Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31776 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13361-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA V. ENNIO

QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO

IACOBUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VANESSA VITALE,

giusta procura a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA PRAGMA SPA;

– intimata –

avversa la sentenza n. 2516/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato VITALE che ha chiesto

l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sulla dichiarazione dei redditi 2007 relativa all’anno di imposta 2006, il contribuente manifestava la volontà di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, compilando il quadro VA42. Dal controllo automatizzato risultava che a fronte della suddetta dichiarazione non era stata versata l’Iva conseguente. In sede di comunicazione di irregolarità, il contribuente ha affermato di essere incorso in errore materiale, tanto è vero alla compilazione del predetto quadro VA42 non era seguita l’ulteriore quantificazione conseguente, nè versato quanto dichiarato. In quella sede, rettificava quanto esposto, secondo il principio che vuole la dichiarazione dei redditi come dichiarazione di scienza sempre emendabile. Non di meno, l’Ufficio emetteva cartella di pagamento, avversata dal contribuente con esito favorevole avanti la commissione provinciale che, tuttavia, compensava le spese di lite. Avverso tale capo di sentenza proponeva appello in contribuente – cui reagiva l’Ufficio con impugnazione incidentale a difesa del proprio operato e ritenendo impossibile la rettifica, trattandosi non tanto di una dichiarazione, ma di un’opzione sul regime applicabile. La CTR rigettava entrambi i ricorsi, confermando l’annullamento della cartella, perchè frutto di un errore del contribuente, poi emendato e confermando altresì la compensazione delle spese, perchè di quella lite era causa l’errore del contribuente, seppur vittorioso.

Avverso tale pronuncia propone ricorso con unico articolato motivo l’Avvocatura generale dello Stato, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso viene prospettata la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 ed 8 bis. Nella sostanza si contesta l’emendabilità della dichiarazione integrativa di cui al testo predetto, art. 2, poichè trattasi di facoltà di opzione riconosciuta da norma tributaria, non di mero errore di calcolo o materiale. Se infatti le SU di questa Corte hanno da tempo ammesso l’emendabilità in ogni tempo delle dichiarazioni di scienza esposte nelle dichiarazioni dei redditi (cfr. Cass. SU n. 15063/2002), un limite a questa facoltà è stato poi introdotto, distinguendo le mere dichiarazioni, dagli atti di volontà negoziali, quali appunto le opzioni o scelte previste da leggi tributarie, che seguono le sorti di irretrattabilità proprie della responsabilità contrattuale e, se del caso, il regime – stringente – dei vizi della volontà (errore, violenza e dolo), riferibili anche agli atti unilaterali in quanto compatibile ex art. 1324 c.c., (Cfr. sul punto Cass. V, n. 7294/2012, cui seguono n. 1427/2013; n. 18180/2015; n. 19410/2015; n. 22443/2015).

Più in particolare, questa Corte ha ritenuto di non poter riconoscere l’emendabilità illimitata dell’eventuale errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare affermando che “…al suddetto principio faccia eccezione l’ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, anche se da compiersi all’interno della stessa dichiarazione, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall’erario (o altrimenti), poichè, a questi effetti, quella specifica parte della dichiarazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione” (cfr. ex multis, Cass. n. 13454/2015; n. 30404/2018). Come infatti chiarito da Cass. n. 7294 del 2012, esulano dalla disciplina generale gli errori parimenti commessi nella dichiarazione fiscale, ma relativi all’indicazione di dati riferibili a manifestazioni di volontà negoziale, in quanto l’affermazione di una generale ed automatica emendabilità degli errori commessi dal contribuente nella redazione della dichiarazione non può ritenersi estesa alla dichiarazione dei redditi tout court, ma deve correttamente circoscriversi all’indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti l’esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta), rimanendo quindi a tali ipotesi estranea la concreta fattispecie in esame.

In definitiva, il motivo è fondato proprio perchè la sentenza qui gravata tratta di “libera emendabilità”, mentre per le opzioni negoziali vale solo l’errore essenziale e riconoscibile, la cui indagine non è mai stata fatta e andrà svolta in sede di rinvio (Cfr. Cass. V, n. 30404/18).

Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia alla CTR per la Puglia, sezione staccata di TARANTO cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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