Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31777 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14226-2017 proposto da:

LG IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Liquidatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOSSOMBRONE 92,

presso lo studio dell’avvocato SETTIMIO ROTELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCA GAGGI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL” R.T., G.S., PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28 aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06 novembre 2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA

MARIA DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 28 aprile 2017, la Corte d’appello di Genova ha respinto il reclamo proposto dalla L.G. Immobiliare srl in liquidazione avverso la sentenza di fallimento della società, resa dal Tribunale di Massa l’8 novembre-15 novembre 2016, ritenendo infondata la doglianza della reclamante, di non avere ricevuto la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza, per essere stata effettuata la notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata (OMISSIS), in tesi non riconducibile alla reclamante, e comunicato al registro delle imprese all’insaputa dei legali rappresentanti.

La Corte del merito, a riguardo, ha disposto informative alla Camera di Commercio di Massa Carrara, dalle quali è risultato che l’istanza di iscrizione (iscrizione effettuata il 9 luglio 2015) nel registro delle imprese del detto indirizzo di posta elettronica era stata avanzata dal commercialista della società e ha concluso nel senso che quello era l’indirizzo comunicato all’ufficio camerale, nella piena responsabilità dei legali rappresentanti; ha osservato altresì che la reclamante, che aveva affermato di non essere in stato di decozione, non aveva indicato alcuna precisa circostanza a riguardo, nè prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi.

Ricorre avverso detta pronuncia la società in persona dei liquidatori, con ricorso affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo di non avere avuto accesso alla documentazione richiesta dalla Corte d’appello alla Camera di commercio in relazione all’apertura della casella di posta in oggetto prima dell’udienza del 13 aprile 2017, all’esito della quale la Corte si era riservata, da cui la violazione del diritto al contraddittorio.

Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento, quale conseguenza della denuncia del primo vizio, per non avere potuto i liquidatori contestare l’autenticità della delega, pervenuta dalla CCIA di Massa e Carrara, al commercialista dott. B. per la variazione/comunicazione della pec, sostenendo che era stata rilasciata delega solo per il cambio del liquidatore; sostiene di avere avuto contezza della contraffazione della delega solo il 2 maggio 2017, a seguito dell’accesso agli atti.

I due motivi di ricorso, da valutarsi unitariamente in quanto attinenti alla medesima questione, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

La società ricorrente sostiene, di fondo, che sarebbe stata contraffatta la delega dei liquidatori al commercialista, che autorizzava questi a richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo pec di cui si tratta, e di non avere potuto far valere tale falsità per non avere avuto accesso a detto documento prima dell’udienza, all’esito della quale la Corte del merito si è riservata.

Ora, è di chiara evidenza l’intrinseca insostenibilità della tesi della ricorrente, posto che del documento in oggetto, a tutto concedere, la parte ha avuto contezza all’udienza del 13 aprile 2017 (su detta disponibilità la ricorrente significativamente tace, sostenendo di avere avuto visione del documento solo il 2 maggio 2017 e che la cancelleria ne avrebbe impedito la visione perchè “secretato”), nella quale avrebbe potuto, se ritenuto, procedere al disconoscimento, ex art. 214,215 c.p.c., mentre si è limitata a discutere oralmente, senza sollevare alcuna contestazione in relazione al rilascio della delega.

Inoltre, la tesi che oggi vorrebbe far valere la società diverge da quella sostenuta in fatto avanti alla Corte del merito; ed infatti, nel reclamo, la società ha sostenuto che l’indirizzo pec in oggetto non fosse alla stessa riconducibile, mentre nel presente grado di giudizio vorrebbe inserire il fatto nuovo della contraffazione della delega.

Il motivo è pertanto privo di fondamento in radice; il secondo mezzo è articolato quale mera conseguenza del primo, in via del tutto ipotetica, ed è quindi assorbito; è comunque manifestamente infondato, atteso che l’orientamento di questa Corte, come già ricordato dalla Corte d’appello, ed espresso, tra le tante, nella pronuncia n. 31 del 2017, è nel senso che la notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del D. L.Fall., ex art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportategli dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al tempo della sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009, e del D.L. n. 179 cit., art. 5, comma 1, salva la prova che il predetto indirizzo sia erroneo per fatto non imputabile all’imprenditore che ha effettuato la comunicazione.

Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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