Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3177 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2299-2014 proposto da:

BELRON ITALIA (già CARGLASS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio degli avvocati GIANLUCA

CATTANI, ANNARITA AMMIRATI (STUDIO LEGALE DELFINO E ASSOCIATI,

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP), che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAVERNIERO 14, presso lo studio dell’avvocato CECILIA MASALA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MASALA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 15/07/2013 R.G.N. 48/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato COLELLI FRANCESCA per delega Avvocato AMMIRATI ANNA

RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

o in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 15 luglio 2013, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 24 marzo 2011 a N.M. dalla Belron Italia Spa (già Carglass), con le conseguenti statuizioni reintegratorie e risarcitorie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

La Corte territoriale ha esaminato i due episodi posti a fondamento del recesso datoriale: quanto all’addebitata sostituzione di un parabrezza, al di fuori dell’orario di lavoro e della struttura aziendale, ha ritenuto non provato che il N. avesse utilizzato strumenti dell’azienda e che avesse percepito un compenso per l’attività svolta; in merito all’altra contestazione la Corte, pur ritenendo accertato che il dipendente avesse stazionato al bar durante l’orario di lavoro, ha ritenuto che tale condotta non fosse meritevole della massima sanzione espulsiva, considerando altresì che non rientrava tra i doveri di lealtà quello di denunciare all’azienda un compagno di lavoro circa condotte per le quali non risultava nemmeno provato che fosse a conoscenza della loro illiceità.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società, con un unico articolato motivo. Il N. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4.- Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2106 c.c. e degli artt. 225 e 229 del CCNL Terziario nonchè omessa decisione circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; si sostiene che la rilettura dei fatti operata dalla Corte di Appello, con conclusioni diametralmente opposte a quelle cui era pervenuto il giudice di primo grado, risulterebbe inficiata da gravi vizi.

La censura è inammissibile perchè innanzitutto contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge nonchè di vizi di motivazione senza adeguata specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf., da ultimo, Cass. n. 14317 del 2016).

Inoltre con la doglianza si tende nella sostanza ad una inammissibile rivalutazione del giudizio affidato al sovrano apprezzamento del giudice di merito, travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014.

5.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 13 gennaio 2014 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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