Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31776 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12667-2017 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO MAGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERENA DI MURO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 22 marzo

2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06 novembre 2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA

MARIA DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 22 marzo 2017, il Tribunale di Latina ha liquidato al Curatore del Fallimento (OMISSIS). snc, a titolo di compenso finale, la somma di euro 900,00, oltre spese forfettarie, contributo previdenziale ed iva.

Ha motivato richiamando la L.Fall., art. 39 ed il D.M. Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, “ritenuto l’opera prestata, l’importanza del fallimento, i risultati conseguiti e la durata della procedura…” nonchè “considerato anche il compenso liquidato al coadiutore contabile”.

Ricorre l’avv. Saurini ex art. 111 Cost., sulla base di unico motivo.

Il Fallimento non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.Fall. artt. 39 e 32 e D.M. n. 30 del 2012, art. 1, nonchè il vizio di omessa motivazione, anche per essere stato tenuto conto del compenso del coadiutore, L.Fall., ex art. 32, nella disposizione inapplicabile ratione temporis.

Il motivo è fondato, per il principio espresso, nella pronuncia n. 10353 del 2005 e nella pronuncia n. 6202 del 2010, secondo il quale, in tema di fallimento, il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dalla L.Fall., art. 39 e dalle norme regolamentari ivi richiamate (D.M. n. 570 del 1992), con conseguente nullità del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..

Va altresì accolta la censura intesa a far valere il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, dato che il Tribunale ha applicato l’art. 32 come sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, entrato in vigore il 16 luglio 2016, inapplicabile nella specie, del D.Lgs. cit., ex art. 150.

Va pertanto cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Latina in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Non v’è luogo alla pronuncia alle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Latina in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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