Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3177 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3177 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DI GERONIMO PAOLO

ORDINANZA
sal ricorso 22893-2012 proposto da:
SOCIETA’ IMMOBILIARE PORTO CERVO SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio
dell’avvocato SANDRO LATTANZI, che lo rappresenta e

difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

2017
2867

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA

DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 09/02/2018

- contro:ricorrente incídentade –

contro
SOCIETA’ IMMOBILIARE PORTO CERVO SRL, elertiv – amente
domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studeo
dell’avvocato SANDRO LATIANZT, che io rappresenta e
difende;

sul ricorso 1’i, 194-2013 proposto ds:
IMMOBILIARE PORTO CERVO SRL, elamenrei doTiciliaio
presso

in ROMA PIAZZA SS. APOSTOLI 66,

dell’avvocato MAURIZIO LEO, rappresentato
dall’avvocato ALESSANDRO TARDIOEA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in perdna del Diretto te pro
tempore, elettivamente domiclflaro lo ROMA
1 2, presso l’AVVOCATiURA GENERI\LE REnLO

PORTOGHESI

STATO, che Io rappresenta e

au ,,)erso

sentenza

i,

24/04/2012
depos:,rata

e

Sid

r

avverso
12/12/2012

controricorrente

la

sentenia
de’.1a

sie r , “3 i

n.

CORP. 2511

2EO

‘li

MILANO;
udita la relaliene della ausa eroI rd
considlio del 22/11/2017 dal Censidl’s
DI GERONIMO.

di

controrícorrente all’incidentale

Rilevato che:
1. la Società Immobiliare Porto Cervo s.r.l. impugnava l’avviso di
liquidazione ed irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle
Entrate in relazione al contratto di acquisto di un immobile ceduto
dalla società di diritto panamense Lande! Development SA;
l’avviso si fondava sul presupposto che la contribuente non poteva
beneficiare dell’aliquota agevolata prevista dall’art.1 della tariffa,

trasferimenti esenti da IVA ai sensi dell’art.10, comma 1, n.8 bis
D.P.R. n.633/72, in quanto il cedente non era soggetto passivo ai
fini IVA;
2. il ricorso della contribuente veniva rigettato in primo grado; nel
corso del giudizio di appello, la ricorrente depositava copia della
“domanda di variazione dati” presentata dalla Landel Developmente
SA, ritenendo che il suddetto documento, antecedente rispetto alla
compravendita, dimostrasse la soggettività IVA della società
cedente e, quindi, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’agevolazione; la CTR, con sentenza n.47/2012, pur dando atto
nelle premesse del deposito documentale da parte dell’appellante,
rigettava l’appello senza motivare espressamente in ordine alla
rilevanza della “domanda di variazione dati” che, secondo
l’appellante, avrebbe consentito di desumere la soggettività passiva
ai fini IVA della società di diritto panamense;
3. avverso la sentenza n.47 del 2012, la contribuente ha proposto
ricorso per cassazione (n.22893/12 R.G.) affidato ad un motivo, cui
ha fatto seguito il deposito di memoria illustrativa; l’Agenzia delle
Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato;
4. al contempo, la contribuente proponeva ricorso per revocazione
avverso la sentenza d’appello, rigettato dalla CTR con la sentenza
n.171/2012; quest’ultima pronuncia veniva a sua volta impugnata
con ricorso per cassazione (n.15194/13 RG) affidato a tre motivi;
resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso;

i

parte I, allegata al D.P.R. n.131 del 1986, in relazione ai

5. i ricorsi venivano riuniti in applicazione del consolidato
orientamento di questa Corte, secondo cui i ricorsi per cassazione,
contro la decisione di appello e contro quella che decide
l’impugnazione per revocazione avverso la prima, vanno riuniti in
caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante
si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti,
atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica

determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di
appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che
deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Sez.5, n.16435
del 2016, Rv.640658-01).

Considerato che:
1. preliminarmente va accolta l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per revocazione, sollevata dalla controricorrente; per
consolidata giurisprudenza, l’errore di fatto, che legittima
l’impugnazione per revocazione consiste in una falsa percezione
della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente
rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di
un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai
documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo
positivamente accertato in essi. L’errore deve, pertanto, apparire di
assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza
che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di
indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un
preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali,
vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio,
denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art.
360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez.3, n.3652 del 20/2/2006,
Rv.588965; da ultimo, Cass., Sez.6, ord. n.20635 del 31/8/2017,
Rv.645048);

2

l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare

1.2. nel caso di specie, il documento che, secondo la ricorrente,
non sarebbe stato esaminato dalla CTR, non integra affatto un dato
di fatto richiedente una mera constatazione da parte del giudice,
essendo un elemento probatorio suscettibile di contrapposto
apprezzamento, sicchè la sua omessa valutazione può al più
costituire motivo di ricorso ex art.360 n.5, cod.proc.civ., ma non
certamente dar luogo alla revocazione della sentenza per errore di

2. i restanti motivi sollevati con il ricorso avverso la sentenza
della CTR che ha rigettato la richiesta di revocazione risultano
assorbiti

per

effetto

dell’accoglimento

dell’eccezione

di

inammissibilità;
3. con l’unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza
della CTR n.47/2012, si deduce il vizio di motivazione, ex art.360
n.5 cod.proc.pen., derivante dall’omessa valutazione della
“domanda di variazione dati” presentata dalla Landel Developmente
SA, atto che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe la titolarità di
partita IVA da parte della società cedente e, quindi, smentirebbe il
presupposto sul quale si fonda l’avviso di liquidazione;
3.1. il motivo è infondato. Occorre premettere che nel caso di
specie è applicabile il testo dell’art.360 n.5 cod.proc.civ. previgente
alla modifica del 2012, in quanto la sentenza impugnata è stata
emessa in data 24 aprile 2012; in relazione all’art.360 n.5,
cod.proc.civ. nel testo in vigore ratione temporis, la giurisprudenza
ha affermato concordemente che, fermo il divieto di un riesame nel
merito delle questioni oggetto del giudizio di appello, il vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deve essere
dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso – in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali
l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la
decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali
fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi
3

fatto;

configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo
come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. (costitutivo,
modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario
(dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza
principale) (Cass. Sez.V, n.16655 del 29/07/2011, Rv. 619467);
quanto detto comporta che, ai fini del sindacato di legittimità, in
relazione alla censura di omesso esame di documenti dedotta dal

che si afferma non esaminata e la soluzione data alla controversia
dalla sentenza impugnata sussista un rapporto di causalità logico giuridica tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che
detta documentazione possa comportare, se esaminata, una
decisione diversa (Cass.Sez.III, n.4009 del 20/3/2001, Rv.
544949);
con specifico riguardo alla doglianza concernente il mancato
esame di un documento, si è recentemente ribadito che il vizio può
essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui sussista
l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia
e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la
prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di
certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze
istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di
merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di
fondamento (Cass., Sez.VI, ord.n.19150 del 28/09/2016,
Rv.641115); sul punto, infine, va richiamato il principio di valenza
generale affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’omesso esame
di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Sez.U., n.8053 del 7/4/2014, Rv.629831);
3.2. il documento, di cui il ricorrente lamenta l’omessa
valutazione da parte della CTR, è privo del requisito della decisività
4

ricorrente per cassazione, è necessario che tra la documentazione

ai fini del giudizio, trattandosi di una mera domanda di variazione,
il cui esito non è stato in alcun modo dimostrato e che, peraltro,
risale al 1998; è pur vero che nella domanda si indica un numero di
partita IVA, il che potrebbe sottintendere 41 fatto che la società di
diritto panamense, all’epoca di presentazione della richiesta, fosse
un soggetto passivo IVA. Tuttavia, la mera compilazione di un
prestampato non può di per sé integrare una prova documentale

rispetto a quella di svolgimento dei fatti oggetto di giudizio;
3.3. sulla base del suddetto documento, pertanto, la CTR non
avrebbe in alcun modo potuto stabilire se effettivamente alla
società di diritto panamense fosse stata o meno riconosciuta
soggettività passiva ai fini IVA, con attribuzione del relativo numero
di partita; tanto meno è dato conoscere se la società, ottenuta la
partita IVA, l’ha mantenuta fino all’epoca di stipula della
compravendita oggetto dell’accertamento (21/10/2005); in
definitiva, l’omessa valutazione attribuita alla CTR concerne un
documento dal contenuto generico e sicuramente privo del
carattere della decisività;
4. il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del
ricorso incidentale condizionato;
5. le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti
per il raddoppio del contributo unificato – ex art.13, comma 1
quater, d.P.R. 115/2002 – in relazione al solo ricorso n.15194/13
RG, la cui notifica è avvenuta in data successiva al 30.1.2013;
PQM
La Corte, rigetta i ricorsi principali riuniti e dichiara assorbito il
ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in €6.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
5

decisiva, soprattutto ove risale ad epoca notevolmente antecedente

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso n.15194/13 RG, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, 22/11/2017
Il Presidente

(Ca illa Di Iasi)

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