Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3176 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 09/10/2018, dep. 04/02/2019), n.3176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24703-2013 proposto da:

A.G., (OMISSIS), A.F., (OMISSIS),

A.R.G., (OMISSIS), Z.V., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MONICA ODDIS, BRUNO COSSU, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo

studio dell’avvocato DARIO MANNA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MATTEO CARMINE IACOVELLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

ANAS SPA, (OMISSIS);

– intimata –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 80/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/07/2013 R.G.N. 74/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accolto la domanda della Provincia rivolta a sentir dichiarare l’insussistenza del diritto all’inquadramento superiore (dalla posizione B2 alla posizione B3 dell’Area) in capo a A.R.G. ed altri tre, transitati nel 2001 dall’Anas alla Provincia in seguito a trasferimento di attività a sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31.

Il Giudice di prime cure aveva stabilito che i ricorrenti, formalmente inquadrati presso I’Anas come cantonieri (4^ livello per il c.c.n.l. 1994-1997 e cat. B2 per il C.C.N.L. 1998-2001), avevano svolto le mansioni superiori di operatore specializzato B1 (autista), e aveva perciò riconosciuto il superiore inquadramento e il diritto alle differenze retributive, il cui credito era però caduto in prescrizione; il Tribunale aveva inoltre ritenuto che, in seguito al passaggio ope legis alla Provincia, il difetto d’inquadramento presso l’ente di provenienza si fosse riverberato sull’inquadramento presso l’ente di destinazione, determinandone l’erroneità. Ha quindi concluso, che in base alle tabelle di corrispondenza di cui al D.P.C.M. n. 448 del 2000 (art. 5), alla posizione B1 del contratto Anas corrispondeva la posizione B3 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali ratione temporis applicabile; pertanto aveva condannato la Provincia di Campobasso, ad attribuire ai ricorrenti il superiore inquadramento e a corrispondere le differenze retributive per il periodo 2001-2007.

La Corte d’Appello ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, affermando che in caso di trasferimento di attività, il principio di continuità dei rapporti di lavoro indicato nell’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d’azienda, espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 può essere “neutralizzato” dalla presenza di norme speciali che consentano di derogarvi. Nell’ipotesi esaminata, l’effetto derogatorio era stato determinato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7, comma 4 che aveva disciplinato il trasferimento di attività dall’Anas alle amministrazioni locali. Essendosi, pertanto, verificata, ai sensi della norma speciale, una deroga al principio di continuità dei rapporti di lavoro sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 al personale trasferito sarebbe spettata, secondo il Giudice dell’Appello, soltanto la garanzia della conservazione del trattamento economico già maturato.

L’efficacia derogatoria del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7 sarebbe stata poi confermata dal D.P.C.M. integrativo n. 448 del 2000, che prevede la tabella di trasposizione delle Aree e dei profili professionali attribuiti al personale dell’Ente interessato al passaggio di funzioni e competenze, in merito alla cui applicazione da parte della Provincia i lavoratori non avevano mai contestato la correttezza, nè provato di avere svolto presso l’Ente locale mansioni superiori.

La conferma dell’acclarata insussistenza del diritto al superiore inquadramento in capo agli appellati si desumerebbe, secondo la Corte territoriale, dal notevole ritardo con cui i lavoratori trasferiti avevano rivendicato in giudizio il loro diritto.

La cassazione della sentenza è domandata da Rodolfo Giovanni Albanese e altri tre sulla base di due motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste con tempestivo controricorso la Provincia di Campobasso, mentre l’Anas rimane intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce “Violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7. Omesso esame di un fatto decisivo con riferimento al D.P.C.M. n. 448 del 2000”. Esso si articola in due parti.

Sotto il profilo della violazione di legge si contesta alla sentenza d’Appello di aver attribuito natura speciale al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7 tale da derogare alla continuità del rapporto, sancita dall’art. 2112 c.c. richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e dunque di aver escluso il subentro della cessionaria nello stesso rapporto di lavoro che faceva capo alla cedente. Il richiamo dell’art. 7 alla garanzia del mantenimento del medesimo trattamento economico goduto presso l’Anas non contrasterebbe, secondo la difesa dei ricorrenti, con la continuità del rapporto d’impiego e con l’assunzione della responsabilità solidale tra i due enti, ma attesterebbe come tale garanzia non sia automatica in caso di passaggio, e che, per renderla effettiva, occorre un’espressa previsione di legge.

Sotto il profilo del vizio di motivazione il motivo censura la decisione gravata per non aver tenuto conto della circostanza decisiva per la quale, il D.P.C.M. n. 488 del 2000, art. 1 ha stabilito che “al personale trasferito è. riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso l’Ente nazionale per le strade”.

Il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “In via del tutto subordinata, violazione dei principi riguardanti l’efficacia nel tempo degli accertamenti giudiziali inerenti i rapporti di durata e conseguentemente violazione dell’art. 2697 c.c.”. La censura si appunta sull’affermazione del Giudice dell’Appello circa il mancato raggiungimento, nel giudizio di merito, della prova dello svolgimento delle superiori mansioni presso la Provincia in seguito al passaggio. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente posto a carico dei dipendenti un onere probatorio che avrebbe dovuto gravare sulla Provincia, trattandosi di un rapporto di durata, di cui il primo Giudice aveva accertato l’erroneo inquadramento presso l’Ente di provenienza per lo svolgimento di mansioni superiori da parte dei ricorrenti. L’onere della mancata sussistenza del diritto al superiore inquadramento sarebbe gravato sulla Provincia, la quale aveva eccepito il mutamento dell’elemento del rapporto oggetto di accertamento.

Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della disciplina applicabile alla fattispecie.

A tal proposito, richiamate le norme che hanno trasformato la natura giuridica dell’Anas, dapprima in ente pubblico economico e susseguentemente in s.p.a. (D.Lgs. n. 143 del 1994 e D.L. n. 138 del 2002, convertito in L. n. 178 del 2002), ha accertato che il passaggio era avvenuto con decorrenza 1 ottobre 2001 e che quindi, al momento del trasferimento in forza del D.Lgs. n. 112 del 1998, l’ANAS era a tutti gli effetti un Ente pubblico, in quanto tale destinatario della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31.

Detta norma prevede che, fatte salve eventuali disposizioni speciali, in caso di trasferimento da un soggetto pubblico a un altro, trova applicazione l’art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d’azienda, con l’effetto che i rapporti di lavoro del personale trasferito proseguono con l’Ente ricevente alle medesime condizioni applicate presso l’Ente di provenienza.

Il thema decidendum riguarda, dunque, l’attribuzione della natura speciale al D.Lgs. n. 112 del 1998 e al D.P.C.M. n. 448 del 2000, fonti regolative del passaggio del personale dall’ANAS alle amministrazioni locali, al fine di stabilire se il legislatore nel caso di specie abbia voluto conferire alla disciplina un intento derogatorio rispetto al principio di continuità dei rapporti d’impiego del personale trasferito.

In particolare il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7, comma 4 rubricato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59, capo 1” stabilisce che “Con i provvedimenti di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7 si provvede all’individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonchè dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l’autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.”

La Corte d’Appello ha ritenuto, con motivazione coerente ed esente da vizi logico-argomentativi, che la previsione esplicita da parte del legislatore della garanzia di conservazione del trattamento economico precedente costituisca una conferma della rilevanza speciale della disciplina applicabile al passaggio dall’ANAS all’Ente locale, atteso che, in caso contrario, ai fini del perfezionamento dell’effetto traslativo sarebbe bastato il richiamo, da parte del legislatore, alla tabella di trasposizione delle qualifiche contemplate nei due contratti collettivi di riferimento.

L’attribuzione della qualificazione di norma speciale al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 7 e, dunque, la sua astratta idoneità a introdurre una deroga al principio generale della continuità dei rapporti di lavoro, è idonea a giustificare l’affermazione del giudice dell’Appello in merito alla correttezza dell’inquadramento presso l’Ente ricevente.

L’attribuzione del profilo professionale da parte della Provincia resta, pertanto, svincolata dal riconoscimento giudiziale delle mansioni di fatto svolte presso l’ANAS, restando assoggettata unicamente al D.P.C.M. n. 448 del 2000, che all’art. 5,attraverso la tabella di trasposizione, compie l’equiparazione tra i profili professionali del contratto applicabile ai dipendenti dell’ANAS e quelli previsti dal CCNL per i dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali, la cui correttezza non è mai stata oggetto di contestazione da parte degli odierni ricorrenti, secondo l’accertamento di fatto svolto nel giudizio di merito.

Infatti, la censura non supera la verifica della Corte territoriale, la quale ha affermato che, una volta trasferiti alla Provincia i ricorrenti non avevano mai provato di avere svolto mansioni superiori a quelle corrispondenti al formale inquadramento, e non avevano mai lamentato l’illegittima applicazione, da parte dell’Ente ricevente, della tabella di equiparazione contenuta nel D.P.C.M. n. 448 del 2000.

Il secondo motivo è inammissibile.

Esso si appunta sull’erroneo rigetto della domanda degli appellanti secondo la quale, essendo il rapporto di lavoro un rapporto di durata, gli effetti della pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento presso l’ANAS, si sarebbero estesi all’inquadramento presso la Provincia, sulla quale sarebbe gravato l’onere della prova della modifica della situazione accertata dal Tribunale, in attuazione del principio del mantenimento nel tempo degli accertamenti giudiziali inerenti i rapporti di durata.

Tuttavia, la censura si rivela inconferente, essendo stata interamente costruita intorno all’inquadramento presso l’Ente di provenienza (ANAS), la cui influenza sul profilo professionale attribuito dalla Provincia è invece da escludere, atteso che la norma speciale (D.Lgs. n. 112 del 2000, art. 7, comma 4), stabilendo la sola garanzia del trattamento retributivo maturato, ha prodotto la conseguenza di sterilizzare gli “effetti di durata” del regolamento contrattuale relativamente ad ogni altro aspetto – legale o giudiziale – concernente il periodo lavorativo precedente al passaggio.

Alla luce delle suesposte motivazioni il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita. Non si provvede sulle spese nei confronti della parte intimata in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4500 per compensi professionali nei confronti della parte costituita, oltre spese forfetarie nella misura del 15 per cento e spese generali. Nulla spese nei confronti dell’ANAS.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Udienza Pubblica, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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