Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3177 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29946-2018 proposto da:

DIELLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO FRANCESCO

MARIA CIVITELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2013/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 3 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla DIELLE s.r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, ai fini IRAP, in relazione all’anno d’imposta 2010, veniva contestato un maggior valore della produzione netta della società. Per ciò che ancora rileva in questa sede, riteneva la CTR che i lavoratori formalmente assunti dalle cooperative cui la contribuente appaltava taluni servizi fossero in realtà dipendenti della società, sicchè i relativi costi, attenendo al personale, non potevano essere detratti dal valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Osservava, in particolare, il giudice di appello che la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva respinto le domande proposte dai soci-dipendenti delle cooperative volte ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società, essendo stata emessa tra parti diverse, non poteva vincolare il giudice tributario ex art. 2909 c.c..

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 3 ottobre 2018, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la CTR considerato che l’accertamento contenuto nella sentenza del giudice del lavoro era stato invocato dalla contribuente non per far valere il giudicato esterno, che rileva solo tra le medesime parti che hanno partecipato al giudizio, bensì l’efficacia riflessa del giudicato.

Con il secondo motivo si denuncia, sotto altro profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la CTR spiegato le ragioni per le quali l’esistenza di un rapporto di appalto tra la società e le cooperative, accertato in via definitiva dal giudice del lavoro, non potesse spiegare efficacia probatoria nel giudizio tributario.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Giova premettere che la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 c.c., può avere comunque l’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n. 4241 del 2013).

Nel caso di specie, la società contribuente ha prodotto in giudizio la sentenza del Tribunale di Milano – sezione lavoro n. 1589/2016, passata in giudicato, che aveva respinto le domande proposte dai soci-dipendenti delle cooperative volte ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società contribuente, rapporto definitivamente escluso dal giudice del lavoro.

Orbene, la CTR non ha in alcun modo preso in considerazione l’efficacia probatoria riflessa della menzionata sentenza, omettendo di valutarne liberamente il contenuto, limitandosi a rilevare che la decisione non faceva stato nel giudizio tributario e valorizzando, in via del tutto autonoma, altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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