Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31774 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21194-2017 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO MARZA’;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22 maggio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 22 maggio 2017, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione del Tribunale in sede, accertava il diritto di D.G. alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l’anno 2008 per 70 giornate lavorative e condannava l’INPS alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in Euro 810,00 ed in Euro 915,00 rispettivamente per il primo ed il secondo grado, oltre il 15% per spese generali, IVA e cpa, con attribuzione in favore dell’avv. Carmelo Marzà;

che avverso tale decisione, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, il D. propone ricorso affidato a due motivi cui l’INPS resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello liquidato i compensi professionali senza tenere conto del valore indeterminabile della controversia ed in violazione dei parametri – anche se ridotti nella misura massima consentita – omettendo qualsiasi motivazione per la ulteriore riduzione operata; con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) assumendosi che la immotivata liquidazione in misura inferiore ai parametri minimi integrava una violazione del principio della soccombenza determinando una sostanziale compensazione parziale delle spese; che il primo motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. Sez. Unite 12 ottobre 2012, n. 17405, per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta (Cass. 18 dicembre 2012, n. 23318; e negli stessi termini Cass. 11 febbraio 2016, n. 2748, 31 marzo 2016, n. 6306) sicchè alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con sentenza del 22 maggio 2017;

che, quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, la causa avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è di valore indeterminabile (Cass. 7 giugno 2017, n. 14200; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4590; sempre che, con riferimento al caso concreto, il giudice del merito non individui validi elementi per determinarlo) con conseguente applicazione del disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano, di regola, di valore non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00;

che, con riferimento alla liquidazione dei compensi da parte del giudice, va ricordato che non vi è alcun vincolo alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 alla luce della normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al D.M. n. 140 del 2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano solo la deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato D.M. n. 140 del 2012, cfr. Cass. 16/09/2015 n. 18167; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225);

che, pertanto, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00 ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione – tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato D.M. n. 55 del 2014, ovvero quattro, sono: per il primo grado Euro 3.903,00 (fase studio della controversia Euro 810,00, fase introduttiva del giudizio Euro 573,50, fase istruttoria e/o di trattazione Euro 769,50, fase decisionale Euro 1.750,00; la prima, la seconda la quarta ridotte del 50% e la terza del 70% ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4); per l’appello 3.307,50 (fase studio della controversia Euro 980,00, fase introduttiva del giudizio Euro 675,00, fase decisionale Euro 1652,50, esclusa la fase istruttoria, neppure richiesta, tutte ridotte del 50% ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4);

che, quindi, la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza è inferiore ai detti minimi e non risulta espressa alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014 in relazione alle singole fasi processuali;

che l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo;

che, dunque, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, l’impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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