Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31765 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 05/12/2019), n.31765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 361-2013 proposto da:

Z.R., in proprio e quale legale rappresentante e socio

della società Z.R. E FIGLI, elettivamente domiciliata

in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

D’AYALA VALVA, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANO

LUCCHESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Con la sentenza n. 67/15/12 del 97.05.12 la Commissione Tributaria Regionale Veneto-sezione staccata di Verona, in relazione all’appello proposto da Z.R. in proprio e quale legale rappresentante della Z.R. e figli sas, confermava integralmente la sentenza n. 39/04/2011,della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, giudicando ‘sul silenzio rifiuto in ordine all’istanza di rimborso Irpef per gli anni dal 1995 al 1998, avanzata dalla Z., in relazione alla locazione commerciale di immobili vincolati dalla sopraintendenza, che erroneamente non erano stati dichiarati e tassati secondo la minore delle tariffe d’estimo della zona. La CTP aveva rigettato il ricorso proposto dalla società perchè riferentesi all’istanza della socia, in assenza della presentazione di una dichiarazione integrativa in rettifica.

– Che, in particolare la CTP aveva declinato la propria competenza territoriale a conoscere del ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso, avanzata in proprio dalla Z., in quanto l’istanza di rimborso era stata presentata agli Uffici di Milano, così incardinando avanti alla CTP di quella città l’eventuale ricorso in esito al silenzio rifiuto ed aveva rigettato il ricorso della società avendo quest’ultima chiestò il rimborso di imposte versate solo dalla socia, non avendo essa società presentato alcuna dichiarazione ò di rettificà dei redditi. Dichiarava, inoltre, non configurabile, in assenza della dichiarazione integrativa, volta ad “evidenziare l’errore della dichiarazione, il litisconsorzio necessario tra soda e società, idoneo a spostare la competenza territoriale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con il ricorso con il quale si chiede la cassazione della sentenza impugnata, vengono dedotti due motivi:

I) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 5 e 14, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 38, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34 (come all’epoca vigente), della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, circa la possibilità di procedere alla rettifica della dichiarazione con istanza nei 48 mesi e circa la dichiarazione di incompetenza in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente Z. agli Uffici milanesi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

II) Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 38, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34, come all’epoca vigente, della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, circa la dedotta illegittimità del silenzio rifiuto e fondatezza della richiesta di rimborso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Entrambi i motivi sono infondati: il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

In ordine al primo motivo di ricorso, con il quale si censura la dichiarazione di incompetenza per territorio, invocando l’effetto del litisconsorzio processuale, idoneo a spostare la competenza per territorio in relazione alla posizione processuale della Z., quale socia della sas, si osserva che il litisconsorzio necessario tra socio e società di persona è ravvisabile se la causa abbia origine da una comune domanda, cosa che non è nel caso in esame, posto che la Z. insta per il rimborso delle maggiori imposte IRPEF corrisposte e la società chiede la revisione dei redditi societari dichiarati per le annualità dal 1995 al 1998.

Correttamente la CTR ha confermato la dichiarazione di incompetenza territoriale tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità che individua il criterio per determinare la competenza territoriale, nell’ipotesi di azione proposta dal contribuente a seguito del silenzio opposto dall’amministrazione finanziaria ad una sua istanza di rimborso, nella commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale l’istanza stessa è stata presentata e che con il silenzio l’ha implicitamente rigettata, poichè, anche in caso di incompetenza dell’organo finanziario addetto, si radica un procedimento amministrativo e sorge il dovere del destinatario di pronunciarsi sull’istanza, pur se al limitato fine di declinare la propria competenza.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato dall’Ufficio nelle controdeduzioni la ricorrente deduce che il giudice della CTR ha travisato il contenuto dell’istanza presentata dalla società, ipotizzandone l’errata percezione, così lamentando un errore di fatto denunciabile a norma del D.P.R. 26 ottobre 1976, n. 636, art. 41, e non con ricorso per cassazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento solidale delle spese di legittimità che liquida in Euro 5.600, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 25 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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