Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31771 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19029-2017 proposto da:

ATOS ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO, 25 B, presso lo studio dell’avvocato

IOLANDA GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANLUCA CIAMPOLINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) SPA

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 27 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto dell’opposizione proposta dalla Atos Worldgrid s.p.a. all’avviso di addebito notificatole il 16 gennaio 2014 con il quale l’INPS aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 385.314,95 a titolo di contribuzione “CUAF”;

che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede, correttamente il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione in quanto l’avviso bonario notificato alla società l’11 gennaio 2010 conteneva la specifica indicazione dell’importo preteso dall’istituto e delle relative causali e, dunque, costituiva un valido atto interruttivo del termine prescrizionale di cinque anni che, alla data dell’opposto avviso, non era ancora decorso;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Atos Italia s.p.a. (già Atos Worldgrid s.p.a.) affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’INPS;

che è stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in Camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943, comma 4, c.c. nonchè omessa motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) evidenziandosi come l’avviso bonario dell’11 gennaio 2010 non fosse idoneo ad interrompere la prescrizione non contenendo l’indicazione di alcuna causale del contributo richiesto (significando il codice richiamato “(OMISSIS)” solo “aziende con dipendenti”) e non coincidendo neppure gli importi in esso indicati con quelli di cui all’opposto avviso di addebito, specificazione della causale ancor più indispensabile non vertendosi in un’ipotesi di omesso pagamento di contributi ma di loro versamento in misura inferiore al dovuto, sicchè non era comprensibile come la Corte di merito avesse potuto affermare che in detto avviso fossero specificati l’importo preteso dall’istituto e le relative causali; con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non avendo il giudice del gravame considerato il secondo avviso bonario datato 31 luglio 2012, concernente i contributi riferiti al mese di giugno 2006, che si erano ormai prescritti anche in considerazione del fatto che nell’avviso del gennaio 2010 non vi era alcun riferimento ai contributi relativi al mese di giugno 2006;

che il primo motivo è inammissibile perchè privo del requisito della specificità non essendo in esso stato trascritto il contenuto dell’avviso bonario dell’11 gennaio 2010 (Cass. 28 settembre 2016, n. 19048 ex multis), trascrizione ancor più indispensabile in considerazione della motivazione dell’impugnata sentenza che, come già detto, lo ha ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione perchè recante tanto l’indicazione delle somme richieste che la relativa causale; peraltro il motivo risulta inammissibile nella parte in cui lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche sotto altro profilo versandosi nell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, come quello in esame) in quanto le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono le medesime (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 10 marzo 2014, n. 5528). Ed infatti, la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (Cass. 24 novembre 2010, n. 23821; Cass. 07 gennaio 2004, n. 58; più di recente: Cass. n. 10899 del 7 maggio 2018), ed entrambi i giudici, nel caso in esame, avevano ritenuto l’avviso dell’11 gennaio 2010 valido atto interruttivo della prescrizione;

che anche il secondo motivo è inammissibile perchè, al pari del primo, privo del requisito della specificità non essendo stato trascritto il contenuto nè dell’avviso bonario del gennaio 2010 che di quello del luglio 2012 ed avendo la Corte territoriale evidentemente ritenuto che l’avviso del gennaio 2010 avesse interrotto la prescrizione anche con riguardo ai contributi relativi al giugno 2006 avuto riguardo alla circostanza che, in motivazione, l’impugnata sentenza, nel riportare i motivi di appello, considera il secondo avviso sicchè non può neppure essere prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non presentando il motivo i requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU 7 aprile 2014, n. 8053) finendo con il censurare una errata valutazione del materiale probatorio;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17 (L. di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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