Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31761 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. un., 05/12/2019, (ud. 03/12/2019, dep. 05/12/2019), n.31761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al N.

R.G. 14146-2019, sollevato dal Tribunale ordinario di Napoli nella

causa civile (N. R.G. 16032 del 2018) vertente tra:

COMUNE DI CASALUCE;

– attore non costituito in questa sede –

e

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO;

CAMPANIA BONIFICHE s.r.l.;

– convenuti non costituiti in questa sede –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha

chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Comune di Casaluce si è rivolto alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della ingiunzione notificata in data 9 giugno 2017 dalla Campania Bonifiche s.r.l., quale concessionario della riscossione per conto del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con la quale era stato chiesto il pagamento di complessivi Euro 139.830,87 per contributi di scarico di acque meteoriche in canali consortili.

2. – Con sentenza n. 1963/2018, depositata il 27 febbraio 2018, la Commissione tributaria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario.

2.1. – La giurisdizione tributaria è stata declinata sul rilievo i canoni in questione non hanno natura tributaria ma rappresentano, a differenza dei contributi costituenti oneri reali gravanti sui proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile, il corrispettivo dovuto per la concessione dell’uso del canale di bonifica nel quale converge il dispositivo di sfioro dell’acqua piovana.

3. – La causa è stata riassunta dall’opponente dinanzi al Tribunale di Napoli.

4. – Con ordinanza in data 29 aprile 2019 il Tribunale ordinario, sciogliendo la riserva formulata alla prima udienza, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo a sua volta che la giurisdizione spetti al giudice tributario.

4.1. – Ad avviso del Tribunale confliggente, è nella previsione – o meno – di una fase negoziata che va individuato il discrimen tra corrispettivi, qualificabili in termini di canoni di natura privatistica, ancorchè riconducibili ad una partecipazione al consorzio anche non necessariamente su base volontaria, e contribuzioni imposte, sebbene necessariamente collegate al beneficio tratto dall’utilizzo delle opere consortili.

E nella specie – ritiene il Tribunale di Napoli – la determinazione negoziale manca: la normativa regionale di riferimento (la L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4, così come modificata dalla L.R. 5 aprile 2016, n. 6) ripristina, in caso di mancata stipula della convenzione, quella imposizione unilaterale che trova la propria fonte della legge, con la conseguenza che la giurisdizione dovrebbe appartenere al giudice tributario, al quale spetta, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 come novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ovvero anche le questioni relative all’an o al quantum del tributo.

5. – Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

5.1. – L’Ufficio del Procuratore generale ha ripercorso la giurisprudenza di questa Corte, che afferma la necessità di distinguere tra contributi obbligatoriamente dovuti dai proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile e contributi dovuti da coloro che, pur non avendo alcuna proprietà nell’anzidetto perimetro, utilizzano ugualmente i canali consortili come recapiti dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi o industriali esterni: mentre le controversie sui primi vanno ricondotte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, quelle sui secondi devono essere devolute alla cognizione del giudice ordinario, stante la prevalenza della loro natura negoziale, resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalità ed entità del corrispettivo per l’utilizzo dei canali.

Premesso che la controversia sub iudice riguarda contributi consortili dovuti per gli anni dal 2008 al 2016, il pubblico ministero ha sottolineato che, anteriormente alla modifica apportata dalla L.R. n. 6 del 2016, la L.R. n. 4 del 2013, art. 13, comma 4, prevedeva, laddove non fosse stata stipulata la convenzione, la nomina di un commissario ad acta, e che la modifica del 2016 non esclude la ineluttabilità di una determinazione di natura, fonte e matrice convenzionale del corrispettivo (espressamente definito canone) dell’utilizzo dei canali di scarico.

Secondo l’Ufficio requirente, trattandosi di materia destinata ad essere regolata da una convenzione di natura negoziale, la posizione del Comune di Casaluce rispetto all’ammontare del canone è, in definitiva, di pieno diritto soggettivo, su cui le unilaterali determinazioni del Consorzio (assunte per effetto della mancata stipula della convenzione) non possono avere giuridicamente inciso, dato che non è da tali atti che origina l’an e il quantum dell’obbligo contributivo del gestore del servizio idrico integrato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Le Sezioni Unite sono investite, in sede di risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione, della questione se spetti al giudice tributario o al giudice ordinario conoscere della controversia promossa dal Comune di Casaluce, non avente alcuna proprietà nel perimetro consortile, per l’annullamento dell’ingiunzione notificata dalla Campania Bonifiche s.r.l., quale concessionario della riscossione per conto del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi di scarico delle acque meteoriche in canali consortili per gli anni dal 2008 al 2016.

2. – In materia di contributi consortili di bonifica, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una regola di riparto ancorata alla distinzione fra contributi obbligatoriamente dovuti dai proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile e contributi dovuti da coloro che, pur non avendo alcuna proprietà nell’anzidetto perimetro, utilizzano ugualmente i canali consortili come recapiti dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi o industriali esterni. Mentre le controversie sui primi vanno ricondotte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, quelle sui secondi sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, stante la prevalenza della loro natura negoziale, resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalità ed entità del corrispettivo per l’utilizzo dei canali (così, da ultimo, Cass., Sez. Un., 9 agosto 2018, n. 20681).

Si è infatti stabilito – in fattispecie relativa al contributo di cui alla L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53, art. 36 dovuto dal gestore del servizio idrico integrato (e determinato, sulla base di un triplice livello di normazione, quella regionale, afferente a convenzioni tipo approvate con delibera di Giunta, quella attuativa-negoziale, consistente in convenzioni tra autorità d’ambito e consorzi di bonifica aventi ad oggetto procedimenti determinativi e misura dei canoni ed, infine, quella tra autorità d’ambito e gestore del servizio idrico integrato, che attua verso il consorzio la promessa di obbligazione del fatto solutorio del terzo gestore del servizio idrico) – che la controversia in ordine alle somme dovute al consorzio di bonifica, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 27, comma 3, e, successivamente, del D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166 dal gestore del servizio idrico integrato che, non essendo associato al consorzio stesso, utilizzi canali consortili od acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, essendosi dato rilievo alla circostanza che la normativa regionale di dettaglio prevede che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale, in tal modo differenziandosi dalla contribuzione di bonifica prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21 costituente, invece, una obbligazione tributaria a carico dei consorziati, in quanto determinata direttamente dal consorzio percettore quale contributo pro quota alle spese della gestione dei canali e delle opere di miglioramento (Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7101; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2014, n. 7178).

Tale principio è stato ribadito – dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia promossa dal gestore del servizio idrico non appartenente al consorzio (non essendo proprietario di terreni compresi nell’ambito territoriale di quest’ultimo), ma utilizzatore dei canali e delle strutture come recapito di scarichi – in relazione alla disciplina dettata dalla L.R. Marche 17 giugno 2013, n. 13, art. 6 che distingue due categorie di obbligazioni, l’una configurata quale onere reale a carico dei consorziati per il beneficio ritratto o ritraibile dalle opere consortili, l’altra riservata ai soggetti estranei al consorzio ma utenti particolarmente qualificati delle sue strutture, per la cui determinazione è prevista l’obbligatoria stipula, tra il consorzio ed il gestore suddetto, di una convenzione espressiva, nei suoi contenuti, dell’autonomia negoziale (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309).

2.1. – Questo approdo, costante e univoco, cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità (cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 7 marzo 2018, n. 5399) è stato convalidato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018.

Nello scrutinare la legittimità costituzionale di una L.R. Calabria, il Giudice delle leggi ha affermato che il punto di arrivo del diritto vivente è nel senso della natura tributaria della prestazione patrimoniale obbligatoria posta a carico dei consorziati. Di qui la identificazione di “un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all’immobile deriva dall’attività di bonifica”: per il “consorziato-contribuente” “(i)I beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono”.

3. – Tanto premesso, il Collegio rileva che la contribuzione dovuta dagli utenti estranei al consorzio, senza proprietà nel suo perimetro, che utilizzano i canali consortili come recapiti dei propri scarichi, corrisponde ad un canone e non coincide con l’obbligazione tributaria ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 21 imposta invece ai proprietari dei fondi compresi nell’ambito consortile.

Il presupposto comune degli arresti di questa Corte regolatrice che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in vicende nelle quali il soggetto ingiunto, non avente alcuna proprietà nel perimetro consortile, utilizzava i canali consortili come recapito dei propri scarichi, è la previsione, nella normativa regionale di dettaglio, in relazione alla posizione dei non consorziati-contribuenti, di un contributo da assolvere mediante il versamento di somme determinate all’esito di una procedura negoziale.

3.1. – Questo presupposto è rinvenibile anche nell’ambito della legislazione regionale della Campania.

3.2. – Poichè la controversia nella specie riguarda contributi consortili dovuti per gli anni dal 2008 al 2016, l’indagine va svolta con riguardo alla L.R. Campania n. 4 del 2003: sia nel testo originario, applicabile in relazione ai contributi dal 2008 al 2015, sia in quello novellato dalla L.R. n. 6 del 2016, che viene in rilievo per i contributi relativi all’anno 2016.

3.3. – Sotto la rubrica “Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi”, il testo originario della L.R. n. 4 del 2003, art. 13 prevede: “I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. 21 maggio 1997, n. 14, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione.”

La L.R. delinea, dunque, uno schema chiaramente negoziale di obbligazione: il contributo consortile dovuto dai gestori del servizio idrico integrato è definito canone, termine che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura non tributaria, e questo è determinato in base a convenzioni.

3.3.1. – L’elemento caratterizzante di siffatta disposizione normativa non viene meno per effetto delle modifiche ad essa apportate dalla L.R. Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che, con l’art. 23, ha aggiunto, al citato art. 13, comma 4 il seguente periodo: “Nell’ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli Consorzi alla nomina di un commissario ad acta”. Infatti, nel contesto in cui si colloca, la previsione della nomina del commissario ad acta costituisce pur sempre, come esattamente prospettato dal pubblico ministero, un meccanismo di recupero, sebbene in forma sostitutiva o vicariale, del momento convenzionale.

E tale elemento caratterizzante non scompare neppure nel nuovo testo dell’art. 13, comma 4, quale risultante dalle modifiche apportate ad opera della L.R. n. 6 del 2016. Secondo tale disposizione, “(i) soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. 21 maggio 1997, n. 14 o sino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione. Nell’ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui all’art. 12, comma 4”, ossia direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi.

Invero, il riferimento alle modalità di riscossione del canone previste dalla L.R. n. 4 del 2003, art. 12, comma 4, in caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni attiene al quomodo e non all’an o al quantum del canone.

4. – D’altronde, il fatto che la convenzione non sia mai stata stipulata appare irrilevante, in quanto questione riguardante il merito, così come sempre attinente al merito è anche il problema della individuazione dei criteri suppletivi da seguire per la quantificazione del contributo (Cass., Sez. Un., n. 4309 del 2017, cit.; Cass., Sez. Un., n. 5399 del 2018, cit.).

5. – Deve quindi concludersi che anche in base al quadro delineato dalla normativa di dettaglio della Regione Campania, il canone per l’utilizzo dei canoni e delle opere consortili quali recapiti di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i Comuni, che non possono qualificarsi appartenenti necessari ai Consorzi di bonifica per non essere proprietari di terreni compresi nel loro ambito territoriale, ha natura esclusivamente negoziale, sicchè le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

6. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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