Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3176 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 09/02/2011), n.3176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A. C.F. (OMISSIS), L.A. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI 110, presso lo studio dell’avvocato CATALISANO SETTIMIO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

O.C.;

– intimata –

sul ricorso 18361-2005 proposto da:

O.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE PICHE 26, presso lo studio

dell’avvocato USAI LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato LA

PORTA BERARDINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.A., I.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 110, presso lo studio dell’avvocato

CATALISANO SETTIMIO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 163/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Catalisano Settimio difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. La Porta Berardino difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento del ricorso incidentale, per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.C. agiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. innanzi al Tribunale di Lucera nei confronti dei coniugi L.A. e I.A. per ottenere il trasferimento in suo favore della proprietà di un appartamento posto in (OMISSIS), promessole con preliminare di vendita del 14.5.1987.

I convenuti resistevano alla domanda esercitando in via riconvenzionale l’azione generale di rescissione per lesione, ai sensi dell’art. 1448 c.c..

Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale e rigettava quella principale.

Adita dalla O., la Corte d’appello di Bari ribaltava tale decisione, con sentenza del 28.2.2005, dichiarando il trasferimento della proprietà dell’immobile promesso, a condizione del pagamento della residua differenza di prezzo ancora dovuta.

Riteneva la Corte territoriale che il Tribunale aveva erroneamente considerato, ai fini dell’azione di rescissione, il valore dell’immobile quale accertato alla data della domanda (L. 125.000.000), invece di considerare il valore corrente all’epoca di stipula del contratto preliminare (L. 105.000.000), in relazione al quale il prezzo convenuto (L. 70.000.000) non era stato stimato dal c.t.u. come inferiore alla metà. Rilevava, inoltre, che i convenuti non avevano fornito alcuna prova dell’approfittamento, da parte della O., del loro asserito stato di bisogno.

Per la cassazione di quest’ultima pronuncia ricorrono i L. – I., con un unico motivo d’impugnazione articolato su due punti e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la O., che propone, altresì, impugnazione incidentale, affidata ad un unico motivo, pure suddiviso in più punti.

Il ricorrente, a sua volta, ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione principale, riferito a due distinte questioni, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

1.1. – Richiamata giurisprudenza affermativa la possibilità di desumere la conoscenza dello stato di bisogno anche dalla condotta dell’acquirente durante l’operazione stessa di vendita, sostengono che la O. sapeva che i venditori versavano in uno stato di bisogno, caratterizzato dalla presenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sul bene, tant’è che proprio a causa di queste la controparte aveva optato per un preliminare di vendita che consentisse ai venditori di liberarsi di parte dei debiti entro la data di stipula del definitivo. Mentre il Tribunale aveva opportunamente considerato tali circostanze, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che i convenuti non hanno fornito alcuna prova circa l’approfittamento dello stato di bisogno.

1.2. – Proseguono affermando che un’integrale lettura dell’art. 1448 c.c. consente di affermare che la lesione ultra dimidium rileva se esistente non solo al momento della stipula del contratto, ma anche quando perduri fino alla proposizione della domanda di rescissione, le cui condizioni possono realizzarsi o al momento di conclusione del contratto o quando, successivamente, è proposta l’azione di rescissione, precisando sul punto che questa, sebbene sia decorso il termine di cui all’art. 1449 c.c., può essere utilmente esperita in via di riconvenzione a una domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.

1.3. – Il motivo è infondato.

Il fatto che, come ritenuto da Cass. n. 0666/90, citata dai ricorrenti, la lesione ultra dimidium riferita ad un contratto preliminare divenga concreta ed attuale soltanto allorchè la parte che l’ha subita sia convenuta per l’esecuzione in forma specifica del contratto, e che pertanto solo da tale momento decorra il termine di prescrizione dell’azione, non significa che l’esistenza della sproporzione tra le prestazioni debba postdatarsi rispetto alla stipula del contratto rescindibile. La piana esegesi dell’art. 1448 c.c., comma 2 non lascia adito a dubbi di sorta sul fatto che la lesione, per legittimare l’azione generale di rescissione, deve eccedere la metà del valore che la controprestazione a carico della parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure in epoca risalente, che in tema di rescissione del contratto per lesione ultra l’accertamento della lesione va operata in base al valore dei beni al momento della stipulazione del contratto (Cass. n. 753/63).

Una cosa è l’interesse ad agire o a resistere in giudizio facendo valere una domanda o un’eccezione di rescissione, interesse che sorge solo se ed in quanto la parte che si sia approfittata dello stato di bisogno dell’altra agisca per conseguire gli effetti della stipulazione avvenuta in danno del contraente debole; altra è l’identificazione del momento in cui è sorto il vincolo contrattuale e si è prodotto il relativo vizio, intrinsecamente genetico, che giustifica il rimedio rescissorio.

1.3. – L’infondatezza della censura in parola assorbe, in applicazione del criterio della ragione più liquida, l’esame della doglianza precedente (formulata in punto di valutandone degli elementi di prova offerti per dimostrare che la O. era consapevole dello stato di bisogno dei promittenti venditori), e impone la reiezione del ricorso principale.

2. – Il primo motivo del ricorso incidentale, suddiviso in tre punti, lamenta “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto” e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. – Con il primo punto si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna dei promittenti venditori al pagamento della penale di L. 25.000.000 per il ritardo nell’adempimento del contratto preliminare;

con il secondo la parte controcorrente deduce che la Corte d’appello, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, ha subordinato il trasferimento della proprietà dell’immobile al versamento del saldo prezzo, senza nulla disporre in merito alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli e in assenza di ogni prova al riguardo;

con il terzo, si lamenta come immotivata la compensazione delle spese del giudizio per il 50%.

2.2. – La prima censura è infondata.

2.2.1. – Dall’esame degli atti (consentito in questa sede di legittimità in quanto avente ad oggetto un fatto processuale) risulta che l’attrice solo in appello aveva domandato la condanna dei convenuti al pagamento della penale contrattualmente prevista per il ritardo, mentre in primo grado si era limitata a chiedere, in maniera del tutto generica, il risarcimento dei danni, senza alcuna specificazione che valesse a identificare il fatto giuridico generatore della pretesa.

Ne consegue che tale domanda deve ritenersi nuova e come tale inammissibile.

2.3. – E’ fondata, invece, la seconda censura.

E’ stato più volte affermato da questa Corte che il giudice adito per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare domandata dal promissario acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l’attore deve adempiere l’obbligazione di pagare il residuo prezzo, può – per l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi – subordinare tale pagamento all’estinzione, da parte del promittente alienante, dell’ipoteca (Cass. nn. 8143/04,2091/99 e 1134/85).

2.3.1. – Nello specifico, emerso come dato pacifico tra le parti che l’immobile promesso era gravato da formalità pregiudizievoli (v.

pag. 6 sentenza d’appello, che a ciò riferisce l’inadempimento dei promittenti), il giudice del merito, nell’accogliere la domanda di emissione di cd. sentenza-contratto ex art. 2932 c.c., avrebbe dovuto subordinare l’effetto traslativo non solo al pagamento del saldo prezzo, ma anche alla cancellazione dei gravami esistenti sul bene e ostativi, a termini del preliminare, la conclusione del contratto definitivo di vendita.

In parte qua, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

2.4. – L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo in sede di rinvio un rinnovato regolamento delle spese di lite, assorbe l’esame della terza censura del ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie in relazione al secondo motivo il ricorso incidentale, respinto il primo ed assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA