Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31759 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. un., 05/12/2019, (ud. 19/11/2019, dep. 05/12/2019), n.31759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24278-2018 proposto da:

ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A., (già SINERGIE S.P.A.), in

proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con T.

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo

studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, rappresentata e difesa

dagli avvocati ELENA FABBRIS e GIORGIO TROVATO;

– ricorrente –

contro

CONSIP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

SIRAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO CLARICH, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SERGIO MENCHINI e MAURO PISAPIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2531/2018 e la sentenza n. 4376/2018 del

CONSIGLIO DI STATO, depositate il 26.04.2018 e il 18/07/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

ACEGASAPSAMGA Servizi Energetici s.p.a. (già Sinergie S.p.A.) propone ricorso, ex art. 111 Cost., comma 7, affidandosi a tre motivi, nei confronti delle sentenze, indicate in epigrafe, con le quali il Consiglio di Stato, in fase rescindente, aveva revocato la sentenza del Consiglio di Stato n. 812/2016 e, in sede rescissoria, aveva riformato la stessa sentenza, respingendo l’appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9350/2015 e aveva dichiarato, per l’effetto, l’inefficacia dell’aggiudicazione disposta in favore di Sinergie s.p.a. e il diritto di Siram s.p.a. a subentrare nella convenzione e nei contratti a valle eventualmente intervenuti con Consip s.p.a.;

Consip S.p.a. e Siram S.p.A. resistono con autonomi controricorsi;

il ricorso è stato affidato, ex art. 380 bis.1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti e sottoscritto per accettazione dalla Siram S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

ai sensi dell’art. 390 c.p.c. alla ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato alle controparti, consegue la declaratoria di estinzione del processo;

non vi è pronuncia sulle spese nei confronti di Siram s.p.a., la quale ha aderito, anche ai fini della compensazione delle spese, alla rinuncia;

le peculiari e alterne vicende processuali che hanno interessato la controversia inducono a compensare le spese nei confronti di Consip S.p.a.;

non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr.Cass.n. 2315 del 12.11.2015; id.n. 19071 del 18.07.2018.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c.

Compensa integralmente nei confronti di Consip S.p.A. le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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