Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31758 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 07/12/2018), n.31758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22968-2017 proposto da:

D.I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARA PARPAGLIONI,

giusta atto di costituzione di nuovo difensore depositato il

25/07/2018, in atti;

– ricorrente –

contro

MERIDIANA FLY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA,

MARCELLO DE LUCA TAMAJO, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

ALISARDA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 22/03/2017 r.g.n.

19/2015.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari -, con sentenza nr. 80 del 2017, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania (nr. 238 del 2014), dichiarava il rapporto di lavoro tra le parti, convertito a tempo indeterminato, risolto in data 3.6.2011; condannava Meridiana Fly Spa (quale cessionaria del ramo d’azienda cui era adibito il lavoratore), al pagamento delle differenze di retribuzione connesse alla ricostruzione di carriera (in dipendenza dell’anzianità e degli scatti maturati nel corso dei vari rapporti a termine intercorsi), in solido con Alisarda Spa (già Meridiana Spa), per la minor somma dovuta in relazione al periodo del rapporto fino al 10.3.2010;

2. per quanto solo rileva nella presente sede, la Corte territoriale osservava come il rapporto di lavoro si fosse risolto per facta concludentia in quanto, a fronte dell’offerta di ripristino della funzionalità dello stesso, il lavoratore, in assenza di una valida giustificazione, non si fosse presentato a rendere la prestazione;

2.1. in particolare, la Corte di Appello rilevava come l’invito aziendale a ripristinare il rapporto (a tempo indeterminato, per riconosciuta nullità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro) non indicasse nè l’attività che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, nè l’inquadramento che gli sarebbe stato assegnato: dal tenore dello stesso, non era affatto desumibile l’offerta di un inquadramento inferiore, tale da giustificare un rifiuto; la società, al momento dell’offerta di riammissione in servizio, non era tenuta a valutare eventuali richieste di inquadramento superiore (peraltro neppure formalizzate nelle lettere del lavoratore) dovendo soltanto, una volta riconosciuta ed ammessa la nullità dei rapporti a termine intercorsi, offrire al lavoratore la possibilità di riprendere la prestazione nel livello e nella mansione precedentemente riconosciuti;

2.2. era da respingere la domanda di superiore inquadramento contrattuale in quanto, non espressamente prevista, nelle esemplificazioni delle classificazioni contrattuali, la figura di addetto revenue accounting, sarebbe stato onere del ricorrente, in primo grado, dedurre la descrizione analitica dell’attività svolta ed offrire la relativa prova;

3. ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, affidato a cinque motivi;

4. hanno resistito, con unico controricorso, le società in epigrafe;

5. nelle more è stato depositato atto di nomina di nuovi difensori, da parte del ricorrente, a seguito del decesso dell’avv.to M..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 59 e ss. CCNL Meridiana Spa Dipendenti di terra nonchè dell’art. 1362 c.c.;

2. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione dell’art. 1362 c.p.c.;

3. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione dell’art. 2103 c.c., degli artt. 1206 e 1208c.c. e degli artt. 23 e ss. CCNL Meridiana Spa Dipendenti di terra e dell’art. 1362 c.c. nonchè violazione della direttiva comunitaria n. 70 del 1999 (art. 4), della L. n. 230 del 1962, art. 5 del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e dell’art. 115 c.p.c.;

4. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 – è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.nonchè dell’art. 112 c.p.c.;

5. con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1372 e 2103 c.c. nonchè dell’art. 115 c.p.c.;

6. i motivi possono trattarsi congiuntamente, presentando analoghi e plurimi profili di inammissibilità;

6.1. le censure, al di là della formale rubricazione, investono la ricostruzione della vicenda concreta e l’apparato motivazionale della sentenza, introducendo fatti e questioni che non emergono dalla sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo di fonti contrattuali;

6.2. si imputa alla Corte di non aver considerato che:

– il lavoratore si era ripresentato al lavoro e che comunque, in caso contrario, sarebbe stato necessario attivare la procedura disciplinare prima di risolvere il rapporto (primo motivo);

– le parti, tramite i legali, avevano già raggiunto un accordo, scambiandosi proposte ed accettazioni e Meridiana, alla data fissata per la sottoscrizione, non si presentava (secondo motivo);

– era incontestato ed altresì documentato che il ricorrente era stato inquadrato sin dalla prima assunzione al sesto livello ed aveva poi effettuato mansioni superiori mentre quelle di cali center (in relazione alle quali vi era stata disposizione di reimpiego, cfr. pag. 29 ricorso) – erano inquadrabili nel quarto livello (terzo motivo);

– l’inadempimento della società era dunque grave e tanto giustificava quello del lavoratore, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum (quarto motivo);

– nessuna volontà risolutiva poteva dunque rinvenirsi in capo al lavoratore che mai aveva rifiutato di riprendere il servizio, avendo piuttosto sempre e solo reclamato il suo diritto a riprendere l’attività nelle mansioni assegnate ed era incontestato il fatto che aveva ripreso servizio anche al call center, pur avendo il diritto a svolgere mansioni superiori di revenue accounting;

6.3. l’illustrazione dei motivi rende evidente come la gran parte dei rilievi mossi alla sentenza impugnata sia priva di specifica riferibilità al decisum e che, perciò, non sia conforme al paradigma normativo (Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017);

6.4. la questione della necessità di attivare un procedimento disciplinare, al fine di estromettere il lavoratore, articolata nel primo motivo, è questione nuova, di cui non vi è il minimo cenno nella decisione della Corte di appello; per introdurla, la parte ricorrente avrebbe dovuto allegare la sua deduzione innanzi al giudice di merito ed, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare anche lo specifico atto del giudizio in cui era affrontata;

6.5. la deduzione di censure, attraverso il richiamo di norme del contratto collettivo (primo e terzo motivo) imponeva la trascrizione integrale delle clausole (cfr. Cass. nr. 25728 del 2013; nr. 2560 del 2007; nr. 24461 del 2005) accompagnata dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass., sez. un., nr. 20075 del 2009) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo fosse rinvenibile (Cass., sez.un., nr. 25038 del 2013);

6.6. la deduzione del fatto storico (non accennato in sentenza) rappresentato dall’accordo raggiunto tra le parti (secondo motivo) così come i profili denunciati negli ultimi motivi (quarto e quinto), in quanto mediati da una diversa ricostruzione dei fatti di causa, potevano essere censurati dinanzi alla Corte solo nei termini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e, dunque, allegando il vizio di motivazione, attraverso l’indicazione del fatto storico, non esaminato ed oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo: nessun motivo illustra specificamente una siffatta situazione;

6.7. la deduzione dell’erronea applicazione del principio di non contestazione (sesto motivo) non poteva prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere “provata” la circostanza, esattamente contraria a quella accertata in sentenza, della ripresa dell’attività da parte del lavoratore (cfr. Cass. nr. 3023 del 2016; nr. 20637 del 2016; in motivazione, nr. 3302 del 2018);

7. in definitiva, per tutto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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