Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31766 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 05/12/2019), n.31766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1995-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 167/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 24/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

Fatto

P.S., ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, chiedeva all’Amministrazione finanziaria, per gli anni dal 1997 al 2008, il rimborso della trattenuta Irpef operata dall’ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d’imposta, sull’intero ammontare del trattamento previdenziale integrativo, anzichè sulla quota dell’87,50 %, come stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, e dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d).

Avverso il silenzio rifiuto formatosi su tale richiesta, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Genova che accoglieva il ricorso, solo per il minor periodo 2003/2007.

L’Agenzia delle entrate di Genova appellava la sentenza, deducendo, pregiudizialmente, che il ricorrente era decaduto dall’eventuale diritto al rimborso con riguardo a tutte le ritenute effettuate anteriormente al 25.07.2004 e non soltanto quelle maturate nel periodo di imposta dal 1998 al 2002; nel merito, che non era dovuto il trattamento fiscale privilegiato richiesto dal contribuente, relativo alle pensioni integrative erogate dall’Inps ai propri dipendenti, non rientrando esse tra le forme pensionistiche complementari, disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 7, e collegate al sistema pensionistico obbligatorio, ma essendo ricomprese tra i fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, non potevano di conseguenza beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nell’assoggettamento ad imposta nella misura ridotta dell’87,50% dell’importo corrisposto.

La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che il D.Lgs. n. 124 del 1993 si riferisce a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, ritenendo dovuto il rimborso per l’intero periodo dedotto dal contribuente.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolato su un solo motivo, con il quale lamenta violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 7 e 7-bis, art. 13, comma 8, (come modificato dalla L. n. 335 del 1995, art. 11) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora 52), comma 1, e art. 47, comma 1, lett. h-bis, (ratione temporis applicabile) e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell’Ufficio è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, in modo articolato ed esaustivo, sulla natura e rilevanza giuridica del fondo c.d. CAP (Consorzio Autonomo del Porto di Genova) in diverse pronunce, dando luogo ad una giurisprudenza, sul punto, allo stato consolidata.

In particolare, con la decisione n. 13982 del 2016 relativa ad un ricorso del tutto simile a quello qui all’esame ed alla cui motivazione condivisa, questo collegio, fa rinvio, la Corte, dopo aver motivato le ragioni che inducono ad attribuire al CAP la natura di trattamento pensionistico complementare e, dopo aver ricostruito i diversi interventi legislativi succedutisi nella normativa applicabile alla prestazione complementare, anche di natura fiscale, escludendo motivatamente che il diritto al beneficio fiscale invocato dal contribuente possa essere escluso per la sola ragione della trasformazione delle preesistenti forme pensionistiche integrative in nuovi modelli di trattamento pensionistico complementare, ha affermato il principio secondo cui in tema di IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di prestazione in forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52), nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), se determinabili.

Con la decisione n. 4583 del 2018 la Corte ha ulteriormente precisato, in ordine al regime di detto trattamento pensionistico – che esso “…costituisce una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile, sicchè l’erogazione da parte dell’Inps di una unica somma comprensiva dell’assicurazione generale obbligatoria e della previdenza complementare non incide sulla natura integrativa del trattamento complementare, dato che si tratta di due titoli giuridici differenti (v. Cass.. 23/10/2017, n. 25033: Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269). Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis (come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995), le prestazioni periodiche indicate al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis, costituiscono reddito per l’87,50% dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d (introdotta, con efficacia dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 4), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis, non sono più soggette alle disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (nel testo sostituito, con efficacia dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3), ma continuano a costituire reddito per l’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto (v. Cass. 23/10/2017, n. 25033; Cass. 18/10/2017, n. 24589; Cass. 17/5/2017. n. 12269). La disciplina è stata in seguito ancora modificata dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1 lett. t: (entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 1 gennaio 2001, come disposto dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 19, comma 1, modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. ovverosia sono tassabili non già (solo) sull’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero (cfr. Cass., 17/12/2015, n. 1647; Cass., 20/4/2009, n. 14310). In ogni caso, occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa (v. Cass. n. 9668/17; v. anche Cass. Sez. n. 8280/17; Cass. n. 240 del 2015; Cass. n. 9996 del 2015; Cass. n. 10302 del 2015) (v. Cass., 23/10/2017. n. 25033; Cass.. 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269)….”

Precisato che in relazione al mutato quadro normativo risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: cfr Cass. ord. 15.5.2015 n. 9996; Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009; Cass., n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente, consegue che, sul punto, il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2001.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, va decisa ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.

Atteso il progressivo consolidarsi del quadro normativo di riferimento, vanno compensate le spese dell’intero giudizio di merito, mentre quelle di legittimità xxxxx la ricorrente e sono xxxxx in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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