Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31772 del 07/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19565-2017 proposto da:
SOCIETA’ NO.RIA DI A.M. E C. SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, A.M. socio in proprio,
L.M.C., socio in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO;
– ricorrenti –
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, L’ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1201/2011 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,
depositata il 30 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.
GIULIO FERNANDES.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza del 30 gennaio 2017, il Tribunale di Agrigento in sede di rinvio da Cass. n. 620 del 2008 accoglieva l’opposizione proposta dalla NO.RIA DI A.M. E C. s.n.c., A.M. e L.M.C. avverso l’opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 1/0461 del 27 agosto 2001, compensando le spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di merito e condannando l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento alla rifusione delle sole spese relative al giudizio di rinvio, dopo aver affermato in motivazione che le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate come da dispositivo;
che per la cassazione di tale decisione propongono la NO.RIA s.n.c. la A. ed il L.M. affidato ad un unico motivo cui resiste l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è ammissibile alla luce del principio secondo cui “Nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.” (Sez. U, 09 giugno 2016, n. 11844);
che con l’unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonchè nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in quanto il Tribunale di Agrigento, pur avendo accolto l’opposizione proposta, ha, in deroga al principio della soccombenza, senza alcuna motivazione disposto al compensazione delle spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi merito, motivazione necessaria anche nella vigenza del regime anteriore alla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile alla fattispecie in esame in cui il giudizio è stato iniziato nel 2001 evidenziandosi, altresì, la nullità della impugnata sentenza che, in parte motiva, ha affermato che le spese seguivano la soccombenza e, poi, in dispositivo, le ha compensate nei termini sopra indicati;
che il motivo è fondato in quanto ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, pure nel testo applicabile “ratione temporis” prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la scelta di compensare le spese processuali era riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. n. 7763 del 17/05/2012; Cass. SU n. 20598 del 30/07/2008; di recente, Cass. n. 8346 del 04/04/2018);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il ricorso, l’impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito con rinvio al Tribunale di Agrigento in persona di diverso giudice persona fisica che provvederà anche riguardo alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nella parte relativa alla statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito e rinvia al Tribunale di Agrigento in persona di diversa persona fisica, che provvederà anche riguardo alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018