Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3176 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 09/02/2018, (ud. 22/11/2017, dep.09/02/2018),  n. 3176

Fatto

RILEVATO

che:

1. la società Summa Consulting s.r.l. e Z.R. impugnavano l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, dovute in relazione al contratto di compravendita, stipulato il 23.10.2009, con il quale la Campo di Marte s.r.l. trasferiva alla Cassa di Risparmio di Fano, un immobile oggetto di preliminare di compravendita per persona da nominare; l’Agenzia delle Entrate fondava l’avviso sul presupposto secondo cui l’esercizio della facoltà di nominare il terzo acquirente era stata effettuata in difformità rispetto al termine previsto nel preliminare, sicchè riteneva sussistente un doppio trasferimento immobiliare, applicando in tal senso il D.P.R. 131 del 1986, art. 32;

2. il ricorso proposto dai contribuenti veniva accolto in primo grado e la sentenza, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, era confermata in appello, sul presupposto che la dichiarazione di nomina del terzo era stata effettuata entro il termine prorogato dalle parti del preliminare, inoltre, la clausola che consentiva la nomina del terzo era contenuta nel preliminare e non già nel definitivo di compravendita;

3. avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, i contribuenti resistono con controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32 nonchè la falsa applicazione dell’art. 1405 c.c.; il motivo è infondato;

1.1. per il compiuto esame della questione è necessario ricostruire sinteticamente lo sviluppo del rapporto contrattuale: la Campo di Marzio s.r.l. prometteva di vendere a Z.R. ed alla Summa Consulting s.r.l. un immobile sito in (OMISSIS), con preliminare del 31.3.2008; i promissari acquirenti si riservavano di acquistare per sè o per persona da nominare, da indicare al momento del rogito notarile, individuando quale termine di consegna del bene il 31.3.2009; successivamente, le parti concordavano il differimento del termine al 31.10.2009, con contratto non registrato; in data 23.10.2009, i promissari acquirenti dichiaravano quale parte contrattuale, ex art. 1401 c.c., la Cassa di Risparmio di Fano e, quest’ultima, stipulava il contratto definitivo di compravendita con la Campo di Marzio s.r.l.;

1.2. sostiene l’Agenzia delle Entrate che nella fattispecie in esame l’esercizio della nomina del terzo sarebbe avvenuta dopo il termine inizialmente previsto e, pertanto, troverebbe applicazione il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32 lì dove stabilisce che, se la dichiarazione di nomina “non è conforme alla riserva”, è dovuta l’imposta stabilita per l’atto cui si riferisce la dichiarazione; nel caso di specie, l’atto di nomina del terzo risulterebbe tardivo rispetto al termine iniziale, non potendosi riconoscere rilevanza al termine prorogato, in quanto il contratto con il quale le parti convenivano il differimento non era stato registrato e, quindi, non era di data certa;

dalla tardività della nomina ne doveva conseguire la presunzione di un doppio trasferimento immobiliare, con conseguente applicazione dell’imposta di registro ed ipocatastali, in misura proporzionale, anche nei confronti dei promissari acquirenti che, tardivamente, avevano effettuato la dichiarazione di nomina;

1.3. l’Agenzia delle Entrate censura la motivazione recepita dalla CTR, sia nella parte in cui attribuisce rilevanza alla proroga del termine, che con riferimento all’affermazione secondo cui il preliminare di compravendita, determinando unicamente effetti obbligatori, non potrebbe in alcun caso dar luogo all’ipotizzato doppio trasferimento conseguente all’esercizio della facoltà di nomina del terzo acquirente in violazione delle previsioni contenute al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32;

1.4. il motivo è infondato. La soluzione della controversia presuppone l’esatta interpretazione del testo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32 in base al quale “quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva…(omissis).. è dovuta l’imposta stabilita per l’atto cui si riferisce la dichiarazione”; la previsione normativa, pertanto, consente l’applicazione della imposta dovuta per il contratto al quale è apposta la clausola per persona da nominare sia nei confronti dell’originario contraente che di quello nominato, sempre che la nomina sia avvenuta senza il rispetto delle previsioni contenute nella riserva;

1.5. stante la natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto, ne consegue che la “duplicazione” prevista dall’art.32 consente di estendere l’imposizione sia nei confronti del contraente originario e del terzo nominato fuori termine, salvo restando che il regime dell’imposizione ed, in particolare, l’applicazione in misura fissa o proporzionale, dipendono dalla natura del contratto stipulato per persona da nominare; sicchè se il contrasto era sottoposto all’imposta in misura fissa, solo questa sarà ugualmente applicabile nei confronti del terzo nominato;

1.6. del resto, l’art. 32 non fa altro che applicare in ambito tributario il consolidato principio civilistico dettato dall’art.1405, in virtù del quale se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari;

applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che la nomina del terzo tardiva – qual è quella intervenuta nel caso di specie – determina che il contratto preliminare si consolida in capo alle parti originarie e la successiva nomina è considerata alla stregua di un ulteriore contratto preliminare;

1.7. quanto detto dimostra l’infondatezza della tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale, per effetto della tardiva nomina del terzo, i contraenti originari del contratto preliminare sarebbero tenuti a versare l’imposta di registro in misura proporzionale come se fossero state parti del contratto definitivo di compravendita, in quanto il contratto per persona da nominare era il solo preliminare di compravendita e, quindi, applicando l’art. 1405 c.c. e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32 la nomina tardiva del terzo determina l’applicazione dell’imposta di registro, ma pur sempre con riferimento al preliminare di compravendita e non certo al contratto definitivo;

quest’ultimo contratto, infatti, è intervenuto unicamente tra il terzo, nominato tardivamente, e la parte venditrice, mentre le parti promissarie acquirenti sono rimaste totalmente estranee, per cui non è possibile applicare nei loro confronti l’imposta di registro dovuta per la compravendita;

1.8. in conclusione può affermarsi che, nel caso di contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo, la nomina tardiva determina unicamente l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell’originario promissario acquirente, che del terzo nominato tardivamente, mentre l’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l’atto, restando del tutto estraneo a tale contratto il promissario acquirente che ha effettuato, sia pur oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo;

1.9. rispetto a tale interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32 risulta inconferente la pronuncia di questa Corte richiamata dall’Agenzia delle Entrate, con la quale si è affermato che “In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sè o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell’art. 1406 c.c. e ss., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell’art. 1407 c.c., o di un contratto per persona da nominare, di cui all’art. 1401 c.c., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell’art. 1411 c.c., mediante la facoltà di designazione concessa all’uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo” (Cass., Sez. 2, n.14105 del 2012, Rv. 623615); nel caso di specie, infatti, non si controverte in merito alla possibilità di qualificare diversamente il contratto preliminare per persona da nominare, bensì del regime dell’imposta di registro applicabile nel caso di nomina tardiva del terzo;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce l’insufficiente motivazione in ordine alla non opponibilità all’Agenzia delle Entrate della scrittura privata con la quale era stato differito il termine per la stipula del contratto definitivo; il vizio denunciato sarebbe, in realtà, piuttosto riconducibile alla violazione di legge, tant’è che nell’argomentare le ragioni a sostegno del ricorso lo stesso ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2704 c.c.; in ogni caso, si ritiene che la questione è assorbita dal rigetto del motivo precedente, infatti, una volta riconosciuto che la nomina del terzo contraente effettuata oltre il termine legittima unicamente l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa nei confronti del contraente originario e del terzo, non viene meno l’illegittimità dell’avviso di liquidazione che, invece, ha esteso l’imposta proporzionale dovuta per il contratto definitivo anche nei confronti della parte promissaria acquirente che si è limitata a stipulare il contratto preliminare;

3. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA