Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3177 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. I, 11/02/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F. (c.f. (OMISSIS)), R.A.

(c.f. (OMISSIS)), RU.AD. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualita’ di eredi di r.a.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso

l’avvocato VISONE LODOVICO, rappresentati e difesi dagli avvocati

CIOFFI DOMENICO, TOZZI SILVANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MONTESARCHIO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAPOLEONE III N.

89, presso l’avvocato PAPANTI PELLETIER ILARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SUPINO LUIGI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2 004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DOMENICO CIOFFI che ha chiesto il

rigetto della questione relativa alla procura e l’accoglimento del

ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato LUIGI SUPINO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’insussistenza della questione

preliminare relativa alla procura e per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 31.10.1988 R.F., Ru.

A., R.A. ed r.a., i primi tre quali proprietari ed il quarto quale usufruttuario del terreno sito in contrada (OMISSIS), di are 35,60 e distinto in catasto alla Partita (OMISSIS), esponevano che detto terreno era stato occupato, a seguito del relativo decreto del 29.3.1984, dal Comune di Montesarchio il quale aveva proceduto alla realizzazione di una scuola comunale ed all’ampliamento della strada comunale e che in conseguenza del successivo esproprio il Comune con atto del 5.12.1986 aveva determinato la relativa indennita’ in L. 29.060.000 da loro non accettata.

Convenivano pertanto il suddetto Comune avanti al Tribunale di Benevento, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 284.800.000, pari al valore di mercato dell’area espropriata, di L. 10.000.000 a “titolo di indennita’, di occupazione a di L. 6.000.000 per la perdita delle colture, oltre interessi, e rivalutazione.

Alla prima udienza gli attori modificavano la originaria domanda, chiedendo la condanna dei Comune al pagamento delle suddette somme a titolo di risarcimento danni per l’illegittimita’ della intera procedura amministrativa in conseguenza della mancata realizzazione della scuola materna nei termini previsti dalla delibera consiliare del 10.10.1983 e della mancata emissione nei termini del decreto di esproprio.

Si costituiva il Comune che chiedeva il rigetto della domanda.

Dopo l’espletamento della C.T.U. il Tribunale con sentenza del 3.6.2003 rigettava la domanda di risarcimento,- ritenendo legittima la procedura espropriativi e dichiarava la propria incompetenza in ordine alla richiesta indennita’ di occupazione legittima.

Proponevano impugnazione i R. ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva il Comune chiedendone il rigetto, la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 18 – 26.2.2004 respingeva il gravame, condannando gli appellanti alle ulteriori spesa dal grado.

Confermava in primo luogo la Corte d’Appello la legittimita’ della proroga dei termini di occupazione discosta in data 1.6.1983 e, conseguentemente, del decreto di esproprio emesso il 6.2.1991; non essendo stata detta proroga consentita dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 impugnata avanti al giudice amministrativo.

Relativamente alla superficie di mq. 300, occupata dall’ampliamento della strada (OMISSIS) e da una piazzola in cemento e per la quale il Tribunale aveva ritenuto che trattavasi di opere costituenti parti integranti dell’edificio scolastico in quanto al servizio della scuola, la Corte di merito dichiarava l’inammissibilita’ della relativa censura per mancata specificita’ della stessa rispetto a detta argomentazione.

Quanto alla richiesta di retrocessione di mq. 248. dopo aver osservato che essa e’ incompatibile con la domanda di risarcimento, postulando questa l’illegittimita’ della procedura e presupponendo invece la domanda di retrocessione, avanzata peraltro solo in sede di precisazione delle conclusioni, una procedura validamente eseguita, rilevava che in ogni caso essa richiede una manifestazione di volonta’ della P.A, volta a non utilizzare il bene per lo scopo previsto dalla procedura espropriativa mentre nel caso in esame la Delib. 27.5.1987 con cui il bene era stato concesso in comodato a tale Z.R., esprimeva solo la volonta’ dell’ente di differire il completamento del progetto.

Per quanto riguarda infine la censura relativa alla mancata conversione della domanda di risarcimento in quella di opposizione alla stima, osservava la Corte d’Appello che cale conversione era impedita sia dalle conclusioni di primo grado con cui era stato richiesto unicamente il risarcimento del danno conseguente alla illegittimita’ del procedimento espropriativo e sia dalla diversita’ del “petitum” e della “causa petendi” riscontrabile fra la domanda risarcitoria e quella indennitaria di opposizione alla stima.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione R. F., R.A. ed Ru.Ad., anche quali unici eredi di r.a., nel frattempo deceduto, che deducono tre motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Montesarchio che eccepisce pregiudizialmente la inammissibilita’ del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal Comune in ragione della mancata trascrizione della procura nella corsia notificata e della mancanza di data nello stesso originale nonche’ della discrepanza fra l’infestazione dell’originale che fa riferimento ad una procura a margine e la copia notificata in cui risulta l’indicazione circa l’esistenza di “un mandato…sull’originale”.

L’eccezione e’ infondata.

In linea di principio si osserva in primo luogo che per la validita’ della procura non si richiede che essa sia trascritta anche nella copia notificata alla controparte,- essendo sufficiente la sua apposizione sull’originale.

Nei caso in esame la procura e’ stata chiaramente espressa a margine dell’originale dei ricorso con l’indicazione dei difensori, conformemente a quanto indicato nell’intestazione del ricorso medesimo ed a nulla rileva pertanto la sua mancata trascrizione sulla copia notificata ovvero, come e’ avvenuto, la trascrizione di una dicitura diversa.

Il problema si pone invece per la mancata apposizione della data in calce alla procura in quanto nel ricorso per Cassazione si richiede la sua anteriorita’ rispetto alla proposizione del ricorso e la posteriorita’ rispetto alla sentenza che si impugna (Cass. 11513/07).

Al riguardo la giurisprudenza ha piu’ volte affermato che un tale vizio puo’ essere sanato allorche’ la prova dell’anteriorita’ della procura sia desumibile dal richiamo (alla procura) contenuto nell’intestazione del ricorso, sia nell’originale che nella copia notificata (Sez. Un. 1876/86; Cass. 12634/95) ovvero qualora dalla relata di notifica risulti l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica medesima sia stata richiesta dal difensore del ricorrente (Cass. 4230/89).

Nella fattispecie ricorrono entrambe le “ipotesi, risultando il richiamo alla procura dalla intestazione sia dell’originale che della copia ed avendo l’ufficiale giudiziario dato atto implicitamente nella copia notificata della presenza della procura nell’originale attraverso l’indicazione dei difensori.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1855, art. 13 nonche’ difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello abbia ritenuto infondate le argomentazioni poste a sostegno del denunciato vizio di illegittimita’ del provvedimento n. 525 dell’1.6.1958 di proroga della dichiarazione di p.u. pur in assenza, in detto provvedimento, di un’adeguata motivazione e, conseguentemente, della tardivita’ del successivo decreto di esproprio sul semplice rilievo dell’assenza di un giudicato amministrativo in ordine alla pretesa illegittimita’ del provvedimento.

La censura e’ infondata, anche se per ragioni diverse da quelle esposte dalla Corte d’Appello la quale,- nel rigettare il gravame con cui era stata sostenuta l’illegittimita’ del provvedimento di proroga del termine per l’ultimazione della procedura espropriativa, ha rilevato la mancanza di un giudicate amministrativo.

Non ha considerato infatti la Corte d’Appello, ne’ mostrano i ricorrenti di tener presente, il principio piu’ volte affermato da questa Corre, secondo cui i termini previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 entro i quali devono cominciare e compiersi i lavori e le espropriazioni, non hanno uguale rilievo ai fini dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilita’ in quanto l’inosservanza del termine per il compimento della procedura espropriativa non ne determina la decadenza, con conseguente illegittimita’ del decreto di esproprio emesso dopo la sua scadenza, qualora sia ancora pendente il termine finale per il completamento delle opere e che in ogni caso, qualora sia scaduto anche tale termine e la dichiarazione di pubblica utilita’ divenga inefficace, ben potrebbe il giudice ordinario disapplicare il decreto di esproprio senza necessita’ di un giudicato amministrativo.

Nel caso in esame, come risulta dallo stesso ricorso, il provvedimento di proroga, di cui viene dedotta l’illegittimita’ per mancanza di una sua motivazione e conseguentemente la tardivita’ del decreto di esproprio, riguarda unicamente il termine di ultimazione della procedura espropriativa. E’ evidente pertanto che l’eventuale illegittimita’ di detto provvedimento di proroga e la conseguente scadenza del termine originariamente previsto per l’ultimazione della procedura espropriativi non comporterebbero in ogni caso la inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita’ in quanto non era ancora decorso, prima dell’emissione del decreto di esproprio, il termine finale di completamento dei lavori il quale assolve alla finalita’ di assicurare alla collettivita’ la realizzazione dell’opera dichiarata di pubblica utilita’ anche se la procedura ablatoria non risulti completata (per tutte Cass. 16907/03).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 2353 del 1865, art. 13 nonche’ contraddittorieta’ della motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello abbia rigettato, sul rilievo della mancanza di una specifica contestazione,- la censura relativa alla accertata occupazione senza titolo di una maggiore superficie di mq. 300 rispetto a quella prevista per la realizzazione dell’opera di pubblica utilita’, senza considerare che sin dall’atto introduttivo era stato evidenziato che il Comune aveva senza titolo occupato e sfruttare una maggiore consistenza di mq. 300 per motivi diversi da quelli attinenti alla realizzazione di una scuola in quanto destinati all’ampliamento della strada. Deducono inoltre che erroneamente la Corte d’Appello ha sostenuto la novita’ del motivo riguardante l’illegittima utilizzazione di tale superficie.

La censura e’ inammissibile.

La Corte d’Appello, nel rispondere alla stessa doglianza riproposta poi in questa sede con il presente motivo di ricorso, ha rilevato che il Tribunale, relativamente alla superficie di mq. 300 che sarebbe stata destinata ad avviso dei ricorrenti ad uno scopo diverso rispetto a quello previsto (ad ampliamento della strada e ad una piazzola in cemento anziche’ alla realizzazione della scuola), aveva rilevato che trattavasi di opere costituenti parti integranti dell’edificio scolastico in quanto infrastrutture al servizio della scuola e che la censura non coglieva nel segno per mancanza di specificita’.

Analogo rilievo merita il motivo di ricorso in esame, essendo costituito da una mera ripetizione di quello preposto in appello senza alcun riferimento, ancora una volta alle ragioni della decisione impugnata. Inoltre erroneamente si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe rilevato la novita’ di detta questione, non risultando una tale affermazione nella sentenza impugnata, la cui argomentazione, ha anzi necessariamente presupposto la rituale introduzione in giudizio del problema relativo alla residua superficie in esame.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 555 del 1971, artt. 19 e 20 in relazione alla L. n. 2359 del 1865, artt 39 e 40 nonche’ difetto di motivazione. Deducono che la Corre d’Appello non ha accolto la richiesta di conversione della domanda di risarcimento in quella di opposizione alla stima nonostante tale domanda fosse stata proposta sin dall’atto introduttivo e malgrado essa, secondo la giurisprudenza di legittimita’, sia consentita in caso di sopravvenienza nel corso del giudizio del decreto di esproprio.

La censura e’ infondata.

La differenza ontologica fra l’azione di risarcimento del danno e l’azione volta alla determinazione dell’indennita’ di esproprio preclude di regola che si possa richiedere alla Corte d’Appello in unico grado la determinazione della indennita’ une volta che sia stata preposta la impugnazione avverso la sentenza di primo grado riguardante la domanda di risarcimento del danno.

Eccezionalmente ragioni di economia processuale consentono una tale conversione nell’ambito di un procedimento avviato con la richiesta di risarcimento qualora nelle more del giudizio siano sopraggiunte l’emissione e la tempestiva notifica del decreto di esproprio.

Un tale particolare profilo non e’ pero’ configurabile nel caso in esame, risalendo il decreto di esproprio, di cui si e’ riaffermata la tempestivita’, al 6.2.1991 ed avendo i ricorrenti per tutto il giudizio di primo grado, definito con sentenza del 3.6.2003, fino alla precisazione delle conclusioni. insistito nella richiesta di risarcimento.

Ne’ rileva che originariamente i ricorrenti avessero proposto opposizione alla stima con la richiesta di determinazione dell’indennita’ di esproprio, essendo stata tale domanda sostituita alla prima udienza con quella di risarcimento sulla quale hanno poi insistito, ripetasi, per tutto il giudizio di primo grado e con lo stesso atto di appello, oltre che con il primo motivo del ricorso in esame.

Il ricorso va pertanto ricettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento della spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per onorario ed in Euro 200,00 per spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA