Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31752 del 05/12/2019

Cassazione civile sez. un., 05/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 05/12/2019), n.31752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16277-2018 proposto da:

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA TANFERNA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati EUGENIO BRUTI LIBERATI ed

ALESSANDRA CANUTI;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati LUCIA BORA e GIUSEPPE VINCELLI;

– controricorrente –

e contro

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA – AIT – CONFERENZA TERRITORIALE N. (OMISSIS)

OMBRONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 14/03/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2019 dal Presidente Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Alessandra Canuti e Fabrizio Cecchetti per delega

dell’avvocato Giuseppe Vincelli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Acquedotto del Fiora s.p.a., gestore dal dicembre 2001 del Servizio Idrico Integrato all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale n. (OMISSIS) “Ombrone”, adiva il Tribunale superiore delle acque pubbliche impugnando, con ricorso cui resisteva la Regione Toscana, il regolamento della Regione Toscana, approvato con decreto del Presidente della Giunta 12.8.2016 n. 60, in ordine agli artt. 8, 22, 2835, laddove prevedono l’applicazione di un canone di concessione per l’utilizzo di superfici demaniali anche a carico dei concessionari del servizio idrico integrato; impugnava inoltre alcune successive delibere di Giunta recanti modifiche al regolamento e quantificazione del valore dei canoni. Deduceva la violazione del D.Lgs. n. 162 del 2006, art. 153 (codice dell’ambiente), secondo cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d’uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato; deduceva inoltre la illegittimità costituzionale della L.R. n. 80 del 2015, art. 6, a cui il regolamento ha dato esecuzione, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), s), sul rilievo del carattere statale della disciplina del servizio idrico integrato.

Il T.S.A.P. respingeva il ricorso con sentenza pubblicata in data 14 marzo 2018, avverso la quale Acquedotto del Fiora s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione per un motivo, illustrato anche da memoria, cui resiste la Regione Toscana con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La decisione impugnata è sostenuta dalle seguenti ragioni. Premesso che il titolo di legittimazione della Regione ad intervenire nella materia in esame, gestendo i beni del demanio idrico e introitando i canoni da essa determinati per la utilizzazione di tali beni, si fonda sul D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89 e che il principio della onerosità delle concessioni d’uso del demanio idrico, affermato sin dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 35 risulta ribadito in seguito dalla L. n. 36 del 1994, art. 18 il T.S.A.P. osserva che il ricorrente sovrappone erroneamente due profili diversi: l’uno attinente ad una concessione di bene, l’altro ad una più ampia concessione di servizio pubblico, essendo chiaro che il regolamento impugnato si occupa solamente del primo ambito. Il che vale anche ad escludere il contrasto tra tale regolamento (nonchè la L.R. n. 80 del 2015 in attuazione della quale esso è stato emanato) e l’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), s), ovvero con un parametro da riferire alla disciplina del servizio idrico integrato, che non è oggetto del regolamento stesso.

2. Il ricorso denuncia l’error in iudicando, e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in cui sarebbe incorso il T.S.A.P. nello stabilire che i canoni imposti dal Regolamento regionale in questione debbano considerarsi sottratti all’ambito di applicazione del principio di gratuità di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 153. Sostiene, in sintesi, che la disposizione del regolamento regionale prevedente il pagamento di canoni per l’occupazione o l’attraversamento del demanio idrico di propria competenza viola il suddetto principio di gratuità in quanto si tratta comunque di canoni connessi all’utilizzo, da parte del gestore del servizio idrico integrato, di infrastrutture idriche; utilizzo che l’art. 153 richiamato definisce per l’appunto gratuito.

3. La doglianza è priva di fondamento. Rettamente la sentenza impugnata ha osservato come la ricorrente tenda a confondere illegittimamente in una unica regolamentazione sostanziale la concessione del pubblico servizio idrico integrato – nel cui ambito la legge dispone la gratuità dell’uso di beni (quali acquedotti, fognature, impianti di depurazione ed altri) chiaramente indicati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 43 come necessari alla gestione del servizio – e la concessione d’uso delle superfici demaniali mediante occupazione o attraversamento delle stesse con i manufatti indicati dall’art. 8 del regolamento impugnato. Tali manufatti, anche ove costituiscano le infrastrutture di cui all’art. 143, si distinguono evidentemente dalle superfici demaniali sulle quali insistono o che attraversano: la gratuità dell’uso delle infrastrutture non può dunque estendersi, in via di interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 152, artt. 153 e 143 all’uso di altri beni del demanio idrico, tenendo anche presente che il principio generale sotteso alle norme richiamate dalla sentenza impugnata – in particolare il R.D. n. 1775 del 1933, art. 35 e ilo D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89 – non è quello della gratuità bensì della onerosità dell’utilizzo del demanio idrico. Nè, conseguentemente, può dirsi che, regolando l’onerosità dell’utilizzo non già delle infrastrutture idriche necessarie alla gestione del servizio idrico integrato bensì delle superfici demaniali occupate o attraversate dalle stesse, la Regione Toscana abbia violato la riserva di competenza statale circa la disciplina del servizio stesso, che per l’appunto non costituisce oggetto del regolamento qui impugnato.

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio, in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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