Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31774 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15392-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.G.;

– intimato –

Nonchè da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO

43, esso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE MICCINESI,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO PURI, ALBERTO MULA,

giusta procura a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza o. 97/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente incidentale l’Avvocato MULA che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ha richiesto il rimborso del 50% della ritenuta Irpef versata dal suo ex datore di lavoro Telecom Italia spa, operata sulla somma da qualificarsi come incentivo all’esodo e, quindi, attratta alla disciplina agevolata di cui al TUIR, art. 19, anche se corrisposta dopo -ma fondata su accordi intercorsi prima -della disciplina di cui al D.L. n. 223 del 2006, convertito con L. n. 248 del 2006.

Invocava altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. sulla parità trattamento uomo donna.

2. I gradi di merito erano favorevoli al contribuente, donde ricorre l’Ufficio affidandosi a due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, relativo all’ammissibilità dell’appello erariale, nonchè ricorso incidentale (autonomo) avverso la compensazione delle spese di lite.

Sui ricorsi incidentali l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita al solo fine di spiegare difese in pubblica udienza.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato altresì memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si propone la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del Tuir, art. (17), art. 19, nonchè dell’art. 2697 c.c.. In altri termini, non si tratterebbe di esodo, nè l’accordo su cui si fonda avrebbe data certa.

1.1. Sul punto è intervenuta, anche di recente, questa Corte affermando come, in materia di trattamento fiscale dell’incentivo all’esodo, è orientamento consolidato del giudice di legittimità che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, hanno natura di reddito imponibile da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante controprestazione in senso proprio, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (Cass. 27 giugno 2007, n. 14821; Cass. 24 luglio 2013, n. 17986; Cass. 4 giugno 2014, n. 12485).

Infatti, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Pertanto, la base imponibile non è rappresentata unicamente dal corrispettivo della prestazione lavorativa, ma da ogni erogazione che derivi o che sia comunque occasionata dal rapporto di lavoro dipendente (Cass., 15 luglio 2009, n. 16489).

1.2. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, (già art. 17), comma 4- bis, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che “per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate al richiamato art. 16, comma 1, lett. a)”. Quest’ ultima norma richiamata, a sua volta, indica le seguenti somme: “a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente (…); altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti (…),nonchè le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.”.

Pertanto, alle indennità percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro si applica la tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, salvo che non siano state corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, nel qual caso rientrano nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, (già art. 17), comma 4-bis, che prevede l’applicazione di un’aliquota agevolata.

1.3. Con riferimento ai presupposti dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, (già art. 17), comma 4-bis, e quindi in merito all’individuazione della natura di incentivo all’esodo da riconoscere alla somma corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19, (già art. 17), comma 4-bis, che ha introdotto per i contributi d’incentivo all’esodo dei lavoratori dipendenti un’aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto e che, nonostante l’abrogazione, è reso ultrattivo dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per reti pensionabile, in considerazione dell’obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro” e che “ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari” (Cass., 17/09/2014, n. 19626. Nello stesso senso Cass. 07/03/2005, n. 4910; Cass., 02/05/2005, n. 9049; Cass., 20/04/2006, n. 9334; Cass. 28/12/2018, n. 33628 e, con riferimento alla non necessità che il lavoratore incentivato integri i requisiti per l’età minima pensionabile, Cass., 29/11/2016, n. 24313).

2. Con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella dichiarata natura indennitaria – risarcitoria per la cessazione del rapporto di lavoro.

In disparte le eccezioni di inammissibilità del motivo sollevate da parte contribuente, in realtà la CTR richiama puntualmente e con proprietà la giurisprudenza di questa Corte sulla portata della distinzione fra esodo e transazione.

Infatti, non allegando la ricorrente alcuna specifica controversia, anche solo potenziale, tra datore di lavoro e dipendente, che prescindesse dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr. sul punto Cass., 28/12/2018, n. 33628), la pretesa natura transattiva del titolo in questione si traduce nella prospettazione di una diversa qualificazione giuridica dell’incentivo, coincidendo pertanto con la denuncia dell’errore di diritto già trattata.

In altri termini, il testo dell’accordo riportato a pag. 10 del ricorso erariale riprende profili di qualificazione giuridica dell’atto che sono già stati oggetto di scrutinio dal giudice di merito per addivenire alla statuizione che qui dev’essere confermata.

Anche secondo il motivo è infondato e dev’essere disatteso.

3. Si può quindi passare all’esame dei ricorsi incidentali.

3.1. Il primo è espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale che non si verifica, donde resta assorbito.

3.2. Il secondo ricorso incidentale ha natura autonoma e avversa il capo di sentenza che vede soccombente la parte contribuente per essere state compensate le spese di lite, capo di sentenza denunciato per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero violazione di legge, nello specifico dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e del D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 15, che vi si riferisce per quanto attiene al processo tributario.

In altre parole, il contribuente lamenta che la commissione territoriale non si sia attenuta ai criteri di liquidazione delle spese previsti dalla citata disposizione di legge, che nel testo vigente, dopo la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca o in caso di particolari ragioni da esporsi con esplicita motivazione, mentre nel caso all’esame, la CTR ha fatto riferimento alla particolare complessità della fattispecie trattata, argomento che da solo – non è sufficiente a giustificare la disposta compensazione.

In materia, questa Corte è intervenuta in più occasioni per statuire come la formula di stile che richiama a particolari difficoltà del caso trattato non sia più conforme al disposto normativo che richiede un riferimento a particolari ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione, con un obbligo motivo ai concreti elementi rinvenuti, alla loro eccezionalità rispetto al canone usuale delle consimili (e comparabili) fattispecie, esplicitandosi in argomentazione che ne consenta il sindacato di congruità logica (cfr. Cass. n. 17988/2019 e n. 2623/2019).

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

In definitiva, il ricorso principale è infondato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito nel rigetto del principale, mentre il ricorso incidentale autonomo è fondato e va accolto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; accoglie il ricorso incidentale autonomo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla CTR per il Lazio, cui demanda anche la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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