Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31770 del 07/12/2018
Cassazione civile sez. lav., 07/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10272-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 113/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 16/04/2013 R.G.N. 247/2011.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza depositata il 13.4.2013, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, accogliendo il gravame interposto da L.M., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Nuoro resa in data 17.11.2011, ha dichiarato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancora in atto, con decorrenza dal 7.2.2006 ed ha condannato la società a corrispondere alla lavoratrice l’indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione percepita; che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
che la L. ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste.
Diritto
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia del verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da L.M. e dal procuratore speciale della società, C.M.R., in data 28.10.2015, in cui le parti espressamente rinunziano, altresì, ad azionare reciprocamente ogni rivendicazione ricollegabile ad ulteriori rapporti tra le stesse intercorsi;
che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine ai fatti per cui è causa, deve ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo;
che va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018