la piena osservanza della L. Fall., art. 15,novellato dalla L. n. 221 del 2012;

che era superata la soglia di indebitamento della L. Fall., ex art. 15, vista l’informativa della GdF alla stregua dei dati di bilancio relativi al 2013, ultimo bilancio depositato;

che non erano stati provati dalla società i requisiti di non fallibilità, non essendo stati prodotti i bilanci degli ultimi tre esercizi nè la situazione patrimoniale economico finanziaria aggiornata alla data del fallimento, nè altra documentazione contabile, ed era indimostrata la situazione di inattività dedotta dal 20114, nè sufficienti a riguardo le informative della G.d.F. relative agli esercizi 2011, 2012, 2013, per non essere stati presentati i bilanci a partire dal 2014;

che sussisteva lo stato di insolvenza.

Ricorre (OMISSIS) con tre mezzi.

Il Fallimento e Velier S.p.a. non svolgono difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo e secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e della violazione di legge, sostenendo che l’ufficiale giudiziario, senza istanza di parte e senza specificare alcun motivo di irreperibilità ex art. 143 c.p.c., ha provveduto alla notifica, che non è stato rispettato il termine del perfezionamento di detta notifica ex art. 143, u.c., visto che il deposito presso la casa comunale è avvenuto il 10 gennaio ed il fallimento dichiarato il 26 gennaio.

Col terzo, denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione allo stato di insolvenza (ma anche al superamento della soglia della L.Fall., ex art. 15, u.c.).

I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto relativi alla medesima doglianza, sono manifestamente infondati, atteso che postulano l’osservanza delle modalità ex art. 143 c.p.c., mentre nella specie si applica la normativa di carattere speciale della L.Fall., art. 15, novellato L. n. 221 del 2012, che non richiede i particolari presupposti della notifica agli irreperibili e che si è perfezionata alla data del deposito dell’atto nella casa comunale.

Ed inoltre, la ricorrente infondatamente invoca la pronuncia n. 17205 del 2013, che è stata resa in relazione alla L.Fall., art. 15, nel testo anteriore alla modifica di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 221, art. 17, testo novellato che invece si applica nel caso di specie.

Il terzo motivo, articolato confusamente in relazione alla soglia di indebitamento L.Fall., ex art. 15, e stato di insolvenza, non tiene in alcun conto quanto statuito a riguardo dalla Corte del merito per ambedue i profili. Il ricorso va pertanto respinto.

Non v’è luogo alla pronuncia alle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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