Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31773 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19820-2017 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRIZZI, 7,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA TELLONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SABATINO BESCA;

– ricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 139/2016 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

07 luglio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 26 maggio 2017 il Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro in sede di giudizio di opposizione all’accertamento tecnico preventivo proposta da R.A. condannava l’INPS al pagamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, dell’indennità di accompagnamento oltre accessori come per legge;

che, a seguito di istanza per correzione di errore materiale proposta dall’INPS, l’adito Tribunale – premesso che nella suddetta sentenza era stata erroneamente indicata come decorrenza del beneficio richiesto la data di presentazione della domanda amministrativa mentre nell’elaborato peritale tale data di decorrenza era individuata nel 1^ giugno 2015 – disponeva la correzione di detto errore nel senso che “…lì dove è indicata la decorrenza del riconoscimento del beneficio richiesto “con decorrenza dalla domanda” perchè si intenda “con decorrenza dal 1^ giugno 2015”;

che per la cassazione di tale decisione nella parte oggetto di correzione propone ricorso la R. affidato ad un unico motivo;

che l’INPS ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il procedimento di correzione promosso dall’INPS al fine di rettificare la data di decorrenza del beneficio dell’indennità di accompagnamento era inammissibile dovendo essere proposto ricorso per cassazione peraltro non più proponibile alla data di presentazione dell’istanza di correzione, 12 gennaio 2017, essendo stata la sentenza pubblicata il 7 luglio 2016 e notificata il 21 luglio 2016 – integrando la correzione richiesta un’attività di interpretazione del “decisum”;

che il motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui il procedimento di correzione di errori materiale è funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione ragione questa per la quale resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Cass. n. 16205 del 27/06/2013; Cass. n. 5950 del 14/03/2007); ed infatti, l’errore materiale non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ma deve concretarsi in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass. n. 19601 del 26/09/2011; Cass. n. 23198 del 03/11/2009; Cass. n. 17977 del 09/09/2005 tra le varie) mentre, nel caso in esame, la correzione richiesta e disposta ha comportato una inammissibile modifica del contenuto della decisione;

che, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla disposta correzione con decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – e conseguente annullamento della correzione e conferma della sentenza nella formulazione anteriore alla correzione;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore della ricorrente con attribuzione all’avv. Sabatino Besca per dichiarato anticipo fattone.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata così come corretta e, decidendo nel merito, annulla la correzione confermando la sentenza nella formulazione anteriore alla correzione; condanna l’INPS alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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