Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3177 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6917/2016 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IL MESSAGGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO SPAGNOLO;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 10513/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2015,R.G.N. 1614/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/11/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale e assorbito il resto;

udito l’Avvocato MARCO PETROCELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso al Tribunale di Roma P.P. conveniva in giudizio la società Il Messaggero S.p.A. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro giornalistico subordinato dal 15/9/2001, con conseguente diritto al trattamento economico e normativo previsto dal c.n.l.g. per il collaboratore fisso, e l’annullamento del licenziamento intimato in data 3/6/2005, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno.

1.2. Il Tribunale respingeva la domanda.

1.3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 624/2012, in parziale riforma della statuizione di primo grado dichiarava il diritto della P. al trattamento economico ai sensi dell’art. 2126 c.c., da stabilirsi nella misura e secondo i parametri di cui all’art. 2 del c.n.l.g.; respingeva le ulteriori domande; quindi, con sentenza definitiva n. 10513/2014, condannava la società a pagare in favore dell’appellante le differenze retributive quantificate in Euro 37.028,14.

1.4. La Corte territoriale riteneva che l’istruttoria svolta avesse dimostrato la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione essendo, in particolare, emerso che la P. si fosse occupata esclusivamente di cronaca giudiziaria redigendo i relativi pezzi e recandosi in Tribunale per seguire i processi ed acquisire notizie, avesse osservato le direttive del vice capo redattore, fosse tenuta a rispettare i tempi fissati per la consegna dei pezzi, fosse con continuità occupata nello svolgimento dell’attività indicata e non occasionalmente, fosse costantemente a disposizione dell’organizzazione aziendale, il tutto con inserimento sistematico nella stessa.

Riteneva, poi, che la circostanza che la P. fosse iscritta solo nell’elenco dei pubblicisti dal 2004, ma non in quello dei giornalisti professionisti, non consentisse la valida costituzione di un rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico e, conseguentemente, impedisse l’accoglimento delle ulteriori domande (reintegratoria e risarcitoria).

2. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre P.P., affidandosi a quattro motivi.

3. Il Messaggero S.p.A. resiste con controricorso e formula altresì ricorso incidentale cui la P. resiste con controricorso.

4. La ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 1963, artt. 1e 45, degli artt. 1, 2, 5 e 36 c.n.l.g. (D.P.R. n. 153 del 1961) e dell’art. 2126 cod. civ.: sostiene l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria, ai fini dell’inquadramento come collaboratore fisso, l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126,2114 e 2115 c.c., L. n. 153 del 1969, art. 12: lamenta l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto insussistente un danno da mancata contribuzione in conseguenza del mancato riconoscimento di un valido rapporto di lavoro giornalistico.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza per assenza della motivazione prescritta dall’art. 132 c.p.c., n. 4, non avendo la Corte territoriale argomentato il proprio convincimento circa il criterio adottato per la determinazione dell’equa retribuzione.

1.4. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2126 c.c., dell’art. 36Cost., dell’art. 2 del c.n.l.g. (D.P.R. n. 153 del 1961), non avendo la Corte territoriale valutato, nello stabilire l’equa retribuzione spettante alla P., il numero delle collaborazioni, l’impegno di frequenza e l’importanza delle materie dalla stessa trattate.

2. Con il ricorso incidentale la società denuncia la violazione dell’art. 2094 c.c., e dell’art. 2222 c.c., anche con riferimento all’art. 2 del c.c.n.l. e del D.P.R. n. 153 del 1961: lamenta un’erronea valutazione del materiale probatorio da parte della Corte territoriale e sostiene che le risultanze di causa deponessero per la sussistenza di una collaborazione autonoma.

3.1. Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del ricorso incidentale.

3.2. Tale ricorso è infondato.

La denunciata violazione di legge postula l’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni; in difetto, questa Suprema Corte non può adempiere il proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (v. Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659).

Ed allora il motivo che pretenda di desumere tale violazione dall’erronea valutazione del materiale probatorio è già in contrasto con le suddette indicazioni.

Peraltro, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto medesimo. Costituisce, invece, apprezzamento di fatto (che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità: v., ex aliis, Cass. 27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160) l’accertare se nel caso concreto ricorrano o meno i caratteri rivelatori d’un tipo o dell’altro.

Per il resto le doglianze della società, pur a fronte di una denunciata violazione di legge, nella sostanza si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, censura non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012.

4.1. E’ infondato il primo motivo di ricorso principale.

La questione sottoposta al Collegio è se, ai fini del valido riconoscimento di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato quale collaboratore fisso, sia necessaria, come per il redattore ordinario, l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti oppure sia sufficiente la sola iscrizione in quello dei pubblicisti.

Preliminare è una disamina del quadro normativo di riferimento.

La L. n. 69 del 1963, art. 1, (Ordinamento della professione di giornalista), intitolato “Ordine dei giornalisti”, prevede che: “E’ istituito l’Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”.

La medesima legge, all’art. 26 (Albe, prevede che: “Presso ogni Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l’albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L’albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell’albo di Roma”.

Il successivo art. 45 (Esercizio della professionè), nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 168 del 2016, ed applicabile ratione temporis nel caso di specie, dispone: “Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 c.p., ove il fatto non costituisca un reato più grave”.

Un primo dato che si trae dalle indicate disposizioni è che:

a) il “giornalista professionista” è definito dai requisiti della continuità e dell’esclusività della prestazione (in contrapposizione alla più sporadica attività non esclusiva del “giornalista pubblicista”);

b) per lo svolgimento di tale attività “professionale” è necessaria l’iscrizione nell’elenco, appunto, dei professionisti.

La ratio della previsione di un separato elenco per i pubblicisti è nella loro diversità di ruolo rispetto a quello dei giornalisti professionisti: i primi, a differenza dei secondi, svolgono attività giornalistica non come professione, cioè senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status (v. Cass. 12 novembre 2007, n. 23472).

In tale quadro si inseriscono le disposizioni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico (nella specie, del contratto 1 Marzo 2001 – 28 Febbraio 2005), che all’art. 2 prevede: “Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purchè sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio” e all’art. 36, ultimo capoverso della nota a verbale, prevede che: “Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art. 2, e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente”.

Per espressa previsione del c.n.l.g. i collaboratori fissi sono, dunque, anch’essi “giornalisti” ove prestino attività lavorativa con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio e svolgano tale attività con carattere di professionalità e cioè in modo esclusivo.

La differenza tra collaboratore fisso e redattore è stata delineata in Cass. 21 ottobre 2015, n. 21424 nei seguenti termini: “Nel lavoro giornalistico subordinato è stato pure posto in rilievo il carattere collettivo dell’opera redazionale, stante la peculiarità dell’orario di lavoro e dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie (Cass. 9 giugno 1998 n. 5693), con la puntualizzazione che la figura professionale del redattore, implica pur essa il particolare inserimento della prestazione lavorativa nell’organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli articoli, la collaborazione all’impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse (vedi in motivazione, Cass. 21 ottobre 2000 n. 13945, cui acide Cass. 6 maggio 2015 n. 9119), che si realizza nella quotidianità dell’impegno lavorativo, a differenza di quella che connota l’attività del collaboratore fisso di cui all’art. 2 c.n.l.g. che richiede solo la continuità della prestazione (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3037)”.

Dunque, alla stregua di detta giurisprudenza il know how richiesto per fare il redattore o il collaboratore fisso “giornalista” professionista è lo stesso: evidentemente esso non cambia sol per l’esistenza o meno d’un vincolo di presenza quotidiana.

In altre parole, quanto alla professionalità non vi sono differenze qualitative tra redattore e collaboratore fisso ove quest’ultimo svolga l’attività giornalistica con le caratteristiche della continuità ed esclusività (v. L. n. 69 del 1963, art. 1).

Diverso è il ruolo del pubblicista, che è un giornalista non professionale (per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti non è necessario alcun esame, ma solo l’avvenuta pubblicazione di taluni articoli su testate giornalistiche; inoltre, i pubblicisti hanno la possibilità di avere diversi impieghi in più campi).

Del pari diverso è il know how richiesto per fare il pubblicista (che non deve nè provvedere alla compilazione quotidiana del giornale nè essere responsabile d’un dato servizio).

In buona sostanza, quella del pubblicista è una figura che può ad esempio – coincidere con quella di un medico, di un avvocato, di un architetto o semplicemente di una persona appassionata di uno specifico argomento (sport, viaggi, hobby etc.) che collabori con testate giornalistiche mettendo a disposizione le proprie competenze specifiche per scrivere e divulgare informazioni inerenti alla propria materia di interesse.

Il giornalista professionista, invece, lavora stabilmente per una testata giornalistica e per tale ruolo deve avere la padronanza tecnica della professione in tutti i suoi aspetti.

E’ tale anche il ruolo del collaboratore fisso che assicuri un contributo professionale ed una continuità ed esclusività di rapporto che lo rendano organizzabile in modo strutturale dalla direzione della testata, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della “prestazione continuativa”, della “responsabilità di un servizio” e del “vincolo di dipendenza” (v. Cass. 9 marzo 2004, n. 4797).

Ed allora, se la ratio dell’obbligo di iscrizione ad un determinato albo professionale (come, ad esempio, avvocati, ingegneri, dottori commercialisti, medici e, appunto, giornalisti) è quella di garantire uno standard qualitativo di professionalità e se la differenza tra redattore e collaboratore fisso (anch’egli giornalista, se svolge tale attività professionale con le caratteristiche sopra evidenziate) consiste – invece – in un dato meramente quantitativo (la quotidianità o meno della prestazione), tale differenza non può di per sè esonerare dal controllo di qualità insito nell’obbligo di iscrizione non solo nello stesso albo, ma anche nel medesimo elenco.

Per questa ragione devono valere anche per i collaboratori fissi i principi affermati da Cass. 29 dicembre 2006, n. 27608che, pur chiamata a risolvere la questione dell’iscrizione all’albo professionale per l’inquadramento di un redattore, ha affermato un principio di carattere generale e cioè quello secondo cui: “L’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro giornalistico o di praticantato giornalistico; peraltro, lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un’azienda giornalistica da parte di soggetto iscritto solamente in detto elenco non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell’oggetto e produce gli effetti previsti dall’art. 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso che tra gli effetti fatti salvi rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione; di conseguenza, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico esercitato in mancanza di iscrizione nell’albo professionale ed in presenza della sola iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell’art. 2126 c.c., comma 1, ma non può ordinare la riassunzione del lavoratore assumendone l’illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato”.

Dunque un collaboratore fisso che svolga lavoro giornalistico in modo professionale deve essere iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti.

La soluzione non muta neppure avendo riguardo al testo della L. n. 69 del 1963, art. 45, come sostituito dalla L. n. 198 del 2016, art. 5, (non applicabile ratione temporis nella presente fattispecie, ma invocato dalla ricorrente in sede di memoria ex art. 378 c.p.c.), che così recita: “Art. 45. (Esercizio della professione). – 1. Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli artt. 348 e 498 c.p., ove il fatto non costituisca un reato più grave”.

Invero, rispetto alla precedente versione la nuova non ha carattere innovativo, ma meramente esplicativo, giacchè fin dalla formulazione originaria della L. n. 69 del 1963, già esistevano due elenchi separati (giornalista professionista e pubblicista) facenti parte del medesimo albo (quello dei giornalisti): cfr. art. 1 stessa legge.

In altre parole, anche prima della modifica di cui alla L. n. 198 del 2016, art. 5, il collaboratore fisso era pur sempre un giornalista professionista, ossia un lavoratore che esercitava la “professione di giornalista”, se lo faceva in modo continuativo ed esclusivo.

Nè può ritenersi che il vecchio testo dell’art. 45 cit., là dove richiedeva la mera “iscrizione nell’albo”, volesse dire che era sufficiente essere iscritto all’albo, anche soltanto come pubblicista, e che la novella abbia inteso innovare anzichè chiarire.

Ed infatti la locuzione “professione di giornalista” (presente in entrambe le versioni) già evocava le caratteristiche della professionalità e così non solo la continuità, ma anche l’esclusività (cfr. cit. L. n. 69 del 1963, art. 1).

D’altro canto, pure nel linguaggio corrente per persona che esercita la “professione di giornalista” si intende una persona che lo fa in modo continuativo ed esclusivo a scopo di guadagno (uno dei più autorevoli vocabolari della lingua italiana, il Devoto-Oli, così definisce il lemma “professione”: “attività intellettuale o manuale svolta continuativamente a scopo di guadagno”).

E se lo fa in tale modo continuativo ed esclusivo deve essere necessariamente iscritta all’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti (cfr., ancora, L. n. 69 del 1963, art. 1, comma 2).

Così i collaboratori fissi sono ed erano – se esercenti in modo continuativo ed esclusivo – giornalisti professionisti e, come tali, obbligati all’iscrizione nel relativo elenco.

Nè, infine, vi sono nella L. n. 69 del 1963, e successive integrazioni e modificazioni eventuali disposizioni che impediscano di definire come giornalisti professionisti i collaboratori fissi di cui all’art. 2 del c.n.l.g..

Insomma, anche a termini del c.n.l.g., il collaboratore fisso è giornalista professionista (art. 2) se svolge lavoro giornalistico in modo “professionale”, ossia in modo esclusivo e continuativo secondo la definizione generale di “professionista” contenuta nella L. n. 69 del 1963, art. 1, comma 2, e conforme al linguaggio comune.

E chi voglia lavorare (ed essere inquadrato) come “giornalista professionista” deve rispettare la previsione del cit. art. 45 (vecchio e nuovo testo).

Chi, invece, voglia essere un mero “pubblicista” (magari anche sotto forma di collaboratore fisso pubblicista, cioè esercente in modo continuativo, ma non anche esclusivo) dovrà essere iscritto nell’elenco dei pubblicisti.

Diversamente opinando, ossia ritenendo che il pubblicista possa legittimamente svolgere lo stesso lavoro del giornalista professionista, la differenza tra i due elenchi non avrebbe senso alcuno.

Nel caso di specie si evince dalla sentenza impugnata che fin dal ricorso introduttivo di lite P.P. ha allegato di aver svolto un lavoro giornalistico subordinato con le caratteristiche della professionalità in favore della società Il Messaggero S.p.A. e che conforme è stato l’accertamento dei giudici di merito, che hanno parlato d’un impegno stabile e totale da parte dell’odierna ricorrente principale.

Solo in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. – il che non è più consentito – la P. ha avanzato l’ipotesi che quella svolta per l’indicata società non fosse un’attività esclusiva (ancorchè assidua). Ciò peraltro contraddice anche le stesse iniziali affermazioni della ricorrente di aver lavorato “come redattrice, realizzando quotidianamente quattro-cinque pagine di cronaca al giorno e recandosi al lavoro tutti i giorni presso la redazione del giornale” (v. pag. 2 della sentenza non definitiva n. 624/2012).

In conclusione, l’attività di giornalista svolta da un collaboratore fisso in modo continuativo ed esclusivo a scopo di guadagno (v. L. n. 69 del 1963, art. 1, comma 2) rientra pur sempre nel concetto di ‘professione di giornalistà e, in quanto tale, è bisognosa di previa iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti a pena di nullità del contratto (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità: v. la già citata Cass. 29 dicembre 2006, n. 27608, nonchè la già citata Cass. n. 23472/2007).

5.2. Il secondo motivo è fondato.

Anche in presenza del riconoscimento della giusta retribuzione ex art. 2126 c.c., sono dovuti i contributi.

E’ stato, infatti, ritenuto da questa Corte Suprema (v. Cass. 25 gennaio 2016, n. 1256) che la nullità del contratto di lavoro giornalistico per violazione di legge, che non è sanabile con la retrodatazione successiva dell’iscrizione, non esclude, non derivando da illiceità dell’oggetto o della causa, che l’attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell’art. 2126 c.c., sicchè per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, pur se non sorge anche lo specifico obbligo dell’assicurazione presso l’I.N.P.G.I., che trova fondamento nell’iscrizione all’Albo, tuttavia il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, che trova fondamento nella natura dell’attività svolta.

E’ stato altresì affermato (v. Cass. 8 gennaio 2013, n. 9339) che l’iscrizione nell’albo professionale di cui al citato art. 45, condiziona la validità del contratto senza contraddire le esigenze di regolamentazione del periodo di esecuzione dello stesso sotto il profilo della contribuzione previdenziale e di quello della tutela della disoccupazione involontaria, a salvaguardia dei diritti del lavoratore.

Nella specie la Corte territoriale, escludendo il danno da mancata contribuzione, non ha fatto corretta applicazione degli indicati principi.

5.3. Il terzo e quarto motivo di ricorso principale, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione, sono infondati.

La Corte territoriale ha richiamato la relazione del consulente tecnico d’ufficio che, in risposta al quesito formulatogli, ha quantificato le somme spettanti alla P. applicando in via parametrica l’art. 2 del c.n.l.g. (un terzo della retribuzione del redattore).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il collaboratore fisso ha diritto, ai sensi dell’art. 2 del c.n.l.g., ad una retribuzione collegata al numero di collaborazioni fornite, ossia al numero di articoli redatti o rubriche tenute, nonchè all’impegno di frequenza e alla natura e all’importanza delle materie trattate, ferma restando la soglia minima di quattro od otto collaborazioni al mese, con la conseguenza che, ove il numero delle collaborazioni sia particolarmente elevato e superiore a quello pattuito, il giudice, ai fini dell’equa determinazione della retribuzione, non può limitarsi ad un aumento proporzionale della stessa in rapporto al maggior numero di articoli o rubriche rispetto a quelli concordati, dovendo anche tenere conto di tutti gli altri parametri previsti dalla disposizione collettiva (v. Cass. 9 gennaio 2014, n. 290).

E’ stato, invero, ritenuto che potrebbe pertanto effettivamente risultare violato, nel quomodo, il canone di proporzionalità e di equa determinazione della retribuzione laddove si provvedesse a tale adeguamento dividendo semplicemente il compenso pattuito per le collaborazioni previste, moltiplicandolo quindi per tutti gli articoli o pezzi giornalistici prodotti, senza congruamente accertare l’impegno di frequenza richiesto e la natura ed importanza delle materie trattate che parimenti contribuiscono, in base al c.n.l.g. (art. 2, comma 4), a quantificare la retribuzione dovuta (cfr. Cass. n. 290/2014 cit., in motivazione).

Tuttavia, nella specie, la soluzione della Corte territoriale è stata differente, avendo privilegiato il ricorso al criterio parametrico del raffronto con la retribuzione del redattore.

Parte ricorrente, nel contestare la conformità alla previsione collettiva del criterio parametrico utilizzato dalla Corte di merito, non chiarisce in che modo l’applicazione del parametro utilizzato abbia comportato una determinazione del dovuto contrastante con il canone di proporzionalità ed equa determinazione della retribuzione.

Invece, per censurare l’accertamento della sentenza impugnata sarebbe stato necessario dedurre l’omesso esame di un fatto specifico e decisivo oggetto di discussione fra le parti secondo le modalità richieste dall’attuale formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, onere non assolto dalla ricorrente principale.

6. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, mentre ne vanno rigettati gli altri. Del pari deve disattendersi il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà sulla richiesta di risarcimento del danno per mancata contribuzione facendo applicazione dei principi sopra richiamati e pronuncerà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

7. Va dato atto, quanto alla posizione della ricorrente incidentale, dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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