Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31775 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12197-2017 proposto da:

I.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PELLEGRINO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 63, presso

lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSSELLA BARBERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2146/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22 dicembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06 novembre 2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA

MARIA DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 22 dicembre 2016, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato estinto il giudizio di appello proposto da F.L., compensando le spese relative, ed ha rigettato l’appello di I.V.A., condannando l’appellante alle spese dl grado.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha respinto l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per avere il curatore, anzichè notificare copia autentica della sua istanza al GD della L.Fall., ex art. 150, unitamente al decreto di questi, notificato il solo decreto ingiuntivo; ha ritenuto che, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo de quo, lo I. si era difeso contestando specificamente la domanda della curatela in ordine alla delibera adottata dall’assemblea straordinaria del 26 luglio 2007, di aumento del capitale sociale mediante conferimenti in denaro, sì che non era stato in alcun modo leso il diritto di difesa; ha ritenuto incontestato che il credito fatto valere dalla Curatela derivasse dalla delibera dell’assemblea straordinaria del 26 luglio 2002, ed ha escluso che il socio avesse provato di avere estinto la propria obbligazione verso la società, non potendosi riconoscere valore di confessione stragiudiziale alla dichiarazione dell’amministratore della (OMISSIS) srl, di avvenuto versamento nelle casse sociali delle quote di aumento del capitale sociale, e contraddittorie essendo le annotazioni sul libro giornale e sui partitari(anch’essi scritture contabili obbligatorie) del periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2002 in relazione ai crediti della società verso i soci A. e L., le cui quote erano state acquistate dallo I. e la cui responsabilità solidale derivava dalla legge, ex art. 2481, comma 1, c.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, irrilevante essendo la buona fede dell’acquirente.

Ricorre lo I., con ricorso affidato a due mezzi, illustrati con memoria.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c.c., degli artt. 112 e 633 c.p.c., e della L.Fall., ex art. 150, sostenendo che la mancata notificazione congiunta del ricorso e del decreto ai sensi dell’art. 643 c.p.c., quale norma di riferimento, preclude la pendenza della lite, ha determinato la giuridica inesistenza del decreto, ha leso il diritto di difesa, essendo diverso il presupposto della richiesta rispetto a quanto indicato in decreto, nè la generica indicazione ivi contenuta poteva essere ricondotta al dettato dell’art. 2481 c.c., ed ivi si richiamava delibera di aumento del capitale senza indicare la data.

Col secondo, si denunciano i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo l’erroneità della pronuncia dato che la dichiarazione dell’amministratore era liberatoria, che era stato accertato dal Tribunale che vi erano stati pagamenti parziali, da cui la natura liberatoria della dichiarazione dell’amministratore, che era stata erratamente ritenuta ininfluente la buona fede dell’acquirente.

Il primo motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

La Corte d’appello ha esaminato il motivo, oggi riproposto in ricorso, motivando anche nell’ottica dell’applicazione dell’art. 643 c.p.c., dando ragione della mancata sanzione di nullità, anche a ritenere del tutto applicabile la normativa di cui all’opposizione a decreto ingiuntivo, e dando conto della natura del giudizio di opposizione, il cui oggetto è costituito dal diritto fatto valere dalla Curatela, nonchè della piena difesa dello I. in sede di opposizione.

A fronte di detti argomenti, il ricorrente si è limitato a ribadire la propria posizione, senza in alcun modo scalfire quanto fatto valere dalla Corte del merito, e fa riferimento al D. della L.Fall., ex art. 150, non riportato nella sua integralità, ma passim, contestandone la genericità, il rinvio alla documentazione allegata ed alla delibera, in tesi, priva di data, questioni che non sono state trattate nel giudizio di merito, e delle quali la parte non ha in ogni caso indicato quando ed in che modo le avesse fatte valere avanti al Giudice del merito (ed anzi, va osservato che la Corte d’appello, a pag. 7, ha dato esplicitamente atto che l’appellante I. non aveva contestato che il debito trovasse la propria fonte dal verbale dell’assemblea straordinaria del 26 luglio 2002), di talchè detti rilievi devono ritenersi nuovi nel giudizio di legittimità, e quindi inammissibili.

il secondo mezzo è inammissibile, posto che la parte contesta l’inopponibilità della dichiarazione dell’amministratore(su cui vedi Cass. n. 13513 del 2002) e vorrebbe una diversa interpretazione delle scritture contabili, e quindi richiede un inammissibile riesame del merito; confusa è infine la rappresentazione dei versamenti parziali, che la parte vorrebbe far valutare almeno come elemento indiziario, probatorio del pagamento totale, unitamente alla dichiarazione dell’amministratore in assemblea.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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