Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31771 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 05/12/2019), n.31771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3673/2015 R.G. proposto da:

Idroteam s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.,

rappresentata e difesa dal prof. Avv. Augusto Fantozzi e dall’Avv.

Lucia Montecamozzo, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia

n. 66, presso lo studio Fantozzi & Associati;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 3399/2014, depositata il 24 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 giugno 2019

dal Cons. Salvatore Leuzzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Federico Sorrentino, che ha concluso per la declaratoria di

estinzione;

uditi, altresì, per la ricorrente l’Avv. Roberto Esposito per delega

dell’Avv. Lucia Montecamozzo;

udita l’Avv. Anna Collabolletta per l’Agenzia delle Entrate.

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello erariale avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva dichiarato l’illegittimità di un avviso di accertamento per recupero IVA, relativamente all’anno 2008, nei confronti dell’odierna ricorrente, per omessa fatturazione di operazioni imponibili. Segnatamente l’atto impositivo afferiva la mancata fatturazione del compenso, trattenuto dalla società in considerazione dell’attività svolta quale centrale di acquisti, pari al 13% degli sconti/premi praticati.

2. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. Successivamente la Idroteam s.p.a. in liquidazione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., deducendo di aver aderito alla definizione agevolata dei ruoli ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, e documentando l’effettuazione dei versamenti comunicati da Equitalia Servizi di Riscossione.

Diritto

1. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo;

2. Le spese processuali possono essere compensate interamente tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Cass. n. 10198 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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